Sicurezza degli edifici: pronti i finanziamenti per i Comuni

Agli enti locali potranno essere assegnati oltre cinque milioni di euro

In base al decreto del ministero dell'Interno 29 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2018, ciascun Comune può far richiesta di contributi per un importo non superiore a 5 milioni 225 mila euro complessivi per finanziare opere pubbliche finalizzate alla sicurezza degli edifici e del territorio.

La domanda va presentata al ministero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità e i termini riportati nell'articolo 3 del decreto (qui sotto, il testo integrale del provvedimento). La richiesta dei Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio deve essere effettuata esclusivamente per via informatica. Il ministero ha approvato il modello A di certificazione informatizzato (il cui fac-simile è riportato in allegato al provvedimento e all'articolo). Gli enti locali interessati si dovranno avvalere del documento informatizzato che sarà messo a disposizione sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale "Area certificati".

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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 2018

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per  la  messa  in
sicurezza di edifici e del territorio. (18A05956) 

(GU n.217 del 18-9-2018)

 
 
                        IL DIRETTORE CENTRALE 
                        DELLA FINANZA LOCALE 
 
  Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2017,  n.  302,
S.O.)  che  dispone  testualmente:   «Al   fine   di   favorire   gli
investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che
non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974,
della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  contributi  per  interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per  l'anno
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di  euro  per
l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di
opere integralmente finanziate da altri soggetti»; 
  Visto il successivo comma 854 del medesimo art. 1  della  legge  n.
205 del 2017 che stabilisce: «I comuni di cui al comma 853 comunicano
le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno  2018,  del  20  settembre
2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre  2019  per  l'anno  2020.  La
richiesta deve contenere  le  informazioni  riferite  alla  tipologia
dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad  eventuali  forme
di finanziamento concesse da altri soggetti sulla  stessa  opera.  La
mancanza  dell'indicazione  di  un   CUP   valido   ovvero   l'errata
indicazione in relazione all'opera per  la  quale  viene  chiesto  il
contributo comporta l'esclusione dalla  procedura.  La  richiesta  di
contributo  deve  riferirsi  ad  opere  inserite  in  uno   strumento
programmatorio e ciascun  comune  non  puo'  chiedere  contributi  di
importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.»; 
  Visto il comma 856 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del  2017
che stabilisce: «Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione  allegato  al
rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi
ai sensi dell'art. 18, comma 2, del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche.  Sono
considerate esclusivamente le richieste di contributo  pervenute  dai
comuni che, alla data  di  presentazione  della  richiesta  medesima,
hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) ed  e),  e  di  cui  all'art.  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  12  maggio  2016,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso  di
comuni per i quali sono sospesi i  termini  ai  sensi  dell'art.  44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le  informazioni
di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno»; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati
richiesti  nelle  disposizioni  normative  richiamate,  al  fine   di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da assegnare nelle modalita' previste dal comma 855,  del  richiamato
art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da
utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti
interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale
predetto per l'anno 2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Comuni richiedenti il contributo 
 
  1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  i  contributi  per  interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del
territorio, previsti dall'art. 1, commi dal 853 al 861,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, i  comuni  che  non  risultano  beneficiare
delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge  28  dicembre
2015,  n.  208,  per  la  realizzazione  di  opere  che   non   siano
integralmente finanziate  da  altri  soggetti,  presentando  apposita
domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della  finanza
locale, con le modalita' ed i termini di cui all'art. 3. 
  2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o  piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio
e non puo' chiedere contributi di importo  superiore  a  5.225.000,00
euro complessivi. 
                               Art. 2 
 
 
                      Modello di certificazione 
 
  1. E' approvato il modello A di certificazione  informatizzato  con
il  quale  i  comuni  comunicano  la  richiesta  di  contributi   per
interventi riferiti a opere pubbliche di  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio. 
  2. Il modello cartaceo, allegato modello  A  al  presente  decreto,
costituisce solo la  rappresentazione  grafica  del  modello  vero  e
proprio   presente   sui   sistemi   informatizzati   del   Ministero
dell'interno - Direzione centrale della finanza locale. 
  3. La certificazione dovra'  essere  compilata  esclusivamente  con
metodologia   informatica,   avvalendosi   dell'apposito    documento
informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web
istituzionale  della  Direzione  centrale   della   finanza   locale,
nell'«AREA CERTIFICATI». 
                               Art. 3 
 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore  24:00  del  20  settembre
2018,  per  l'anno  2019,  trasmettono  la  certificazione   di   cui
all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente
decreto,  esclusivamente  con  modalita'  telematica,  munita   della
sottoscrizione,  mediante  apposizione   di   firma   digitale,   del
rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. 
                               Art. 4 
 
 
                     Esclusione dalla procedura 
 
  1. Ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 27  dicembre
2017, n. 205,  sono  escluse  dalla  procedura  di  assegnazione  dei
contributi erariali le richieste: 
    a) per le quali venga  indicato  un  CUP  dell'opera  non  valido
ovvero erroneamente indicato in  relazione  all'opera  per  la  quale
viene richiesto il contributo; 
    b) che siano riferite ad opere  non  inserite  in  uno  strumento
programmatorio; 
    c) da parte dei Comuni che,  alla  data  di  presentazione  della
stessa, non abbiano trasmesso ai sensi dell'art.  18,  comma  2,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche i documenti contabili di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b) ed e) di cui all'art. 3 del decreto del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  12  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26  maggio  2016,  riferiti  all'ultimo
rendiconto della gestione approvata, ad eccezione dei  comuni  per  i
quali sono sospesi i termini ai sensi  dell'art.  44,  comma  3,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
    d) con  modalita'  e  termini  diversi  da  quelli  previsti  dal
presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati  dal
ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente  certificazione
che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il provvedimento in Gazzetta Ufficiale lo trovi qui.

Allegati

Allegato al D.M. 29 agosto 2018

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