Sicurezza fuochi artificiali: una nuova circolare del ministero

Nuove disposizioni per garantire l'incolumità degli spettatori

Sicurezza fuochi artificiali: la commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti (ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale) ha approfondito i profili tecnici e ha fornito parere favorevole a nuove istruzioni con la circolare 13 luglio 2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale  n. 169 del 21 luglio 2017.
La circolare in materia di sicurezza fuochi artificiali segue altre due circolari: la n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001; e la n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014.

Per quanto riguarda la sicurezza fuochi artificiali acquatici, la nuova circolare ricorda i contenuti della vigente norma europea En 16261-1.

La circolare 13 luglio 2017 sulla sicurezza fuochi artificiali contiene una parte in formato grafico che potete trovare qui.

 Di seguito il testo integrale della circolare sulla sicurezza fuochi artificiali

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 13 luglio 2017

Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita'
pubblica  in  occasione   dell'accensione   di   fuochi   artificiali
autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici -
Emissioni  sonore.  (Circolare   n.   557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)).
(17A05047) 

(GU n.169 del 21-7-2017)

 
                            Ai Prefetti della Repubblica 
                            Al  Commissario  del   Governo   per   la
                            Provincia di Bolzano 
                            Al  Commissario  del   Governo   per   la
                            Provincia di Trento 
                            Al  Presidente  della  Regione   autonoma
                            della Valle d'Aosta 
                            Ai Questori della Repubblica 
                               e, per conoscenza: 
                            Al Gabinetto del Ministro 
                            Alla segreteria del Dipartimento 
                            Al Dipartimento dei Vigili del fuoco  del
                            Soccorso pubblico e della difesa civile 
                            Al   Comando   generale   dell'Arma   dei
                            carabinieri 
                            Al  Comando  generale  della  Guardia  di
                            finanza 
 
  Seguito: 
    a) circolare n.  559/C.25055.XV.A.MASS(1)  dell'11  gennaio  2001
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001); 
    b) circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio  2014
(Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014). 
  Si fa seguito alle circolari suindicate in materia di accensione di
fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.,
con le quali sono state diramate puntuali istruzioni in  ordine  alla
sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumita' per l'utilizzo di
fuochi a terra e fuochi  aerei,  per  fornire  ulteriori  indicazioni
relativamente all'impiego di fuochi  acquatici  ed  alla  valutazione
delle emissioni sonore. 
  Al riguardo, la  commissione  consultiva  centrale  in  materia  di
sostanze esplodenti, incardinata  presso  l'Ufficio  per  gli  affari
della polizia amministrativa e sociale,  ha  approfondito  i  profili
tecnici ed ha fornito,  nella  seduta  del  22  giugno  2017,  parere
favorevole alla diramazione delle seguenti istruzioni. 
Premessa. 
  Con riferimento ai fuochi  acquatici,  appare  opportuno  ricordare
quanto previsto dalla vigente norma europea EN16261-1  che  definisce
il  fuoco  acquatico  quale  «fuoco  di  artificio   progettato   per
galleggiare sopra o in prossimita' della superficie d'acqua per mezzo
di un dispositivo di galleggiamento, o  da  solo,  e  per  funzionare
sopra o sotto la superficie dell'acqua». 
  Questi artifici vengono lanciati in acqua con  tiri  parabolici  da
mortai,  che  possono  essere  montati  a  terra  o   su   postazioni
galleggianti. La distanza tra il  punto  di  sparo  ed  il  punto  di
funzionamento in acqua viene definita «gittata», parametro  che  deve
essere   obbligatoriamente   riportato    in    etichetta,    insieme
all'inclinazione del mortaio. La lunghezza del mortaio, che influenza
la gittata, puo' essere riportata nella medesima  etichetta  o  nelle
istruzioni di impiego che accompagnano l'articolo pirotecnico. 
Distanze di sicurezza. 
  In primo luogo, occorre  tener  presente  che,  ove  possibile,  e'
opportuno autorizzare, in via prioritaria, siti che consentano  lanci
in direzione opposta al pubblico per  garantire  una  maggior  tutela
della pubblica incolumita'. Al riguardo, si precisa che un lancio  si
considera «in direzione opposta al pubblico» quando, oltre  al  verso
direzionato in senso opposto al pubblico, la traiettoria di lancio e'
perpendicolare rispetto alla linea ideale occupata dal pubblico,  con
un'oscillazione  massima  di  45  gradi,  calcolata   rispetto   alla
perpendicolare stessa. 
  In tale caso, trovano applicazione le disposizioni fornite  con  le
precedenti circolari dell'11 gennaio 2001 e del 20  maggio  2014,  ad
eccezione, per evidenti motivi,  del  vincolo  dell'inclinazione  dei
mortai che, in tale circostanza, dovra' essere  quella  prevista  dal
fabbricante  dell'articolo  pirotecnico  per  conseguire  la  gittata
desiderata. 
  Gli altri lanci, sia da terra che da postazione galleggiante, al di
fuori del settore di 90 gradi (45 gradi +  45  gradi)  devono  essere
tutti  considerati,  ai  fini  dell'applicazione  delle  distanze  di
sicurezza, nella direzione del pubblico. 
  Tale precauzione  si  rende  necessaria  per  creare  una  zona  di
sicurezza che possa efficacemente tutelare gli spettatori in caso  di
imprevisto, come rotazioni  della  postazione  galleggiante  o  della
rastrelliera. 
  La successiva figura rappresenta in grafica quanto sopra  descritto
per la corretta applicazione delle distanze di sicurezza. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Nel caso di lancio in direzione del pubblico, occorre osservare  le
seguenti  distanze  minime  di  sicurezza,  fermo  restando  che   la
direzione del tiro da assumere, anche se virtuale, e' sempre la linea
piu' breve che va dal punto di sparo nella direzione del pubblico: 
    artifizi acquatici con effetti  solo  di  tipo  illuminate  senza
esplosioni per aperture (tappeto, fontane, ecc.): 30 m + 2  volte  la
gittata dichiarata; 
    artifizi acquatici con aperture di forma sferica o cilindrica con
calibro: 
      sino a 50 mm: 50 m + 2 volte la gittata dichiarata; 
      superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m + 2 volte  la  gittata
dichiarata; 
      superiore a 110 mm e fino a 210 mm: 200 m + 2 volte la  gittata
dichiarata; 
      superiore a 210 mm: 300 m + 2 volte la gittata dichiarata. 
  In analogia a quanto stabilito con le precedenti circolari, ove  il
fabbricante prescriva in etichetta  distanze  di  sicurezza  maggiori
rispetto a quanto sopra indicato, dovranno applicarsi quelle previste
dal fabbricante che sono piu' cautelative. 
Ulteriori indicazioni. 
  Come gia' disposto in passato, lo spettacolo puo' aver  luogo  solo
se le condizioni metereologiche non siano avverse o comunque tali  da
pregiudicare che lo svolgimento dello stesso avvenga in modalita'  di
assoluta sicurezza. A tal fine,  si  ribadisce  che  l'osservanza  di
tutte le cautele per un corretto  allestimento  dello  spettacolo  e'
sotto la responsabilita' del pirotecnico, cui spetta anche il compito
di valutare la presenza del  vento  e  del  moto  ondoso,  stabilendo
eventuali limitazioni nei tiri o maggiori distanze di sicurezza. 
  Al  riguardo,  appare  opportuno   ricordare   che   gli   articoli
pirotecnici muniti della marcatura CE vengono testati per  verificare
le prestazioni con condizioni di vento  non  superiore  ai  5  m/s  e
codeste autorita' potranno tener conto di tale specifica tecnica  per
disporre in fase di rilascio dell'autorizzazione, a mente dell'art. 9
del T.U.L.P.S., ogni eventuale  prescrizione  cautelativa  in  ordine
alle condizioni ambientali. 
  Nel caso di impiego di postazioni di lancio  galleggianti,  occorre
verificare se le stesse, utilizzate in mare o in uno specchio d'acqua
interno, siano idonee al trasporto (se adibite anche a tale scopo) ed
allo sparo di fuochi artificiali. Le citate  postazioni  galleggianti
devono essere, altresi', dotate di idonei sistemi di ancoraggio delle
attrezzature di lancio, come cinte e guide. 
Bonifica. 
  Come noto, al termine dell'esecuzione di uno spettacolo  di  fuochi
artificiali  e'  imposta  al  pirotecnico,  che  ha   conseguito   la
prescritta autorizzazione, la bonifica dell'area  di  sparo  e  delle
zone adiacenti, per individuare ed eliminare ogni residuo  incombusto
o inesploso. 
  Lo svolgimento di tale attivita'  nel  particolare  contesto  delle
acque marine o interne,  quali  laghi  o  fiumi,  presenta  oggettive
condizioni di difficolta' che, in ogni caso,  non  devono  precludere
l'obiettivo della tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente. 
  In particolare, occorre adottare efficaci misure contro il pericolo
per le persone rappresentato dai fuochi  acquatici  inesplosi  e  non
ancora  recuperati   -   operazione,   come   detto,   di   difficile
realizzazione in acqua e  in  assenza  di  sufficiente  illuminazione
naturale - tenendo anche conto che il loro ritrovamento non e' sempre
garantito. 
  Pertanto, il pirotecnico che richiede l'autorizzazione  allo  sparo
ex art. 57 del T.U.L.P.S. dovra' presentare, in via  preliminare,  un
documento  che  descriva  le  operazioni  di  bonifica  che   intende
svolgere. Anche in questo caso, devono essere accettate o imposte  ex
art. 9 del T.U.L.P.S. soluzioni che garantiscano maggior  tutela  per
la sicurezza delle persone e dell'ambiente. 
Emissioni sonore. 
  Con particolare riguardo alla valutazione delle  emissioni  sonore,
si illustrano i riferimenti normativi da applicarsi, in via generale,
per gli spettacoli pirotecnici  che  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni. 
  Come  noto,  la  direttiva   2013/29/UE,   recepita   dal   decreto
legislativo 29  luglio  2015,  n.  123,  stabilisce  i  requisiti  di
sicurezza ai quali devono essere conformi  gli  articoli  pirotecnici
muniti della marcatura  CE.  Gli  standard  relativi  alle  emissioni
sonore prescrivono che i fuochi artificiali non superino i 120 dB (A,
imp) o un livello  sonoro  equivalente,  misurato  con  altro  metodo
appropriato, alla distanza di sicurezza (art.  3  e  allegato  I  del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123). 
  Dal succitato disposto discende l'obbligo che  anche  gli  artifici
non muniti  della  marcatura  CE  -  dal  5  luglio  2017  gli  unici
impiegabili sono quelli di cui all'art. 1, comma 2,  lettera  g)  del
citato decreto legislativo (c.d. prodotti fabbricati per uso proprio)
- debbano rispettare il succitato livello massimo di rumorosita'. 
  Ferma  restando   la   suddetta   caratteristica   degli   artifici
utilizzabili nel corso  di  spettacoli  pirotecnici,  si  deve  anche
richiamare il  disposto  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447  e
successive modificazioni, la quale ha  recepito  ulteriori  direttive
europee che disciplinano le emissioni sonore delle  attivita'  umane.
La citata  legge  individua  nel  sindaco  l'autorita'  competente  a
censire le aree che ricadono nel territorio di sua  competenza  e  ad
autorizzare, eventualmente in deroga ex art. 6  della  citata  legge,
attivita' temporanee e manifestazioni che possono superare  i  valori
sonori permessi dai regolamenti comunali. 
Siti di sparo. 
  Piu' in generale la verifica dell'idoneita' dei siti  di  sparo  e'
condizione necessaria per ottenere sufficienti garanzie per la tutela
dell'incolumita' delle persone e dell'ambiente. 
  Tuttavia, occorre precisare  che  qualora  l'esecuzione  di  talune
manifestazioni, di carattere storico e folcloristico e delle quali si
vuole conservare e tramandare la tradizione, pongano  valutazioni  di
particolare complessita', l'autorita', che rilascia  l'autorizzazione
ex art. 57  del  T.U.L.P.S.,  potra'  preventivamente  richiedere  al
pirotecnico  abilitato  un  documento  di  valutazione  del   rischio
connesso all'esecuzione dello spettacolo e delle misure adottate  per
la riduzione del rischio medesimo. 
  Per le determinazioni finali, la stessa autorita' potra' avvalersi,
come noto, del parere reso dalla commissione tecnica territoriale  in
materia di sostanze esplodenti  e  l'autorizzazione  rilasciata,  ove
ricorrano i presupposti per la deroga, dovra' comunque  garantire  un
pari livello di tutela della pubblica incolumita', dell'ambiente e di
ogni altro interesse pubblico. 
  Tanto si rappresenta a titolo di contributo nella delicata  materia
e per le opportune comunicazioni alle autorita'  locali  di  pubblica
sicurezza. 
  L'Ufficio per gli affari della  polizia  amministrativa  e  sociale
resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome