Sicurezza gas: aggiornata la regola tecnica per l’odorizzazione

Decreto 18 maggio 2018 del ministero dello Sviluppo economico

Sicurezza gas: aggiornata la regola tecnica per l'odorizzazione. Con il decreto 18 maggio 2018, il ministero dello Sviluppo economico è intervenuto aggiornando la regola tecnica relativa alle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare. Oltre agli adempimenti da svolgere a cura dell'utilizzatore e del distributore, il provvedimento è integrato con una tabella (tabella 1 contenuta dell'allegato A) con i valori di accettabilità delle sostanze addizionabili nel gas.

Di seguito il testo integrale del provvedimento e del relativo allegato.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2018

Aggiornamento   della   regola    tecnica    sulle    caratteristiche
chimico-fisiche  e  sulla  presenza  di  altri  componenti  nel   gas
combustibile da convogliare. (18A03888) 

(GU n.129 del 6-6-2018)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto ministeriale  19  febbraio  2007  di  approvazione
della regola tecnica sulle caratteristiche  chimico-fisiche  e  sulla
presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare; 
  Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la regola tecnica  anche
per tener conto dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da tutto
il mondo quale fonte  di  approvvigionamento  del  gas  naturale  per
l'Italia e della necessita' di garantire l'uso del gas in  condizione
di sicurezza per  tutti  gli  usi  domestici  o  similari,  anche  se
combinato con usi tecnologici; 
  Sentito il Comitato italiano gas; 
  Espletata la procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e
regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva  (UE)  n.  2015/1535
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre  2015  che  ha
abrogato le direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Caratteristiche del gas 
 
  1. E' approvata  la  nuova  Regola  tecnica  sulle  caratteristiche
chimico-fisiche  e  sulla  presenza  di  altri  componenti  nel   gas
combustibile di cui all'allegato A, che costituisce parte  integrante
del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
             Sicurezza dell'impiego del gas combustibile 
 
  1. Ai sensi  della  legge  n.  1083/1971  il  gas  naturale  a  uso
domestico e similare che non abbia di per se' odore caratteristico  e
sufficiente perche' possa esserne rivelata la presenza prima  che  si
creino condizioni di pericolo, deve essere odorizzato  a  cura  delle
imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte  in  quantitativi
adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza  di  gas  in
quantita'  pericolosa  per  esplosivita'  e  tossicita'.  Il  decreto
ministeriale 21 aprile 1993 «Approvazione delle  tabelle  UNI-CIG  di
cui  alla  legge  n.  1083/1971,  sulle  norme   per   la   sicurezza
dell'impiego del gas combustibile (15° gruppo)» chiarisce che per uso
similare si intende: «quelli analoghi, nel fine operativo,  agli  usi
domestici (produzione di  acqua  calda,  cottura,  riscaldamento  uni
famigliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da
questi differiscono perche' richiedono apparecchi o installazioni  le
cui dimensioni sono  diverse  in  quanto  destinati  a  collettivita'
(mense, cliniche, istituti, etc.)». 
  2.  L'odorizzazione  nelle  reti  di  distribuzione  e'  realizzata
secondo le norme UNI 7133. 
  3. Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete  di
trasporto di gas naturale che facciano,  anche  solo  in  parte,  uso
domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici,
l'onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza  per
i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008
e s.m.i. in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro, e' del  datore  di  lavoro  che  puo'  a  tal  fine
avvalersi del supporto dell'impresa di trasporto la quale odorizzera'
tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni  tecniche  e
le condizioni giuridiche da essa individuate. Il cliente finale resta
libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal
caso garantira' l'uso del gas in condizioni di sicurezza  secondo  le
prescrizioni del presente decreto. 
  4. I clienti finali che richiedano l'allaccio diretto alla rete  di
trasporto e che facciano,  anche  solo  in  parte,  uso  domestico  o
similare   del   gas,   presentano    all'impresa    di    trasporto,
contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata
dal legale rappresentante  con  l'impegno  di  dotare  l'impianto  di
apparati per l'odorizzazione della quota di gas  utilizzata  per  uso
domestico o similare, secondo le regole  della  buona  tecnica  o  di
adottare      soluzioni      tecnico-impiantistiche       alternative
all'odorizzazione  del  gas  e  con  finalita'  equipollenti,   quali
l'utilizzo di sensori di rilevamento  della  concentrazione  dei  gas
combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica
dei  gas  combustibili  o  sistemi  equivalenti,  in   accordo   alla
previsione delle regole della buona tecnica o di volersi avvalere del
supporto  dell'impresa  di  trasporto.  L'impresa  di  trasporto  non
procede a mettere in esercizio l'allaccio alla rete  in  mancanza  di
una dichiarazione rilasciata dal legale  rappresentante  che  attesti
che l'impianto e' stato dotato degli apparti sopra indicati. Nel caso
il  datore  di  lavoro  si  avvalga  del  supporto  dell'impresa   di
trasporto, questa e' tenuta a realizzare gli apparati  necessari  per
l'odorizzazione nei tempi previsti. 
  5. Il cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero che abbia
richiesto  l'allaccio  diretto  prima  della  medesima  data,   invia
all'impresa di trasporto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del
presente   decreto,   una   comunicazione,   firmata    dal    legale
rappresentante  che  attesta  l'assenza  o  l'esistenza  nel  proprio
impianto di un uso, anche solo in parte,  domestico  o  similare  del
gas. Nel caso in cui tale uso sussista, il cliente finale, entro  sei
mesi   dalla   stessa   data,   invia   all'impresa   di    trasporto
l'attestazione, firmata dal legale rappresentante, che  nell'impianto
sono in esercizio idonei apparati per l'odorizzazione della quota  di
gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole  della
buona tecnica o di  aver  adottato  soluzioni  tecnico-impiantistiche
alternative all'odorizzazione del gas e con  finalita'  equipollenti,
quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della  concentrazione  dei
gas  combustibili  accoppiati  con  dispositivi  di   intercettazione
automatica dei gas combustibili o  sistemi  equivalenti,  in  accordo
alla previsione delle regole della buona tecnica. In caso di  mancato
invio della predetta comunicazione  o  della  predetta  attestazione,
l'impresa di trasporto, previo avviso al cliente  finale,  procedera'
entro 30 giorni dalle rispettive scadenze alla  disalimentazione  del
punto  di  riconsegna.  L'impresa   di   trasporto   non   procedera'
all'apertura dei punti di riconsegna  chiusi  e/o  non  in  esercizio
relativamente ai quali i clienti finali  non  abbiano  rilasciato  le
predette comunicazioni o attestazioni. 
  6. Entro il  termine  di  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, i clienti finali gia'  odorizzati  dall'impresa  di
trasporto  che  intendono  procedere  autonomamente  all'assolvimento
degli obblighi di cui al presente decreto, ne  daranno  comunicazione
al trasportatore, trasmettendo allo stesso anche l'attestazione sopra
richiamata e definendo con lo stesso i pregressi rapporti. In assenza
il trasportatore proseguira' la sua attivita' di odorizzazione. 
  7. Nel rimandare al regime degli oneri sostenuti dalle  imprese  di
trasporto e a queste  riconosciuti  sulla  base  delle  deliberazioni
dell'AEEGSI gia' emanate, con successivo provvedimento della medesima
Autorita' sara' disciplinato il regime degli  oneri  sostenuti  dalle
imprese  di  trasporto  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  8. Entro un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  e,
successivamente  con  cadenza  semestrale,  l'impresa  di   trasporto
comunica    alla    Direzione    generale    per     la     sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE)  gli
elenchi dei clienti finali di cui ai commi 4 e  5  con  l'indicazione
della   scelta   adottata   con   riferimento   agli   apparati   per
l'odorizzazione o alle soluzioni tecnico  impiantistico  alternative.
La DGSAIE verifica, a campione, l'istallazione di tali dispositivi  e
la loro efficacia nel segnalare  la  presenza  di  gas  in  quantita'
pericolosa e/o  interromperne  il  flusso,  anche  avvalendosi  degli
uffici  di  vigilanza  della  Direzione  generale   sicurezza   anche
ambientale  delle  attivita'  minerarie  ed  energetiche  -   Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG). 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

                                          
                                                           Allegato A 
 
«Regola  tecnica  sulle  caratteristiche  chimico  fisiche  e   sulla
         presenza di altri componenti nel gas combustibile» 
 
1. Scopo e campo di applicazione. 
    Scopo  della  presente  regola  tecnica   e'   di   definire   le
caratteristiche chimico-fisiche  del  gas  naturale  e  GNL  dopo  la
rigassificazione  al   fine   di   garantire   la   possibilita'   di
interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi del gas  (impianti
di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL). 
    Il campo di applicazione della regola e' riferito al gas naturale
della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi della UNI EN  437  «Gas  di
prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi»,  escludendo  i
gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti. La  regola  tecnica
e' unica per il gas naturale immesso e prelevato da tutte le reti  di
trasporto e distribuzione. 
2. Riferimenti normativi. 
    Decreto ministeriale  16  aprile  2008,  Regola  tecnica  per  la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza  delle
opere e dei sistemi di distribuzione  e  di  linee  dirette  del  gas
naturale con densita' non superiore a 0,8. 
    Decreto ministeriale  17  aprile  2008,  Regola  tecnica  per  la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza  delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita'  non
superiore a 0,8. 
    Decreto ministeriale 3 febbraio 2016, Approvazione  della  regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio dei depositi di gas naturale con densita' non superiore a
0,8. 
    Decreto 22 dicembre 2000 «Individuazione della Rete nazionale dei
gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164 e successive modifiche e integrazioni». 
    UNI EN 437 Gas di  prova -  Pressioni  di  prova -  Categorie  di
apparecchi; 
    UNI EN 16726 Infrastrutture del gas - Qualita' del gas  -  Gruppo
H; 
    UNI EN 14532 Gas Naturale - Vocabolario; 
    UNI EN ISO 6976 Gas naturale -  Calcolo  del  potere  calorifico,
della densita'  relativa  e  dell'indice  di  Wobbe,  partendo  dalla
composizione. 
    UNI EN  ISO  13443  Gas  naturale  -  Condizioni  di  riferimento
normalizzate. 
    UNI CEI EN ISO 80000-1 Grandezze ed unita' di misura -  Parte  1:
Generalita'. 
3. Condizioni di riferimento. 
    Le condizioni  di  riferimento  dell'unita'  di  volume  adottate
all'interno della regola sono quelle Standard, ovvero (vedere UNI  EN
ISO 13443): 
      Pressione: 101,325 kPa; 
      Temperatura: 288,15 K (= 15°C). 
    Per  la  determinazione  del  Potere   calorifico   superiore   e
dell'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico: 
      288,15 K (= 15°C); 101,325 kPa. 
4. Definizioni. 
    Nell'ambito  di  questa  regola  sono   applicate   le   seguenti
definizioni. 
4.1 Gas naturale. 
    Miscela gassosa complessa di idrocarburi, principalmente  metano,
ma generalmente include etano, propano ed  idrocarburi  superiori,  e
alcuni gas non combustibili come l'azoto e l'anidride carbonica. 
    [UNI EN ISO 14532]. 
4.2 Gas naturale liquefatto (GNL). 
    Gas  naturale  che  e'  stato  liquefatto   dopo   essere   stato
processato, avente come obiettivo quello dello stoccaggio  o  per  il
trasporto. 
    Nota - Il gas naturale liquefatto e' rigassificato e  introdotto,
come gas naturale, nelle reti di trasporto e distribuzione. 
    [UNI EN ISO 14532]. 
4.3 Potere calorifico superiore (PCS). 
    Quantita' di calore  che  sarebbe  rilasciata  dalla  combustione
completa con ossigeno di una quantita' specifica di gas,  in  maniera
tale che la pressione p1 , alla quale  la  reazione  avviene,  rimane
costante, e tutti i prodotti della combustione  sono  riportati  alla
stessa temperatura specifica t1 , come  quella  dei  reagenti.  Tutti
questi prodotti rimangono allo stato gassoso ad eccezione dell'acqua,
che viene condensata allo stato liquido a t1 . 
    [UNI EN ISO 6976]. 
4.4 Potere calorifico inferiore (PCI). 
    Quantita' di calore  che  sarebbe  rilasciata  dalla  combustione
completa con ossigeno di una quantita' specifica di gas,  in  maniera
tale che la pressione p1 , alla quale  la  reazione  avviene,  rimane
costante, e tutti i prodotti della combustione  sono  riportati  alla
stessa temperatura specifica t1 , come  quella  dei  reagenti.  Tutti
questi prodotti rimangono allo stato gassoso. 
    [UNI EN ISO 6976]. 
4.5 Densita'. 
    Massa di un campione di gas diviso per il suo volume a condizioni
specifiche di pressione e temperatura. 
    [UNI EN ISO 6976]. 
4.6 Densita' relativa. 
    Densita' del gas diviso  per  la  densita'  dell'aria  secca  con
composizione di riferimento alle stesse  condizioni  di  pressione  e
temperatura. 
    [UNI EN ISO 6976]. 
4.7 Indice di Wobbe superiore. 
    Potere calorifico superiore per unita' di volume, a condizioni di
riferimento specifiche, diviso per la radice quadrata della  densita'
relativa alle stesse condizioni di riferimento. 
    [UNI EN ISO 6976]. 
4.8 Punto di rugiada dell'acqua. 
    Temperatura, ad una pressione specifica,  alla  quale  inizia  la
condensazione del vapore acqueo. 
    [UNI EN ISO 14532]. 
4.9 Punto di rugiada degli idrocarburi. 
    Temperatura, ad una pressione specifica,  alla  quale  inizia  la
condensazione del vapore idrocarburico. 
    [UNI EN ISO 14532]. 
4.10 Composizione del gas. 
    Frazioni o  concentrazioni  di  tutti  i  componenti  determinati
nell'analisi del gas naturale. 
    [UNI EN ISO 14532]. 
    Nota: Vedere punto 5. 
4.11 Composizione molare. 
    La composizione  di  un  gas  viene  definita  molare  quando  le
concentrazioni di ogni  componente  sono  espresse  come  frazioni  o
percentuali molari sul totale. 
5. Parametri di qualita'. 
    Il rispetto dei parametri di qualita' si intende riferito  sempre
allo stato gassoso. Per il GNL ci si riferisce al rigassificato. 
5.1 Componenti. 
 
                              Tabella 1 
 
      
 
=====================================================================
|                            |                          | Unita' di |
|         Parametro          | Valori di accettabilita' |  misura   |
+============================+==========================+===========+
|Metano                      |           (*)            |           |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Etano                       |           (*)            |           |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Propano                     |           (*)            |           |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Iso-butano                  |           (*)            |           |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Normal-butano               |           (*)            |           |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Iso-pentano                 |           (*)            |           |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Normal-pentano              |           (*)            |           |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Esani e superiori           |           (*)            |           |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Azoto                       |           (*)            |           |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Ossigeno                    |          ≤ 0,6           |   % mol   |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Anidride carbonica          |          ≤ 2,5           |   % mol   |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Solfuro di idrogeno         |           ≤ 5            |  mg/ Sm³  |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Zolfo da mercaptani (**)    |           ≤ 6            |  mg/ Sm3  |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Zolfo totale (**)           |           ≤ 20           |  mg/ Sm³  |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Potere calorifico superiore |      34,95 ÷ 45,28       |  MJ/Sm³   |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Indice di Wobbe             |      47,31 ÷ 52,33       |  MJ/Sm³   |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Densita' relativa           |       0,555 ÷ 0,7        |    --     |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Punto di rugiada dell'acqua |                          |           |
|(alla pressione di 7000 kPa |                          |           |
|relativi)                   |           ≤ -5           |    °C     |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
|Punto di rugiada degli      |                          |           |
|idrocarburi (nel campo di   |                          |           |
|pressione di 100÷7000 kPa   |                          |           |
|relativi)                   |           ≤ 0            |    °C     |
+----------------------------+--------------------------+-----------+
 
(*)  per  tali   componenti   i   valori   di   accettabilita'   sono
intrinsecamente limitati dal campo di accettabilita'  dell'indice  di
Wobbe 
(**) escluso lo zolfo da odorizzante 
 
5.2 Altre proprieta'. 
    Il gas non deve contenere  componenti  oltre  quelli  specificati
nella tabella 1 ad un livello che ne impedisca, senza trattamento, il
trasporto, lo stoccaggio e/o l'utilizzo. 

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