Sicurezza del lavoro: i lavori vietati ai minori a bordo delle navi

Il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti e il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne tra le mansioni proibite

Nell'ottica di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro a bordo delle navi è stato stilato l'elenco dei lavori vietati ai minori a bordo, pubblicato in allegato al decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2018, n. 114).

Eventuali deroghe sono ammesse «per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte  le  condizioni di sicurezza e di  salute previste dalla legislazione vigente».

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2018, disponibile anche in versione pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2018 

Individuazione delle attivita' lavorative a bordo delle navi o  delle
unita', di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 271, alle quali e' vietato adibire  i  minori  di  anni  diciotto.
(18A03385)

             in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2018, n. 114
               
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI


  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante

«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei  lavoratori

marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,  a  norma

della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;

  Visto l'art. 17, comma 2, della  legge  29  luglio  2015,  n.  115,

recante «Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti

dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea

2014», che ha modificato il decreto legislativo 27  luglio  1999,  n.

271, con l'aggiunta dell'art. 5-bis;

  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  271,

il quale al comma 1 dispone che «Entro novanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore  della  presente  disposizione,  il  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il  Ministero

della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli

armatori e dei  marittimi  interessate,  una  ricognizione  volta  ad

accertare la sussistenza di lavori pericolosi  per  la  salute  e  la

sicurezza dei minori di anni  diciotto»,  stabilendo,  al  successivo

comma 2, che «Sulla base delle risultanze della ricognizione  di  cui

al comma 1, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro della salute e con  il  Ministro

delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro  sessanta

giorni dalla data di conclusione della  medesima  ricognizione,  sono

individuati i lavori ai quali e' vietato adibire  i  minori  di  anni

diciotto»;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  108,  recante

«Attuazione   della   direttiva   1999/63/CE   relativa   all'accordo

sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,

concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)  e

dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea

(FST)»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.

231,  di  emanazione  del   «Regolamento   recante   disciplina   del

collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma  4,  del

decreto legislativo 19 dicembre  2002,  n.  297»,  e  in  particolare

l'allegato di cui all'art. 8, comma 2, del decreto  medesimo  recante

«Qualifiche  professionali  del  personale  marittimo   e   requisiti

minimi»;

  Vista la legge 17 ottobre 1967, n.  977,  recante  disposizioni  in

materia di «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti»;

  Visto in particolare l'art. 2, comma 3,  della  medesima  legge  17

ottobre 1967, n.  977,  ove  si  prevede  che  «Per  gli  adolescenti

occupati  a  bordo  delle  navi  sono  fatte  salve   le   specifiche

disposizioni legislative o regolamentari in materia  di  sorveglianza

sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.»;

  Visto l'allegato I alla citata legge n. 977 del 1967, che  riporta,

ai sensi dell'art. 6, comma  1,  l'elenco  delle  lavorazioni  e  dei

processi a cui e' vietato adibire gli adolescenti;

  Vista la legge 23 settembre 2013,  n.  113,  recante  «Ratifica  ed

esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione  internazionale  del

lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con  allegati,  adottata  a

Ginevra il 23 febbraio 2006  nel  corso  della  94ma  sessione  della

Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno»;

  Sentite le  organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative

degli armatori e dei marittimi interessate;


                             Decreta:
                              Art. 1

  1. Il presente decreto individua,  nell'allegato  A,  le  attivita'

lavorative a bordo delle navi o delle unita' di cui  all'art.  2  del

decreto  legislativo  27  luglio   1999,   n.   271,   e   successive

modificazioni, alle  quali  e'  vietato  adibire  i  minori  di  anni

diciotto. Resta fermo quanto previsto dall'art.  6,  comma  1,  della

legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.

  2. In deroga al divieto del comma  1,  le  attivita'  lavorative  a

bordo delle navi o  delle  unita'  di  cui  all'art.  2  del  decreto

legislativo 27 luglio  1999,  n.  271,  e  successive  modificazioni,

indicate nell'allegato A possono essere svolte  dai  minori  di  anni

diciotto  per  indispensabili  motivi  didattici  o   di   formazione

professionale,  purche'  siano  svolte  sotto  la   sorveglianza   di

formatori competenti anche in materia di prevenzione e di  protezione

e nel rispetto di tutte  le  condizioni  di  sicurezza  e  di  salute

previste dalla legislazione  vigente.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'art. 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile

2006, n. 231, e successive modificazioni.

  3. L'elenco allegato al presente decreto e' adeguato  al  progresso

tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture  e  dei

trasporti.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica  italiana  e  reso  disponibile  sul  sito  internet   del

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   all'indirizzo

www.lavoro.gov.it
                                                           Allegato A


    Attivita' lavorative a bordo delle navi  alle  quali  e'  vietato

adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:

      a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi

od oggetti pesanti;

      b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei  serbatoi  e  nelle

intercapedini stagne;

      c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;

      d)  l'utilizzo  di  dispositivi   di   sollevamento   e   altre

attrezzature o macchinari a motore o  le  attivita'  di  segnalazione

agli operatori di tali apparecchiature;

      e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi  di  rimorchio  o  delle

attrezzature per l'ancoraggio;

      f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio

e sartiame);

      g) il lavoro sull'alberatura o sul  ponte  di  coperta  con  il

cattivo tempo;

      h) il servizio di guardia notturna;

      i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;

      l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad  agenti

fisici dannosi, quali ad esempio sostanze  pericolose  o  tossiche  e

radiazioni ionizzanti;

      m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;

      n) la movimentazione o la responsabilita' delle scialuppe delle

navi.

Allegati

D.M. 27 aprile 2018

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome