Sblocca cantieri e sicurezza: garantita la prevenzione infortuni?

Legge di conversione n. 55/2019

Sblocca cantieri e sicurezza: con la semplificazione delle procedure in materia di appalti la sicurezza è in salvo? A leggere il testo integrale e coordinato del provvedimento di conversione (legge n. 55 del 17 giugno 2019) i riferimenti espliciti sembrerebbero garantire la prevenzione. Al punto 6 dell'art. 1, infatti, viene riportato che "i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,  ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, sulla  base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale, dall'elenco dei prezzi  unitari delle  lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso".

 

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In tema di sblocca cantieri e sicurezza, pertanto, il massimo ribasso non dovrà riguardare i costi per garantire la prevenzione degli infortuni. C'è un aspetto, però, che lascia aperto qualche dubbio laddove viene detto, sempre al punto 6: "L'esecuzione  dei  predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

L'analisi da parte degli esperti è aperta: è possibile garantire la sicurezza nelle varie fasi di cantiere e nella sua organizzazione in generale, senza il progetto esecutivo? E, secondo aspetto: il massimo ribasso delle opere non andrà, di riflesso, a favorire una concorrenza sui prezzi che aprirà le porte a imprese meno strutturate e, quindi, meno preparate sul fronte tecnico e dell'organizzazione? Non dimentichiamoci che proprio il tema dell'organizzazione è uno dei punti fondamentali del nuovo approccio introdotto dal D.Lgs. n. 494/1996, poi confluito nel D.Lgs. 81/2008 (il cosiddetto testo unico della sicurezza).

Seguite Ambiente&Sicurezza (sia la rivista sia la Banca Dati di contenuti), i nostri esperti passeranno al setaccio il nuovo provvedimento per capire se il binomio sblocca cantieri e sicurezza manterrà intatta la prevenzione o se finirà con l'abbassare il livello di attenzione (qui un'anteprima gratuita).

Nella legge sblocca cantieri si parla anche di ambiente, in particolare di end of waste.

 

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».

(in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140)

(...)

Art 1

(...)

  1. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione

ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di

manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione

di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere

affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente

previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base

del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale,

dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal

computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento

con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non

assoggettare  a  ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti  lavori   puo'

prescindere  dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto

esecutivo.

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