Segnaletica stradale per la sicurezza: il ministero detta la nuova linea

Con il decreto 22 gennaio 2019

Segnaletica stradale per la sicurezza: nuove indicazioni dal ministero del Lavoro. Con il decreto 22 gennaio 2019 sono state dettate procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica. Criteri, questi, destinati alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Ovviamente, l'applicazione dei nuovi criteri in materia di segnaletica stradale per la sicurezza non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

Segnaletica stradale per la sicurezza: i contenuti

Il decreto sulla segnaletica stradale per la sicurezza  indica le procedure di apposizione della segnaletica stradale e l'obbligo e i contenuti della formazione.

Inoltre, il provvedimento si sofferma sui dispositivi di protezione individuale, sulla raccolta e analisi dei dati e sulla revisione e l'integrazione periodica. E ciò anche in relazione ai dati statistici nel frattempo elaborati.

Segnaletica stradale per la sicurezza: gli allegati

Due agli allegati. L'allegato I si occupa dei criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Mentre l'allegato II contiene lo schema di corsi di formazione. I corsi sono rivolti a preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione  della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

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Segnaletica stradale per la sicurezza

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Segnaletica stradale per la sicurezza: la formazione

In particolare, sul tema della formazione, il decreto recita: "i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attivita'  di revisione, integrazione  e  apposizione  della  segnaletica  stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. La partecipazione ai  suddetti  corsi,  secondo  quanto  disposto dall'art. 37 del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81, deve avvenire in orario di lavoro e non può  comportare oneri economici per i lavoratori.

"La  formazione di seguito prevista, in quanto formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37  del citato decreto legislativo n. 81  del  2008.  Tale formazione deve, pertanto   considerarsi   integrativa   della   formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma  2,  del decreto legislativo n. 81 del 2008. La durata ed i contenuti della formazione  sono  da  considerarsi minimi"

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2019 

Individuazione  della  procedure   di   revisione,   integrazione   e

apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attivita'

lavorative  che  si  svolgono  in  presenza  di  traffico  veicolare.

(19A00867)

(GU n.37 del 13-2-2019)

 IL MINISTRO DEL LAVORO

 E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

 E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81   recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto, in particolare, l'art. 161, comma 2-bis, del citato  decreto

legislativo n. 81 del 2008, che demanda ai  Ministeri  del  lavoro  e

delle politiche sociali, della salute e delle  infrastrutture  e  dei

trasporti l'emanazione del  regolamento  per  l'individuazione  delle

procedure di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica

stradale destinata alle  attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in

presenza di traffico veicolare;

Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:

«Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della  strada»,  di  seguito  «Regolamento  del  Codice  della

strada»;

Visto il decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  recante

«Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21  dicembre

1989, in materia di ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati

membri relative ai dispositivi di protezione individuale»;

Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  10  recante

«Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE  relative

ai dispositivi di protezione individuale»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

del 10 luglio  2002,  recante  «Disciplinare  tecnico  relativo  agli

schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,   da

adottare per il segnalamento temporaneo», pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario;

Visto il decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  del  9  giugno

1995, recante: «Disciplinare tecnico sulle prescrizioni  relative  ad

indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a  distanza  il

personale impegnato su strada in condizioni di  scarsa  visibilita'»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1995, n. 174;

Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante

«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi

per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,

della legge 10 dicembre 2015, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, del 30  giugno  2015,  recante  «Definizione  di  un  quadro

operativo  per  il   riconoscimento   a   livello   nazionale   delle

qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle

qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto

legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13»  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, del 4 marzo  2013,  recante  «Criteri

generali  di  sicurezza  relativi  alle   procedure   di   revisione,

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata  alle

attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in  presenza  di   traffico

veicolare», di cui al comunicato del 20 marzo 2013, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2013, n. 67;

Ravvisata la necessita' di  aggiornare  le  previsioni  del  citato

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013;

Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative

sul piano nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta del 13 dicembre 2018;

      Decreta:

     Art. 1

                  Finalita' e campo di applicazione




1. Il presente decreto individua, ai  sensi  dell'art.  161,  comma

2-bis, del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  i  criteri

generali  di  sicurezza  relativi  alle   procedure   di   revisione,

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata  alle

attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in  presenza  di   traffico

veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto  non

preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validita'.

2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle

situazioni descritte nei principi per il segnalamento  temporaneo  di

cui all'art. 2 del disciplinare tecnico  approvato  con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002,  le

cui previsioni sono fatte salve.

          Art. 2

         Procedure di apposizione della segnaletica stradale




1.  Nelle  attivita'  di  apposizione  della  segnaletica  per   la

delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare,

i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice

della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e

le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i

criteri  di  sicurezza  di  cui  all'allegato   I,   ovvero   criteri

equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.

2. Dell'adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al  comma

1 i gestori delle infrastrutture,  come  definiti  dall'art.  14  del

Codice  della  strada,  le   imprese   appaltatrici,   esecutrici   e

affidatarie e  i  coordinatori,  ove  nominati,  danno  evidenza  nei

documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e  100  del

decreto legislativo n. 81 del 2008.

         Art. 3

                      Informazione e formazione

1. I datori di lavoro del  gestore  delle  infrastrutture  e  delle

imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando  le  previsioni  del

decreto legislativo n.  81  del  2008,  assicurano  che  gli  addetti

all'attivita'  di  apposizione,  integrazione   e   rimozione   della

segnaletica oggetto del presente decreto ricevano  una  informazione,

formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure  di

cui all'art. 2. La durata, i contenuti minimi e  le  modalita'  della

formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.

           Art. 4

                Dispositivi di protezione individuale

1. Fermi restando gli obblighi di  formazione  e  addestramento,  i

datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di

protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo  III

del decreto legislativo  n.  81  del  2008.  Gli  indumenti  ad  alta

visibilita'  devono  rispondere  a  quanto   previsto   dal   decreto

legislativo 4 dicembre 1992 n. 475,  dal  decreto  del  Ministro  dei

lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2  gennaio

1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471.  Tali  indumenti  devono

essere di classe 3 per tutte  le  attivita'  lavorative  eseguite  su

strade di categoria A, B, C,  e  D  e  almeno  di  classe  2  per  le

attivita' lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed

extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2,  comma  3,

del Codice della strada. Non sono  piu'  ammessi  indumenti  ad  alta

visibilita' di classe 1.

2. I veicoli operativi di  cui  all'art.  38  del  Regolamento  del

Codice  della  strada,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  devono  essere  segnalati  con

dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o

segnali a messaggio variabile, ovvero  mediante  la  combinazione  di

questi segnali, in relazione  alla  categoria  della  strada  e  alla

tipologia di intervento.

3.  La  segnaletica  della  zona  di  intervento  deve   avere   le

caratteristiche di cui all'art. 3 del disciplinare tecnico  approvato

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  10

luglio 2002.

  Art. 5

                     Raccolta e analisi dei dati

1. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e

sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.

81 del 2008, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti

al controllo della circolazione stradale, definisce i  criteri  e  le

modalita',   tenuto   conto   della    competenza    delle    diverse

amministrazioni interessate, per la raccolta  e  l'analisi  dei  dati

relativi agli infortuni correlati alle attivita'  lavorative  di  cui

all'art. 1, comma 1.

      Art. 6

                      Revisione e integrazione

1. Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto,  ove

necessario, sono oggetto di revisione periodica, con  cadenza  almeno

triennale,  anche  sulla  base  dei  dati  raccolti  in  ordine  alle

statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali  di  cui

all'art. 5.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo  2013  e'  abrogato  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'applicazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto entra in vigore  decorsi  trenta  giorni  dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

              Allegato I

Criteri minimi per la posa, il  mantenimento  e  la  rimozione  della

segnaletica di delimitazione  e  di  segnalazione  delle  attivita'

lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

1. Premessa.

Le fasi di installazione, di disinstallazione e  di  manutenzione

della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli

interventi in situazione di  emergenza  (ad  esempio,  per  incidenti

stradali), costituiscono attivita' lavorative comportanti un  rischio

derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare

la posa, la rimozione dei  coni,  dei  delineatori  flessibili  e  il

tracciamento della segnaletica  orizzontale  associato  costituiscono

fasi di  lavoro  particolarmente  delicate  per  la  sicurezza  degli

operatori.

Il presente allegato contiene i criteri minimi  di  sicurezza  da

adottarsi  nelle  attivita'  lavorative  in  presenza   di   traffico

veicolare.

Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i  requisiti  sotto

riportati, vengono redatte,  dai  soggetti  di  cui  all'art.  2  del

presente decreto, le necessarie rappresentazioni  grafico/schematiche

dei sistemi segnaletici da  adottare  per  situazioni  omogenee,  con

indicazione della tipologia, della quantita' e  della  posizione  dei

segnali.

Per l'individuazione  delle  tratte  omogenee  vengono  presi  in

considerazione  almeno  i  seguenti  elementi,  non   esaustivi,   in

relazione  alla   loro   localizzazione   ed   alle   caratteristiche

geometriche:

-  ambito extraurbano o urbano;

-  tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;

-  numero di corsie per senso di marcia;

-  larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;

- presenza  o  assenza  della  corsia  di  emergenza  e/o   della

banchina;

- criticita' del tracciato plano  altimetrico  (curve  di  raggio

ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilita'

ridotta nelle curve sinistrorse in strade a  doppia  carreggiata  per

limitato franco centrale, pendenze non  adeguate,  curve  pericolose,

tornanti, etc.);

-  presenza di opere d'arte (ponti,  viadotti,  cavalcavia,  etc.)

e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera  e/o

che producono restringimenti puntuali della piattaforma;

-   presenza di gallerie e/o di  altri  elementi  che  riducono  le

distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti  puntuali

della piattaforma.

Inoltre per l'individuazione delle tratte omogenee vengono  presi

in considerazione ulteriori elementi, in base  alle  informazioni  di

cui all'art. 5 del presente decreto,  in  relazione  alle  condizioni

particolari  di  traffico,  (velocita',  elevata   presenza   veicoli

pesanti, etc.) all'incidentalita' ed alla tipologia delle  componenti

stradali   interessate   dall'incidentalita'    (pedoni,    ciclisti,

autoveicoli, veicoli pesanti).

Le  associazioni  dei  datori  di   lavoro,   i   gestori   delle

infrastrutture e  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  dei

settori  dell'edilizia  e  dei   trasporti,   comparativamente   piu'

rappresentative sul piano nazionale, promuovono  intese  destinate  a

rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli  RLS,  degli

RLST o di sito e a garantire l'esercizio del diritto di  accesso  nei

cantieri stradali e autostradali.

2. Criteri generali di sicurezza.

2.1. Dotazioni delle squadre di intervento.

Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi'  come  le

fasi di integrazione e rimozione,  sono  precedute  e  supportate  da

azioni di presegnalazione, secondo le modalita' specificate nel punto

2.4.

La composizione minima delle squadre e' determinata  in  funzione

della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema

segnaletico da  realizzare  e  delle  condizioni  atmosferiche  e  di

visibilita'.

Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni

lavorative supportate, ove richiesto, da  presegnalazioni  effettuate

con bandierina.

La squadra e' composta in maggioranza da  operatori  che  abbiano

esperienza nel campo delle  attivita'  che  prevedono  interventi  in

presenza di traffico veicolare nella categoria di strada  interessata

dagli interventi. Tutti  gli  operatori  devono  aver  completato  il

percorso formativo di cui all'allegato II.

Nel caso di squadra composta da due persone e' da intendersi  che

almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle  attivita'

che prevedono interventi in  presenza  di  traffico  veicolare  nella

categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori

devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e  D,  ove  il

decreto  prevede,  obbligatoriamente,  l'uso  di  indumenti  ad  alta

visibilita' in classe 3.

2.2.  Limitazioni   operative   legate   a   particolari   condizioni

ambientali.

In caso di nebbia,  di  precipitazioni  nevose  o,  comunque,  di

condizioni che possano limitare  notevolmente  la  visibilita'  o  le

caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non  e'  consentito

effettuare operazioni che comportino  l'esposizione  al  traffico  di

operatori e di veicoli nonche' l'installazione di cantieri stradali e

relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.

Nei casi in cui le condizioni negative  dovessero  sopraggiungere

successivamente   all'inizio    delle    attivita',    queste    sono

immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e  qualsiasi

sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre  che  lo

smantellamento del cantiere e  la  rimozione  della  segnaletica  non

costituiscano un pericolo piu' grave  per  i  lavoratori  e  l'utenza

stradale).

Nel divieto non rientrano i seguenti casi, a cui si applicano  le

procedure minime di cui al punto 6:

-   lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);

-   lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita'  (per

esempio, attuazione  dei  piani  per  la  gestione  delle  operazioni

invernali) in quanto intesi ad eliminare  situazioni  di  piu'  grave

pericolo per la circolazione.




2.3. Gestione operativa degli interventi.

La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel

controllo dell'esecuzione delle operazioni, dalla presegnalazione  di

inizio intervento fino alla fine.

La gestione  operativa  degli  interventi  e'  effettuata  da  un

preposto che, ferme restando le previsioni del decreto legislativo  9

aprile 2008, n. 81, abbia ricevuto una formazione conforme  a  quanto

previsto dall'art. 3 del presente decreto.

Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i

mezzi  di  comunicazione  in  dotazione   (ad   esempio,   apparecchi

ricetrasmittenti)  in  tutte  le  fasi  che  comportano  una  diversa

dislocazione  degli  operatori  lungo   il   tratto   interessato   e

l'impraticabilita' di un adeguato coordinamento a vista.

La  gestione  operativa  puo'  anche  essere  effettuata  da   un

responsabile non presente nella zona di intervento o  tramite  centro

radio o sala operativa.

2.4. Presegnalazione di inizio intervento.

L'inizio  dell'intervento  deve  essere   sempre   opportunamente

presegnalato.

In relazione al tipo di intervento ed alla categoria  di  strada,

deve essere individuata la tipologia di presegnalazione piu' adeguata

(ad  esempio,  sbandieramento  con  uno  o  piu'  operatori,  moviere

meccanico, pannelli a  messaggio  variabile,  pittogrammi,  strumenti

diretti di  segnalazione  all'utenza  tramite  tecnologia  innovativa

oppure una combinazione di questi), al fine di:

-  preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;

-  indurre una maggiore prudenza;

-  consentire  una  regolare  manovra   di   rallentamento   della

velocita' dei veicoli sopraggiungenti.

I   sistemi   adottati   devono   garantire   l'efficacia   della

presegnalazione.

2.5. Sbandieramento.

Lo  sbandieramento  per  la  segnalazione  di  rallentamento   e'

effettuato facendo oscillare lentamente la  bandiera:  l'oscillazione

deve  avvenire  orizzontalmente,  all'altezza  della  cintola,  senza

movimenti improvvisi, con cadenza  regolare,  stando  sempre  rivolti

verso il traffico, in modo da permettere all'utente  in  transito  di

percepire l'attivita' in corso  ed  effettuare  una  regolare  e  non

improvvisa manovra di rallentamento.

La presegnalazione deve durare il  minor  tempo  possibile  ed  i

lavoratori che la eseguono si devono  portare,  appena  possibile,  a

valle della segnaletica installata o comunque al  di  fuori  di  zone

direttamente esposte al traffico veicolare.

Nella scelta del punto di inizio dell'attivita' di sbandieramento

sono privilegiati i  tratti  in  rettilineo;  devono  essere  evitati

stazionamenti:

- in curva;

-  immediatamente prima e dopo una galleria;

-  all'interno di una  galleria  quando  lo  sbandieramento  viene

eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale.

Al fine di consentire un graduale rallentamento e' opportuno  che

la segnalazione venga effettuata a debita distanza  dalla  zona  dove

inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel

punto che assicura maggiore visibilita' e  maggiori  possibilita'  di

fuga in caso di pericolo.

Per l'esecuzione in sicurezza delle attivita'  di  sbandieramento

gli operatori devono:

-  scendere  dal  veicolo  dal  lato  non  esposto   al   traffico

veicolare;

-  iniziare subito la segnalazione  camminando  sulla  banchina  o

sulla corsia di emergenza, se presenti, e comunque il piu'  a  destra

possibile, fino a portarsi in posizione  sufficientemente  anticipata

rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti  un

ottimale rallentamento;

-  segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le

esigenze di presegnalazione;

utilizzare  dispositivi  luminosi  o  analoghi  dispositivi  se

l'attivita' viene svolta in ore notturne.

Nel caso in cui queste attivita' si protraggano  nel  tempo,  per

evitare  pericolosi  abbassamenti  del  livello  di  attenzione,  gli

sbandieratori  devono  essere  avvicendati  nei  compiti   da   altri

operatori.

Tutte le volte che non e' possibile la gestione degli  interventi

a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni  di  sbandieramento

si tengono in contatto, tra di  loro  o  con  il  preposto,  mediante

l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di  cui  devono  essere

dotati.

In presenza di particolari  caratteristiche  planimetriche  della

tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di  curve,  svincoli,

etc.), lo sbandieramento puo' comprendere anche piu' di un operatore.

2.6. Regolamentazione del traffico con movieri.

Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque  per

le fermate temporanee  del  traffico,  quando  non  e'  possibile  la

gestione  a  vista,  possono  essere  utilizzati  sistemi  semaforici

temporizzati o movieri; in tale ultimo caso gli stessi utilizzano  le

palette rosso/verde (figura II 403, art. 42, Regolamento  del  Codice

della strada), e  si  collocano  di  norma  in  posizione  anticipata

rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per  le  strade  tipo

«C» ed «F» extraurbane, dopo il segnale di «strettoia» (fig. II  384,

385, 386, art. 31 Regolamento del Codice della strada), e comunque in

posizione anticipata rispetto al primo  mezzo  d'opera  nel  caso  di

cantieri  mobili  avendo  costantemente  cura  di  esporsi  il   meno

possibile al traffico veicolare.

Nel caso in cui queste attivita' si protraggano  nel  tempo,  per

evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i  movieri

devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non e' possibile la gestione degli  interventi

a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in  contatto

tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei  sistemi

di comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in transito  con  movieri,  sono  comunque

effettuate  adottando  le  dovute  cautele  per  evitare   i   rischi

conseguenti al formarsi di code.

3. Spostamento a piedi.

3.1. Generalita' e limitazioni.

La  presenza  degli  operatori   in   transito   pedonale   viene

adeguatamente presegnalata come previsto al punto 2.4.

Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al  traffico

veicolare  e'  consentito  esclusivamente  per   effettive   esigenze

operative di intervento.

Nei casi in cui si  rendono  necessari  spostamenti  a  piedi,  a

partire dal luogo di stazionamento dell'automezzo, gli stessi  devono

essere  brevi,  effettuati  in  unica  fila,  lungo  il  bordo  della

carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza  o

della banchina, senza intralcio alla circolazione  e  sempre  con  lo

sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).

In   assenza   di   un'adeguata   e   preventiva   attivita'   di

presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di strada,  di

traffico e di velocita' consentite e/o operative, non sono consentiti

spostamenti di personale a piedi:

in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia

piedi;

- nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;

-  nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;

in curva;

- nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;

- nei rami di svincolo;

- lungo i tratti stradali sprovvisti di  corsia  di  emergenza  o

banchina;

-  lungo le opere d'arte  sprovviste  di  corsia  di  emergenza  o

banchina;

- in condizioni di scarsa visibilita' per criticita' presenti nei

tratti stradali (curve  di  raggio  ridotto,  perdita  di  tracciato,

intersezioni  non   visibili,   visibilita'   ridotta   nelle   curve

sinistrorse in  strade  a  doppia  carreggiata  per  limitato  franco

centrale, etc.);

- in  caso  di  impossibilita'  di  sosta   dell'autoveicolo   in

prossimita' del luogo di intervento.

Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in  caso  di  nebbia,

precipitazioni nevose,  di  notte  o,  comunque,  in  condizioni  che

possano gravemente limitare la visibilita' o  le  caratteristiche  di

aderenza della pavimentazione,  salvo  le  situazioni  di  comprovata

emergenza, secondo quanto previsto al punto 2.2.

3.2. Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo.

Nel caso in cui si  rendano  necessari  spostamenti  a  piedi  in

maniera coordinata allo spostamento di un  autoveicolo,  quest'ultimo

deve sempre seguire gli  addetti  mantenendo  una  distanza  tale  da

preservarli dal rischio di investimento accidentale, anche in caso di

tamponamento del veicolo stesso.

3.3 Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti.

Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i  ponti

ed i viadotti e' presegnalato con segnaletica  temporanea  o,  previa

valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli  di

servizio dotati di dispositivi supplementari a  luce  lampeggiante  e

pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.

L'attivita'  di  sbandieramento  e'  eseguita  tramite  operatore

posizionato prima dell'inizio  del  ponte  o  del  viadotto  o  della

galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto  al  traffico

veicolare e possibilmente posizionato prima del mezzo di servizio.

Gli spostamenti lungo il ponte o il viadotto o all'interno  della

galleria che  avvengono  ad  una  certa  distanza  dall'imbocco  sono

segnalati  e,  previa  valutazione,  la  segnalazione   e'   ripetuta

all'interno della galleria o lungo il ponte o il viadotto.

Nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di  marcia  le

attivita' di presegnalazione vengono poste in atto nel solo senso  di

marcia interessato dall'intervento.

In caso di indisponibilita'  di  aree  per  lo  stazionamento  in

sicurezza  dello  sbandieratore  e  del  veicolo,  fatte   salve   le

situazioni di emergenza descritte al punto  6,  si  dovra'  procedere

alla cantierizzazione temporanea del tratto.

Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se  lo

spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo  della

fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza  di  persone

in transito mediante  l'utilizzo  di  lampade  a  luce  intermittente

gialla.

3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate.

Gli  attraversamenti  devono  essere   limitati   ed   effettuati

garantendo le migliori condizioni di sicurezza.

Per  le  strade  con  almeno  due  corsie  per  senso  di  marcia

l'attraversamento e' consentito previa valutazione  dell'esistenza  e

della  praticabilita'  di  idonee  modalita'  operative   alternative

dell'attraversamento a garanzia degli operatori.

Nei casi in cui l'attraversamento e' consentito vengono  adottate

le seguenti cautele:

-  gli addetti scaricano il segnale e  il  relativo  supporto  dal

veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di

margine destro, prestando  la  massima  attenzione  e  rivolgendo  lo

sguardo al traffico rimanendo in attesa del  momento  piu'  opportuno

per attraversare la carreggiata;

- dopo aver atteso il momento piu' opportuno un solo addetto  per

volta effettua l'attraversamento, tranne nel caso in cui e'  previsto

il trasporto di cartelli segnaletici  di  notevoli  dimensioni  o  in

altri casi simili  (in  questo  caso  i  due  addetti  si  dispongono

entrambi perpendicolarmente all'asse della  carreggiata  in  modo  da

poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);

-  l'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilita',

perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo  possibile,  in

un'unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di  sicurezza

rispetto ai  veicoli  sopraggiungenti  (dopo  essersi  accertati  che

nessun  veicolo  sia  in  arrivo  o  che  il  primo  in  arrivo   sia

sufficientemente lontano da garantire l'attraversamento stesso);

-   l'attraversamento  e'  effettuato  tenendo   i   cartelli,   il

dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato  destro  del  corpo  al

fine di evitare il possibile effetto  vela  (nell'attraversamento  di

rimozione, i cartelli e gli altri  dispositivi  andranno  tenuti  sul

lato sinistro del corpo);

- non e' consentito attraversare con piu'  di  due  sacchetti  di

appesantimento per volta o con piu' di un cartello  ed  un  sacchetto

contemporaneamente;

l'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove  possibile,

dall'interno della barriera spartitraffico  e  comunque  evitando  di

girare le spalle al traffico in arrivo e l'attraversamento di ritorno

e' eseguito dopo essersi posizionati  a  monte  del  cartello  appena

posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;

-   in ogni caso,  e  soprattutto  lungo  i  tratti  a  visibilita'

ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), l'attraversamento

e' preavvisato da  adeguata  presegnalazione  (pannelli  a  messaggio

variabile, ove possibile, veicoli di servizio  attrezzati  dotati  di

dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed  eventuali  pannelli

luminosi con segnali a  messaggio  variabile,  sbandieramento  o  una

combinazione di questi).

Nelle strade con una corsia per senso di marcia, nei casi in  cui

l'attraversamento si  rende  necessario  ed  e'  consentito,  vengono

adottate le seguenti cautele:

-  informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento

sui panelli a messaggio variabile in itinere  se  presenti  lungo  la

tratta stradale;

-  segnalare le operazioni mediante «sbandieramento»  eseguito  in

entrambi i sensi di marcia.

4. Veicoli operativi.

4.1 Modalita' di sosta o di fermata del veicolo.

La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore

di rischio sia per l'utenza che per gli operatori e  sono  consentite

unicamente  per  eseguire  le  operazioni  di  posa  in  opera  delle

segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e

per la segnalazione di pericolo all'utenza  (ad  esempio,  incidenti,

rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).

La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilita', distanti

da dossi, da curve, dall'ingresso dall'uscita da una galleria.

Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere

all'interno   del   mezzo   se    non    per    effettive    esigenze

tecnico-operative.

Nelle ipotesi di cui al primo capoverso la  sosta  e'  consentita

nel rispetto di una o piu' delle seguenti condizioni:

- la presenza di una banchina;

- la presenza della corsia di emergenza;

- la presenza di piazzole di sosta;

-  all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;

- in prossimita' o sullo spartitraffico, per le strade con almeno

due corsie per senso di marcia, quando nel  tratto  sono  disponibili

uno spazio o un varco che possono garantire  migliori  condizioni  di

sicurezza rispetto al margine destro.

Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta

o la fermata per effettuare le operazioni di cui al primo  capoverso,

ad eccezione delle situazioni di emergenza di cui al  punto  6,  deve

avvenire con una  opportuna  presegnalazione  all'utenza,  realizzata

secondo le modalita' descritte nel punto 2.4.

Prima di  ogni  fermata  e  durante  gli  spostamenti  lenti,  il

conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore,  il  traffico

sopraggiungente mantenendo  costantemente  in  azione  i  dispositivi

supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.

A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita  di

persone  da  un  veicolo,  nel  carico  o   scarico   di   materiale,

nell'apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma  e  fatte

salve particolari situazioni di emergenza, l'eventuale occupazione di

parte di carreggiata  aperta  al  traffico  deve  essere  ridotta  al

minimo.

Le  soste  necessarie  per  l'esecuzione  delle   operazioni   di

installazione,  integrazione  e  rimozione  della  segnaletica   sono

supportate  da  presegnalazione  all'utenza,  realizzata  secondo  le

modalita' descritte nel punto 2.4.

Durante  la   sosta   il   conducente   posiziona   l'autoveicolo

sull'estremo  margine  destro  della  corsia  di  emergenza  o  della

banchina,  e  consente  la  salita  e  la  discesa  degli   operatori

esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare fatte salve

le casistiche di cui al successivo punto 4.3




4.2 Fermata e sosta del veicolo in galleria.

Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente  disciplinati

o per situazioni di emergenza, non e' consentita la sosta all'interno

delle gallerie se non all'interno di piazzole  di  sosta,  corsie  di

emergenza o delimitazioni di cantieri.

Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un

veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di  corsia

di emergenza (ad esempio, per eseguire un'ispezione) si deve:

- informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento

sui pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti  lungo  il

tronco ed all'interno della galleria;

- posizionare, prima dell'imbocco della  galleria,  un  ulteriore

veicolo  che  abbia  attivato  i  dispositivi  supplementari  a  luce

lampeggiante  ed  i  pannelli  luminosi  con  segnali   a   messaggio

variabile;

- segnalare   l'evento   al   traffico   in    arrivo    mediante

«sbandieramenti».

4.3 Discesa e risalita dal veicolo.

La discesa dai veicoli di servizio avviene  prioritariamente  dal

lato destro o comunque dal lato non esposto al traffico veicolare.

La discesa dal lato  sinistro  puo'  essere  consentita  solo  in

presenza  di  barriere  fisiche  che  impediscono  l'apertura   delle

portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che  il  mezzo

sia stato parcheggiato in modo tale  che  l'apertura  della  portiera

invada il meno possibile la carreggiata aperta al traffico.

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo

sguardo rivolto  al  traffico,  devono  limitare  il  piu'  possibile

l'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per  le  strade

in  cui  e'  presente,  evitano  di  sporgersi  oltre  la  linea   di

delimitazione della corsia di emergenza.

Nel caso di  soste  prolungate,  a  seconda  della  categoria  di

strada, il conducente e  gli  addetti  rimangono  il  meno  possibile

all'interno dell'autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.

Tutte le suddette procedure valgono anche  per  la  risalita  sul

veicolo.

4.4. Ripresa della marcia con l'autoveicolo.

Prima di riprendere la marcia il conducente da' obbligatoriamente

la  precedenza  ai  veicoli  sopraggiungenti,   segnalando   le   sue

intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i  dispositivi

lampeggianti di segnalazione, che vengono spenti una  volta  inserito

nel normale flusso veicolare.

Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la

zona di sosta da cui si riprende la marcia  e'  una  zona  di  lavoro

situata  sulla  sinistra  della  carreggiata  (corsia  di  sorpasso),

l'uscita dal cantiere avverra' al termine del  cantiere  stesso.  Ove

cio' non fosse possibile, il conducente prima si accerta  che  nessun

altro veicolo sopraggiunga e successivamente  si  porta  gradualmente

sulla corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con  gli

indicatori luminosi di direzione ed  i  dispositivi  lampeggianti  di

segnalazione che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso

veicolare.

4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina.

Le fermate,  la  marcia  e  qualsiasi  manovra  sulla  corsia  di

emergenza o sulla  banchine  sono  effettuate  a  velocita'  moderata

previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.

Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo

ingombro  possibile  e,  in  corsia  di   emergenza,   esclusivamente

all'interno della striscia continua e per limitate percorrenze.

Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di  allarme  da

parte    dell'utenza    sono    presegnalate    mediante    opportuni

«sbandieramenti».

Nel caso in cui la marcia sulla corsia di  emergenza  avvenga  in

presenza di veicoli in coda, si deve prestare particolare  attenzione

alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in  coda  e  ad

eventuali veicoli che si immettono sulla corsia di emergenza.

5. Entrata ed uscita dal cantiere.

Le manovre di accesso ed uscita dai  cantieri  situati  lungo  le

tratte stradali  sono  consentite  solo  per  effettive  esigenze  di

servizio, al personale autorizzato e previa  adozione  delle  cautele

necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare.

5.1 Strade con una corsia per senso di marcia.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di  entrata  nelle

aree di cantiere  il  conducente,  nella  fase  di  avvicinamento  al

raccordo  obliquo,  aziona  i  dispositivi   supplementari   a   luce

lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.

Successivamente porta il veicolo sul limite destro  della  corsia

di emergenza o della banchina quando presenti.

L'entrata in area di cantiere avviene di norma in  corrispondenza

del limite destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in  cui

cio' non dovesse essere possibile viene effettuata in  un  punto  del

tratto  delimitato,  previa  segnalazione  all'utenza  della  manovra

mediante l'utilizzo  dei  dispositivi  luminosi  supplementari  e  di

direzione.

Nel caso  di  mezzi  d'opera  e  soprattutto  quando  la  manovra

comporta una  temporanea  occupazione  delle  carreggiate  aperte  al

traffico, sia in entrata  che  in  uscita,  si  utilizzano  opportuni

provvedimenti di regolamentazione del  traffico  (ad  esempio,  senso

unico alternato a vista, con movieri  e  senso  unico  alternato  con

semafori).

Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di

intervento ed in funzione degli  spazi  di  manovra  disponibili,  le

manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella  corrente

di traffico vengono di norma effettuate in corrispondenza della  fine

della zona di intervento, a partire dal limite destro della corsia di

emergenza o della  banchina,  se  presenti,  previa  attivazione  dei

dispositivi supplementari a luce lampeggiante  e  dell'indicatore  di

direzione sinistro ed in assenza di traffico  sopraggiungente  a  cui

viene data sempre la precedenza.

Nel caso di cantieri non transitabili,  l'uscita  dalla  zona  di

lavoro avviene lungo il tratto delimitato  adiacente  la  carreggiata

aperta al traffico, mediante immissione  diretta  nella  corrente  di

traffico previa attivazione  dei  dispositivi  supplementari  a  luce

lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.

In quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del  sistema

di regolamentazione del traffico adottata (ad  esempio,  senso  unico

alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di

traffico sopraggiungente a cui sara' data sempre la precedenza.

5.2 Strade con piu' corsie per senso di marcia.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di  entrata  nelle

aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di marcia  il

conducente, nella  fase  di  avvicinamento  alla  testata,  aziona  i

dispositivi supplementari  a  luce  lampeggiante  e  l'indicatore  di

direzione destro.

Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite  destro

della corsia di emergenza o della banchina, quando presenti, ed entra

in area di cantiere portandosi al di la' della testata.

Per le manovre di uscita  il  conducente  si  porta  sul  margine

destro della carreggiata ed esce dall'area di cantiere percorrendo la

corsia di emergenza o la banchina, quando  presenti,  fino  a  quando

l'assenza di traffico sopraggiungente consenta  di  immettersi  sulla

normale corsia di marcia, previa segnalazione  della  manovra  con  i

dispositivi supplementari a luce lampeggiante  e  dell'indicatore  di

direzione sinistro.

La medesima procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un

cantiere che occupa l'intera carreggiata transitabile.

Nel caso in cui non sia presente la corsia  di  emergenza  oppure

sia tale da non permettere  l'entrata  nell'area  di  cantiere  dalla

destra della testata, la procedura da seguire e' quella descritta per

il cantiere di chiusura della corsia di sorpasso.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di  entrata  dalle

aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia  di  sorpasso

il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata  azionera'  i

dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed il lampeggiatore  di

direzione  sinistro  e,  sorvegliando   costantemente   il   traffico

sopraggiungente, porta il veicolo al di la' della testata.

Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi  che  nessun

veicolo sopraggiunga dal retro, sull'adiacente corsia  di  marcia  (o

centrale, nel caso di sezione a tre  corsie  per  senso  di  marcia),

avanza con il veicolo sulla stessa  corsia  di  sorpasso  fin  quando

l'assenza di traffico sopraggiungente consenta  di  immettersi  sulla

normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque  la  manovra

con  i  dispositivi  supplementari  a   luce   lampeggiante   e   con

l'indicatore di direzione destro.

Per l'effettuazione in sicurezza  delle  manovre  di  entrata  ed

uscita dalle aree di cantiere, nel caso di  deviazione  del  traffico

con scambio di  carreggiata  e  con  cantiere  non  transitabile,  il

conducente, nella fase di avvicinamento alla testata che  precede  lo

scambio, o alla prima testata nel caso di  piu'  di  due  corsie  per

senso  di  marcia,  aziona  i  dispositivi   supplementari   a   luce

lampeggiante e l'indicatore di direzione destro e  porta  il  veicolo

sulla corsia di emergenza o sulla banchina (se presenti).

Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta  al  di

la' della testata  entrando  con  la  massima  cautela  nell'area  di

cantiere.

A causa della non transitabilita' della  zona  di  cantiere,  per

effettuare in sicurezza l'uscita dalle aree di cantiere il conducente

si porta sul  margine  destro  della  corsia  di  emergenza  o  della

banchina che percorre in retromarcia fino a portarsi oltre  la  prima

riduzione del  traffico  (il  primo  raccordo  obliquo  che  incontra

l'utenza veicolare).

Da questa posizione  il  conducente,  previa  segnalazione  della

manovra  con  attivazione  dei  dispositivi  supplementari   a   luce

lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro, in  assenza  di

traffico sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al  traffico

e prosegue incanalandosi verso la deviazione.

Per  l'effettuazione  in  sicurezza  della  manovre  di   entrata

all'interno di aree di cantiere segnalate  con  cantieri  mobili,  il

conducente, previa  segnalazione  della  manovra  con  i  dispositivi

supplementari a luce lampeggiante  e  gli  indicatori  di  direzione,

esegue l'entrata nell'area di  cantiere  collocandosi  dopo  l'ultimo

segnale mobile di protezione (fig. II 401, art. 39,  Regolamento  del

Codice della strada).

Le manovre in uscita da un cantiere mobile  vengono  eseguite  in

assenza di  traffico  sopraggiungente  e  previa  attivazione  dei  i

dispositivi supplementari a luce lampeggiante e degli  indicatori  di

direzione.

6. Situazioni di emergenza.

6.1 Principi generali di intervento.

Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento  (ad  esempio,

incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli  che  si

frappongono improvvisamente sulla  carreggiata)  sono  situazioni  di

pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono

la messa in atto di procedure di segnalazione di  emergenza  eseguite

in condizioni di criticita' non essendo sempre possibile prevedere  e

programmare  le  risorse  umane   e   tecnologiche   necessarie   per

fronteggiare l'evento.

Tra gli interventi di emergenza  possono  essere  compresi  anche

quelli messi in atto dagli operatori per assistere l'utenza veicolare

in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale.

I criteri generali di comportamento che seguono  saranno  attuati

esclusivamente nel periodo transitorio, cioe' da quando  si  viene  a

conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non

siano stati  adottati,  dai  competenti  organismi,  i  provvedimenti

necessari per la rimozione definitiva del pericolo.

Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate

esaustive rispetto a tutte le possibili situazioni  di  emergenza  di

fronte alle quali  si  puo'  trovare  chi  opera  in  esposizione  al

traffico.

Tuttavia l'applicazione  dei  principi  di  base  e  dei  criteri

generali di sicurezza qui riportati, con  gli  opportuni  adattamenti

alle situazioni  contingenti,  costituiscono  sicuramente  una  buona

regola operativa per affrontare l'emergenza tutelando  la  propria  e

l'altrui incolumita'.

In situazioni di  emergenza  il  segnalamento  e'  costituito  da

veicoli d'intervento muniti  di  dispositivi  luminosi  supplementari

lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli  a

messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.

Gli  interventi  di  emergenza  devono  essere  preceduti  da  un

adeguato presegnalamento secondo quanto previsto al punto 2.4.

Il   segnalamento   d'urgenza   e'   successivamente   sostituito

rapidamente, se il pericolo persiste, da un sistema segnaletico  piu'

complesso, secondo le previsioni contenute  nel  citato  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

6.2. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un  solo

operatore.

Riscontrata una situazione anomala l'operatore provvede a:

- rallentare l'andatura del veicolo di servizio,  predisponendosi

alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a

luce lampeggiante (ed  il  pannello  a  messaggio  variabile,  se  il

veicolo ne e' dotato);

- posizionare il veicolo in posizione  visibile  agli  utenti  in

arrivo, il piu' possibile sulla  destra,  per  quanto  possibile  con

netto anticipo rispetto all'ostacolo e,  comunque,  in  modo  da  non

costituire un fattore di rischio per gli utenti;

-  nel caso di strade con almeno due corsie per senso  di  marcia,

se presente la corsia di emergenza o uno spazio di fermata utile  sul

margine destro, arrestare  il  veicolo  in  posizione  visibile  agli

utenti in arrivo, il piu' possibile sulla destra in anticipo rispetto

all'ostacolo; in assenza  di  spazi  utili  di  fermata  sul  margine

destro, nel caso in cui  un  evento  rilevante  non  segnalato  possa

costituire elemento di pericolo per la circolazione,  fermarsi  sulla

corsia   interessata   dall'evento,   inducendo    gradualmente    il

rallentamento del traffico in arrivo;

- dare  informazione  della  situazione  visibile  alla   propria

struttura secondo le proprie procedure operative;

- scendere dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione  di

sicurezza;

- preavvisare gli utenti del pericolo mediante i  dispositivi  di

segnalazione in dotazione ai veicoli di servizio;

-  evitare di effettuare segnalazioni  transitando  o  stazionando

sulle corsie di transito o farle in modo improvviso e  concitato  con

il rischio di indurre i  guidatori  dei  veicoli  sopraggiungenti  ad

effettuare manovre brusche e precipitose;

-  proseguire nella segnalazione, eventualmente  anche  attraverso

sbandieramento, in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni  da

parte della propria organizzazione e dell'eventuale  arrivo  in  sito

dei servizi attivati e dei soccorsi.

6.3. Segnalazione di una situazione di  emergenza  da  parte  di  due

operatori.

Riscontrata una  situazione  anomala,  gli  operatori  articolano

l'intervento nel seguente modo:

- un primo operatore attua, nell'ordine, tutte le  operazioni  di

cui al  precedente  punto  6.2  (rilevazione  di  una  situazione  di

emergenza da parte di un solo operatore);

- un secondo operatore si reca, invece,  adottando  le  opportune

precauzioni, sul posto del sinistro o  dell'ostacolo  (senza  esporsi

inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando  brevemente  la

situazione in atto e tranquillizzando,  in  caso  di  incidente,  gli

eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce, inoltre,  le  informazioni

al centro radio o sala  operativa,  quando  presenti,  o  al  proprio

preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori.

6.4. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte  di  tre  o

piu' operatori.

Riscontrata una  situazione  anomala,  due  di  questi  operatori

opportunamente intervallati tra  loro  provvedono  ad  effettuare  la

presegnalazione del pericolo all'utenza adottando le procedure  e  le

precauzioni indicate ai punti 6.2 e 6.3, mentre gli altri adottano le

procedure e le precauzioni indicate al punto 6.3.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver

attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre  di  supporto,

si  procede  alla  segnalazione  ed  alla  delimitazione  della  zona

dell'evento  mediante  l'utilizzo  di   segnaletica   alleggerita   o

segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata.

La rimozione degli ostacoli  dalla  carreggiata  da  parte  degli

operatori richiede la massima attenzione per  la  salvaguardia  della

propria incolumita'.

Prima di eseguire  qualsiasi  operazione  si  deve  informare  la

propria organizzazione della situazione oggettivamente riscontrata la

quale  provvede  ad  avvisare  l'utenza,  ove  possibile,  tramite  i

pannelli a messaggio variabile in itinere.

La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi  di

fermata del veicolo di cui al punto 4.1 e di presegnalazione  di  cui

al punto 2.4, solo  se  la  sua  posizione  sia  compatibile  con  le

limitazioni  indicate  nei  punti   3.1,   3.2,   3.3   e   3.4   per

l'attraversamento delle carreggiate e per gli spostamenti a piedi.

Inoltre, per la rimozione di materiali  non  compatibile  con  la

movimentazione manuale dei carichi, oppure ubicati in  una  zona  che

non ne consenta la rimozione in condizioni di sicurezza, si  richiede

il supporto di ulteriori veicoli, di  risorse  umane  o  delle  Forze

dell'ordine,    continuando    ad    assicurare    l'attivita'     di

presegnalamento.

6.6  Segnalazione  di  intervento  in  galleria  in   situazioni   di

emergenza.

Riscontrata una situazione anomala in galleria, fermi restando  i

principi di cui ai punti 3.3  e  4.2,  gli  operatori  provvedono  ad

informare  preventivamente  la  propria  organizzazione  in  modo  da

consentire l'inserimento dell'evento, ove possibile, sui  pannelli  a

messaggio variabile in itinere e sui  semafori  agli  imbocchi  o  in

galleria.

Nel caso di eventi anomali di cui si  ha  notizia,  un  operatore

posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore  visibilita',

provvede  alla  segnalazione   al   traffico   in   arrivo   mediante

sbandieramento.

In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui  e'

stata riscontrata la situazione anomala, un ulteriore  operatore,  in

posizione visibile al traffico veicolare e comunque a non meno di 150

metri di distanza dall'evento, puo' provvedere alla  segnalazione  al

traffico  in  arrivo  mediante   sbandieramento   all'interno   della

galleria.

Il  veicolo  di  servizio,  previa  attivazione  dei  dispositivi

luminosi di sicurezza e del pannello a  messaggio  variabile,  se  in

dotazione, e' posizionato possibilmente ad almeno 50 metri  dall'area

dove e' presente l'evento,  in  posizione  visibile  agli  utenti  in

arrivo, anche sulla stessa corsia interessata dall'evento e comunque,

in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti e  per

la propria sicurezza.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver

attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre  di  supporto,

si  procede  alla  segnalazione  ed  alla  delimitazione  della  zona

dell'evento  mediante  l'utilizzo  di   segnaletica   alleggerita   o

segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.

7.1 Generalita'.

Con riferimento al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e

dei trasporti del 10 luglio 2002 un cantiere e' detto  fisso  se  non

subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.

Ogni cantiere deve essere preventivamente  autorizzato;  l'inizio

delle  attivita'  di   installazione   deve   essere   opportunamente

comunicato ai centri di controllo competenti per  il  territorio  ove

presenti nell'organizzazione del gestore.

Gli  schemi  segnaletici  temporanei  per  la  segnalazione   dei

cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al  citato

decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il segnalamento comporta una segnaletica  di  avvicinamento,  una

segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione.

Tutte le fasi di  messa  in  opera  del  cantiere  devono  essere

adeguate  alla  tipologia  di  schema  segnaletico  e  alla   sezione

stradale.

La  segnaletica  di  preavviso   su   svincoli   e   intersezione

interferenti con le aree di cantiere  deve  essere  installata  prima

della corrispondente segnaletica sull'asse principale.

Gli  elementi  di  cui  tenere  conto  sono:  tipo  di  strada  e

caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di corsie  per  senso

di marcia, presenza o  meno  di  corsia  di  emergenza),  visibilita'

legata agli elementi geometrici della strada (ad  esempio,  andamento

plano-altimetrico, opere d'arte, barriere di sicurezza) e ingombri  e

visibilita' conseguenti alla tipologia di cantiere da adottarsi.

Per  quanto  riguarda  la  sosta  in  prossimita'  dell'area   da

cantierizzare e la presegnalazione, si rimanda a quanto  previsto  ai

punti  2.4  (presegnalazione  di  inizio  intervento)  e  4  (veicoli

operativi).

7.2 Prelevamento della segnaletica dall'autoveicolo.

In questa fase e' necessario scaricare  la  segnaletica  fermando

l'autoveicolo  secondo  i  criteri  riportati  al  punto  4  (veicoli

operativi).

I segnali devono essere prelevati uno alla  volta  dal  lato  non

esposto  al  traffico  dell'autoveicolo,  ovvero  dal  retro,   senza

invadere le corsie di marcia.

7.3 Trasporto manuale della segnaletica.

I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con

entrambe le mani guardando costantemente il traffico  sopraggiungente

e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.

In  caso  di  trasporto  di  cartelli   di   grandi   dimensioni,

l'attivita' deve essere svolta da due operatori.

L'attraversamento a piedi della carreggiata per il posizionamento

della segnaletica deve essere effettuato con le  modalita'  descritte

al punto 3.4.

7.4 Installazione della segnaletica.

I segnali vengono messi in opera nell'ordine in  cui  gli  utenti

della strada li incontrano: prima la  segnaletica  di  avvicinamento,

poi quella  di  posizione  e  infine  quella  di  fine  prescrizione,

assicurandosi durante la posa che  ogni  cartello  sia  perfettamente

visibile.

La  segnaletica  e'  posata  in  modo  da  non   intralciare   la

traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.

La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.

Lo  sbarramento  obliquo  del  cantiere  (testata)  deve   essere

preventivamente  localizzato  con   precisione   e   posizionato   in

corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove

ne sia consentito l'agevole avvistamento a distanza  da  parte  degli

utenti.

I segnali della testata  di  chiusura  devono  essere  installati

seguendo le seguenti istruzioni:

- agevolare la posa dei cartelli  con  l'ausilio  di  un'adeguata

presegnalazione;

- assicurarsi  che  il  traffico  sopraggiungente   permetta   il

posizionamento del cartello e  il  successivo  rientro  al  mezzo  di

servizio;

-  posare preferibilmente un cartello per volta;

- posare per  primo  il  cartello  piu'  vicino  alla  corsia  di

emergenza o alla banchina, (in  caso  di  chiusura  della  corsia  di

marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura  della  corsia  di

sorpasso su strade con almeno due corsie per senso di marcia);

-  non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;

- non sostare a piedi  o  con  gli  autoveicoli  nelle  immediate

vicinanze delle testate dopo averne completata l'installazione.

Nel caso di strade con  piu'  corsie  per  senso  di  marcia,  in

assenza della corsia di emergenza, fermo restando quanto previsto dal

decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  del  10

luglio 2002 per il segnalamento anticipato, posizionare  un  carrello

con PMV, o segnaletica alternativa, sulla  prima  piazzola  di  sosta

utile precedente il tratto interessato dal cantiere.

Nella fase di apposizione della segnaletica per la chiusura della

corsia di sorpasso, il presegnalamento  attraverso  lo  sbandieratore

posizionato sulla destra almeno 200  metri  prima  dell'inizio  della

testata del cantiere  in  allestimento,  deve  avvenire  evitando  lo

spostamento verso sinistra del traffico sopraggiungente.

L'installazione  dei  coni  o  delineatori   flessibili   avviene

successivamente  alla   messa   in   opera   della   segnaletica   di

avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi  in  un'area

gia' interdetta al transito dei veicoli (area di cantiere).

Nel  caso  in  cui  sia  necessario   eseguire   la   segnaletica

orizzontale di  cantiere  successivamente  alla  installazione  della

testata o comunque dover intervenire in prossimita' della testata  e'

necessario riattivare le procedure di cui al punto 2.4.

7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori.

La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od  oscurata,  non

appena cessate le cause che ne hanno reso necessario il collocamento.

La rimozione  avviene,  in  generale,  nell'ordine  inverso  alle

operazioni della posa in opera.

Spostandosi con l'autoveicolo all'interno del cantiere delimitato

dalla segnaletica, gli operatori procedono  a  ritroso,  raccogliendo

tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di  chiusura  e

posizionandola sul veicolo.

Il  completamento  della  rimozione   della   testata   e   della

segnaletica rimanente deve avvenire con  il  veicolo  posizionato  in

corsia di  emergenza,  quando  presente,  partendo  da  una  distanza

opportuna  dalla  testata,  oppure,  in  assenza  della   corsia   di

emergenza, direttamente  dalla  corsia  interessata  dalla  chiusura,

preceduto da opportuna presegnalazione come previsto al punto 2.4.

In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove  le

manovre in retromarcia possono risultare particolarmente difficoltose

e pericolose, la rimozione della segnaletica di preavviso puo' essere

effettuata  nel   senso   del   traffico   supportata   da   adeguata

presegnalazione.

La rimozione  della  segnaletica  dei  cantieri  che  interessano

strade con una sola corsia per senso di marcia avviene con gli stessi

criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando priorita' al senso  di

marcia interessato dal cantiere.

Gli   eventuali   attraversamenti   della   carreggiata   vengono

effettuati con le modalita' gia' descritte al punto 3.4.

7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili.

Con riferimento al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e

dei trasporti del 10 luglio 2002 si definisce  «cantiere  mobile»  un

cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocita'

che puo' variare da poche centinaia di  metri  al  giorno  a  qualche

chilometro all'ora.

Il cantiere mobile viene utilizzato nell'ambito degli indirizzi e

degli schemi previsti dal disciplinare tecnico (ossia, di  norma,  in

presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di  corsie

di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F  con  attivita'  di  un

solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purche' lo

spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi  senza

apprezzabile disagio).

Quando  necessario  le  manovre  di  posizionamento  dei  veicoli

possono essere presegnalate con le modalita' indicate nel punto 2.4.

Prima della messa in opera di un cantiere mobile, oltre a  quanto

gia' previsto al punto  1  del  presente  allegato,  vanno  prese  in

considerazioni anche:

-  le aree di stazionamento in sicurezza  dei  segnali  mobili  di

preavviso (quali, ad esempio, corsie di emergenza, banchine, piazzole

di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e  di  decelerazione,

aree equivalenti, etc.);

- le  aree  di  sosta  in   cui   compiere   le   operazioni   di

configurazione della segnaletica, gli eventuali approvvigionamenti  e

la  rimozione  della  segnaletica  del  cantiere  temporaneo  a  fine

giornata o al termine dei lavori;

- l'area d'inizio e di termine attivita'.

Per l'impiego di un cantiere mobile sulle strade di  tipo  C  con

attivita'  di  un   solo   veicolo   operativo   la   presegnalazione

dell'attivita' viene agevolata mediante la posa di un segnale  mobile

di preavviso con PMV o equivalente segnale a terra (tipo Fig. II  391

art. 31 Reg.  C.d.s.)  posto  sulla  prima  piazzola  utile  (o  area

equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.

Per la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno  due

corsie  per  senso  di  marcia,  e'  previsto  l'impiego  di  veicoli

opportunamente attrezzati. I principi di segnalamento sono gli stessi

dei cantieri fissi, nel senso che  e'  previsto  un  segnalamento  in

anticipo ed un segnalamento di localizzazione.

I sistemi si differenziano a seconda della tipologia  di  strada,

delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento.

Nelle fasi  non  operative  i  segnali  devono  essere  posti  in

posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti.

Durante l'esecuzione  delle  manovre  di  messa  in  opera  e  di

rimozione della segnaletica mobile,  e'  necessario  organizzare  gli

spostamenti dei veicoli nei momenti di assenza temporanea di traffico

e comunque dando sempre la precedenza al traffico sopraggiungente.

La messa in opera di un cantiere mobile  su  tratti  privi  della

corsia di emergenza presuppone la disponibilita' nel tratto  di  aree

di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso  (quali

ad esempio piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e

di decelerazione,  aree  equivalenti)  in  funzione  dell'avanzamento

coordinato delle attivita' di lavoro e in  funzione  della  rimozione

del cantiere. Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza

di 100 m tra l'ultimo  segnale  mobile  di  protezione  ed  il  primo

veicolo operativo (cantieri mobili posti in  opera  a  protezione  di

veicoli  speciali  impiegati  per  lavori,  controlli,   sondaggi   e

verifiche di  rapida  esecuzione  o  comunque  in  lavori  di  rapida

esecuzione) tale  tratto  sara'  delimitato  con  coni  o  con  altri

dispositivi aventi equivalente efficacia ove non gia' previsto.

Nella fase di spostamento coordinato dei  segnali  mobili  devono

essere mantenute le mutue distanze previste dallo schema di cantiere.

Inoltre i segnali di preavviso non devono stazionare su  aree  di

larghezza insufficiente a contenere l'ingombro del mezzo.

8. Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una  corsia

per senso di marcia.

Gli interventi all'interno di gallerie con una corsia  per  senso

di marcia, con o senza la presenza di corsie di emergenza o  banchina

o  di  marciapiede,  costituiscono  una  particolare  criticita',  ad

elevato rischio per operatori ed utenza, a causa dei  limitati  spazi

di manovra comportanti una pericolosa ed elevata prossimita'  tra  le

aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico,  con  ridotta

possibilita' di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti.

Pertanto  i  principi  di  ordine  generale  da   applicare   per

l'esecuzione in sicurezza di interventi all'interno di questo tipo di

gallerie, saranno:

1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;

2. inserimento dell'evento sui pannelli a  messaggio  variabile

presenti in itinere ed all'interno della galleria (misura da adottare

sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);

3. chiusura di una corsia con segnalamento all'utenza  mediante

apposizione di segnaletica di preavviso e  di  testata  di  riduzione

fuori galleria, nonche' apposizione di segnaletica complementare  per

la delimitazione longitudinale e veicolo di  servizio,  a  protezione

della zona operativa,  dotato  di  segnale  posteriore  di  direzione

obbligatoria (art. 38 del Regolamento del Codice della strada)  oltre

ai dispositivi luminosi supplementari  ed  al  pannello  a  messaggio

variabile;

4. chiusura di entrambe le corsie nel caso  di  interventi  che

comportano il posizionamento di persone e mezzi nella parti  centrali

della piattaforma;

5.  regolamentazione  del  traffico  a  senso  unico  alternato

mediante semafori (collocati fuori della galleria)  con  chiusura  di

una carreggiata e segnalamento come nel  punto  3;  questa  soluzione

puo' essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di  limitata

lunghezza  (al  massimo  300  metri)  che  consentano  all'utente  di

verificare anche a vista il via libera, oppure nel  caso  in  cui  si

adotti un sistema di controllo dell'impianto semaforico in  grado  di

verificare  l'assenza  di  veicoli  in  transito  all'interno   della

galleria prima di dare il via libera. In alternativa, per  interventi

di durata non superiore a quattro ore, regolamentazione del  traffico

a senso unico  alternato  mediante  movieri,  collocati  fuori  dalla

galleria in sicurezza, effettuata secondo le  modalita'  indicate  al

punto 2.6.

Nel caso in cui la tratta stradale e la  galleria  non  dovessero

essere dotate di pannelli a messaggio variabile, l'evento e' comunque

segnalato all'utenza  mediante  cartello  segnaletico  e  veicolo  di

servizio  dotato  di  pannello  a  messaggio  variabile   posizionato

all'esterno della galleria e dall'interno, sulla prima piazzola utile

rispetto all'area operativa, comunque ad una distanza non inferiore a

150 metri.

Nel  caso  di  attivita'  mobili  il  veicolo  di   servizio   di

segnalazione si sposta  in  maniera  coordinata  all'avanzamento  dei

lavori.

 Allegato II




Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle

attivita'  di  pianificazione,  controllo   e   apposizione   della

segnaletica stradale destinata alle  attivita'  lavorative  che  si

svolgano in presenza di traffico veicolare.




1. Premessa.

Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti,

la durata nonche' gli indirizzi e i  requisiti  minimi  di  validita'

della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attivita'  di

revisione, integrazione  e  apposizione  della  segnaletica  stradale

destinata alle attivita' lavorative che si svolgano  in  presenza  di

traffico veicolare.

La partecipazione ai  suddetti  corsi,  secondo  quanto  disposto

dall'art. 37 del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  deve

avvenire in orario di lavoro e non puo'  comportare  oneri  economici

per i lavoratori.

La  formazione  di  seguito  prevista,   in   quanto   formazione

specifica, non e' sostitutiva della formazione obbligatoria spettante

comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37  del

citato decreto legislativo n. 81  del  2008.  Tale  formazione  deve,

pertanto   considerarsi   integrativa   della   formazione   prevista

dall'accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma  2,  del

decreto legislativo n. 81 del 2008.

La durata ed i contenuti della formazione  sono  da  considerarsi

minimi.

2. Destinatari dei corsi.

I corsi  sono  diretti  a  lavoratori  e  preposti  addetti  alle

attivita' di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica

stradale destinata alle  attivita'  lavorative  che  si  svolgano  in

presenza di traffico veicolare.




3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento.

Fino alla piena attuazione del sistema di  cui  all'art.  13  del

decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   150   e   successive

modificazioni, sono soggetti formatori del corso di formazione e  del

corso di aggiornamento:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche

mediante le proprie strutture tecniche  operanti  nel  settore  della

prevenzione  (ad  esempio,  le  aziende  sanitarie  locali)  e  della

formazione professionale;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante  il

personale tecnico impegnato in attivita' del settore della  sicurezza

sul lavoro;

l'Ispettorato nazionale lavoro;

l'INAIL;

le  associazioni  sindacali  dei  datori  di   lavoro   e   dei

lavoratori, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale

nel settore dell'edilizia e dei trasporti;

gli organismi paritetici quali definiti all'art.  2,  comma  1,

lettera  ee),  del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  per  lo

svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51  del  predetto  decreto

legislativo, istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero dell'interno (dipartimento  pubblica  sicurezza  -

servizio polizia stradale, vigili del fuoco);

gli enti proprietari e le societa' concessionarie di  strade  o

autostrade;

i  soggetti  formatori  con  esperienza   documentata,   almeno

triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto,  nella

formazione in materia di salute e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro

accreditati in conformita' al modello di accreditamento  definito  in

ogni regione e provincia autonoma ai  sensi  dell'intesa  sancita  in

data 20 marzo 2008 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio  2009),  che

si intende,  ai  fini  del  presente  decreto,  valido  su  tutto  il

territorio nazionale.

Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi  di  soggetti

formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere

in possesso dei requisiti  previsti  nei  modelli  di  accreditamento

definiti in ogni regione e provincia autonoma  ai  sensi  dell'intesa

sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini  del  presente

decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.

4. Requisiti dei docenti.

Le  docenze  vengono  effettuate,  con  riferimento  ai   diversi

argomenti, per la parte teorica, dal  responsabile  del  Servizio  di

prevenzione e protezione aziendale con  esperienza  almeno  triennale

nel settore stradale, ovvero  da  personale  interno  o  esterno  con

esperienza  documentata,  almeno  quinquennale,  nel  settore   della

formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza  e  salute  nei

cantieri stradali. Per quanto invece riguarda la  parte  pratica,  da

personale  con  esperienza  professionale   documentata   nel   campo

dell'addestramento  pratico  o  nei  ruoli  tecnici  operativi  o  di

coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e

rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza

e la fluidita' della circolazione stradale.

Al termine del  triennio  successivo  all'adozione  del  presente

decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica,

il personale esterno dovra' essere in possesso dei requisiti  di  cui

al decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n.  65,  con

esperienza professionale nel settore della prevenzione,  sicurezza  e

salute nei cantieri stradali.

5. Organizzazione dei corsi di formazione.

In ordine all'organizzazione dei  corsi  di  formazione,  occorre

garantire:

a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo e

dei docenti;

b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte

del soggetto che realizza il corso;

c) un numero di partecipanti per ogni  corso  non  superiore  a

trentacinque unita';

d)  per  le  attivita'  addestrative   pratiche   il   rapporto

istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto  di  1  a  6

(almeno un docente ogni sei allievi);

e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del

monte orario complessivo.

6. Articolazione e contenuti del percorso formativo.

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada,  e'

finalizzato all'apprendimento di tecniche operative  in  presenza  di

traffico,  adeguate  ad  eseguire  in  condizioni  di  sicurezza   le

attivita' di:

-  installazione del cantiere;

-  rimozione del cantiere;

-  revisione e integrazione della segnaletica;

- manovre di entrata ed uscita dal cantiere;

-  interventi in emergenza.

6.1 Percorso formativo per i lavoratori.

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori e' strutturato in tre

moduli della durata complessiva  di  otto  ore  oltre  una  prova  di

verifica finale, secondo la seguente articolazione:

a) modulo giuridico - normativo della durata di un'ora;

b) modulo tecnico della  durata  di  tre  ore,  concernente  le

categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;

c)  prova  di  verifica  intermedia  (questionario  a  risposta

multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);

d) modulo pratico della durata di quattro ore,  concernente  le

categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;

e) prova di verifica finale (prova pratica).




=====================================================================

|    Modulo   |              Argomento             |     Durata     |

+=============+====================================+================+

|             |Cenni sugli articoli del Codice     |                |

|             |della strada e del suo regolamento  |                |

|             |di attuazione, che disciplinano     |                |

|             |l'esecuzione di opere, depositi e   |                |

|             |l'apertura di cantieri sulle strade |                |

|             |di ogni classe; Cenni sull'analisi  |                |

|             |dei rischi a cui sono esposti i     |                |

|             |lavoratori in presenza di traffico e|                |

|             |di quelli trasmessi agli utenti;    |                |

|             |Cenni sulle statistiche degli       |                |

|             |infortuni e delle violazioni delle  |                |

|  Giuridico  |norme nei cantieri stradali in      |                |

|  normativo  |presenza di traffico.               |     un'ora     |

+-------------+------------------------------------+----------------+

|             |Nozioni sulla segnaletica           |                |

|             |temporanea. I dispositivi di        |                |

|             |protezione individuale: indumenti ad|                |

|             |alta visibilita'; Organizzazione del|                |

|             |lavoro in squadra, compiti degli    |                |

|             |operatori e modalita' di            |                |

|             |comunicazione; Norme operative e    |                |

|             |comportamentali per l'esecuzione in |                |

|             |sicurezza di interventi programmati |                |

|             |e di emergenza (cfr. Allegato I al  |                |

|   Tecnico   |presente decreto).                  |     tre ore    |

+-------------+------------------------------------+----------------+

|             |Tecniche di installazione,          |                |

|             |integrazione, revisione e rimozione |                |

|             |della segnaletica per cantieri      |                |

|             |stradali su: - Strade di tipo A, B, |                |

|             |D (autostrade, strade extraurbane   |                |

|             |principali, strade urbane di        |                |

|             |scorrimento); - Strade di tipo C, F |                |

|             |(strade extraurbane secondarie e    |                |

|             |locali extraurbane); - Strade di    |                |

|             |tipo E, F (strade urbane di         |                |

|             |quartiere e locali urbane); Tecniche|                |

|             |di intervento mediante «cantieri    |                |

|             |mobili»; Tecniche di intervento in  |                |

|             |sicurezza per situazioni di         |                |

|   Pratico   |emergenza.                          |   quattro ore  |

+-------------+------------------------------------+----------------+




6.2 Percorso formativo per i preposti

Il percorso formativo per i preposti e' strutturato in tre moduli

della durata complessiva di dodici ore oltre una  prova  di  verifica

finale, secondo la seguente articolazione:

a) modulo giuridico - normativo della durata di tre ore;

b) modulo tecnico della durata di cinque  ore,  concernente  le

categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;

c)  prova  di  verifica  intermedia  (questionario  a  risposta

multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);

d) modulo  pratico  sulla  comunicazione  e  sulla  simulazione

dell'addestramento  della  durata  di  quattro  ore,  concernente  le

categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;

e) prova di verifica finale (prova pratica).




=====================================================================

|    Modulo    |             Argomento             |     Durata     |

+==============+===================================+================+

|              |legislazione generale di sicurezza |                |

|              |in materia di prevenzione infortuni|                |

|              |con particolare riferimento ai     |                |

|              |cantieri temporanei e mobili in    |                |

|              |presenza di traffico; articoli del |                |

|              |Codice della strada e del suo      |                |

|              |regolamento di attuazione, che     |                |

|              |disciplinano l'esecuzione di opere,|                |

|              |depositi e l'apertura di cantieri  |                |

|              |sulle strade di ogni classe;       |                |

|              |analisi dei rischi a cui sono      |                |

|              |esposti i lavoratori in presenza di|                |

|              |traffico e di quelli trasmessi agli|                |

|              |utenti; statistiche degli infortuni|                |

|              |e delle violazioni delle norme nei |                |

|  Giuridico   |cantieri stradali in presenza di   |                |

|  normativo   |traffico;                          |     tre ore    |

+--------------+-----------------------------------+----------------+

|              |Il disciplinare tecnico relativo   |                |

|              |agli schemi segnaletici,           |                |

|              |differenziati per categoria di     |                |

|              |strada, da adottare per il         |                |

|              |segnalamento temporaneo; i         |                |

|              |dispositivi di protezione          |                |

|              |individuale: indumenti ad alta     |                |

|              |visibilita'; organizzazione del    |                |

|              |lavoro in squadra, compiti degli   |                |

|              |operatori e modalita' di           |                |

|              |comunicazione; norme operative e   |                |

|              |comportamentali per l'esecuzione in|                |

|              |sicurezza di interventi programmati|                |

|              |e di emergenza (vedi allegato I del|                |

|    Tecnico   |presente decreto)                  |   cinque ore   |

+--------------+-----------------------------------+----------------+

|              |sulla comunicazione e sulla        |                |

|              |simulazione dell'addestramento     |                |

|              |sulle tecniche di installazione e  |                |

|              |rimozione della segnaletica per    |                |

|              |cantieri stradali su: - strade di  |                |

|              |tipo A, B, D (autostrade, strade   |                |

|              |extraurbane principali, strade     |                |

|              |urbane di scorrimento); - strade di|                |

|              |tipo C, F (strade extraurbane      |                |

|              |secondarie e locali extraurbane); -|                |

|              |strade di tipo E, F (strade urbane |                |

|              |di quartiere e locali urbane);     |                |

|              |tecniche di intervento mediante    |                |

|              |«cantieri mobili»; tecniche di     |                |

|              |intervento in sicurezza per        |                |

|    Pratico   |situazioni di emergenza;           |   quattro ore  |

+--------------+-----------------------------------+----------------+




Nel caso di un preposto che abbia  gia'  effettuato  il  percorso

formativo di lavoratore, la  formazione  deve  essere  integrata,  in

relazione ai compiti dal medesimo  esercitati,  con  un  corso  della

durata di quattro ore piu' una prova di verifica finale.

I contenuti di tale formazione comprendono:

a) modulo tecnico della durata di un'ora;

b) modulo  pratico  sulla  comunicazione  e  sulla  simulazione

dell'addestramento della durata di tre ore;

c) prova di verifica finale (prova pratica).




7. Sedi della formazione.




Considerata la specificita' dell'intervento formativo,  le  prove

pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in  siti

ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle  che

si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica

tipologia di corso.




8. Metodologia didattica.




Per quanto concerne la metodologia di  insegnamento/apprendimento

devono essere privilegiate metodologie  «attive»  che  comportano  la

centralita' del discente nel percorso di apprendimento e che:

a)   garantiscono   un   equilibrio   tra   lezioni   frontali,

valorizzazione e confronto delle esperienze in aula,  nonche'  lavori

di gruppo, nel rispetto  del  monte  ore  complessivo  e  di  ciascun

modulo,  laddove  possibile  con  il  supporto  di  materiali   anche

multimediali;

b)  favoriscono  metodologie  di  apprendimento  basate   sulla

simulazione e risoluzione di problemi specifici;

c)  prevedono   dimostrazioni   e   prove   pratiche,   nonche'

simulazione di gestione autonoma da parte del discente di  situazioni

critiche.

9. Valutazione e verifica dell'apprendimento.

Al termine dei due moduli teorici si svolge una  prima  prova  di

verifica, nella forma di un  questionario  a  risposta  multipla.  Il

superamento della prova, che si intende superata con  almeno  il  70%

delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda  parte  del

corso (parte pratica).

Il mancato superamento della  prova,  di  converso,  comporta  la

ripetizione dei due moduli teorici.

Al termine del modulo pratico  ha  luogo  una  prova  pratica  di

verifica finale, consistente in  una  simulazione  in  area  dedicata

dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada.

Il mancato superamento delle prova di  verifica  finale  comporta

l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

L'esito positivo delle prove di  verifica  intermedia  e  finale,

unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore,  consente

il rilascio, al termine del  percorso  formativo,  dell'attestato  di

frequenza con verifica dell'apprendimento.

L'elaborazione di ogni singola prova e' competenza  del  relativo

docente,  eventualmente  supportato  dal  responsabile  del  progetto

formativo.  L'accertamento  dell'apprendimento,  tramite   le   varie

tipologie di verifiche intermedie  e  finali,  viene  effettuato  dal

responsabile del progetto formativo o da un docente da  lui  delegato

che formula il proprio giudizio in termini di valutazione  globale  e

redige il relativo verbale.

Gli attestati di  frequenza  e  superamento  della  prova  finale

vengono  rilasciati,  sulla  base  di  tali  verbali,  dai   soggetti

individuati  al  punto  3,  i  quali  provvedono  alla   custodia   e

archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.

Gli attestati rilasciati  conformemente  a  quanto  previsto  dal

presente decreto hanno validita' sull'intero territorio nazionale.

10. Modulo di aggiornamento.

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e  dei  preposti,

distribuito nel corso di ogni  quinquennio  successivo  al  corso  di

formazione,  va  garantito,  alle  condizioni  di  cui  al   presente

allegato, per mezzo di interventi formativi della durata  complessiva

minima di sei ore, in particolare in caso di  modifiche  delle  norme

tecniche  e  in  caso  di  interruzione   prolungata   dell'attivita'

lavorativa.

Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati  anche  sui

luoghi di lavoro.

11. Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.

L'attestato di frequenza con  verifica  dell'apprendimento  e  la

frequenza ai corsi di  aggiornamento  potranno  essere  inseriti  nel

fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del

decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   150   e   successive

modificazioni, ovvero - fino alla completa sostituzione del  libretto

formativo  del  cittadino  -  nella   III   sezione   «Elenco   delle

certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino.

 

 

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