Sicurezza in cantiere: il nuovo decreto “palchi e fiere”

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2014, n. 183, è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute 22 luglio 2014, meglio conosciuto come “decreto palchi e fiere”. In Italia, negli ultimi 25 anni, l’emanazione di nuove norme in materia di sicurezza e di tutela della salute è avvenuta essenzialmente sotto due tipi di spinte, quelle derivanti dall’obbligo di recepimento delle direttive europee e quelle derivanti da eventi tragici costati la vita a uno o più lavoratori. Il decreto “palchi e fiere” è nato grazie alla seconda tipologia di spinta. Infatti, i tragici fatti di Trieste (dicembre 2011) e Reggio Calabria (marzo 2012) hanno posto il problema della tutela della salute e della sicurezza durante le attività di montaggio e smontaggio delle strutture utilizzate durante questi eventi.

Dopo una lunga gestazione, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute 22 luglio 2014 ha visto la luce confermando che, ancora una volta, in Italia il sistema prevenzionale è da “manutenzione a guasto”, quindi, ben lontano dall’essere, invece, un sistema improntato sulla “manutenzione preventiva/predittiva” che, invece, opera regolando in anticipo la sicurezza nel mondo del lavoro al fine di prevenire realmente gli eventi. Il decreto è articolato in due Capi:

  • il Capo I riguarda gli «Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali»;BOX 1
  • il Capo II è inerente all e «Manifestazioni fieristiche».

In merito al D.I. 22 luglio 2014, è indubbio che i due settori dovessero essere oggetto d’intervento, ma la domanda che bisogna porsi è se questo decreto sia o meno lo strumento giusto per prevenire questi tragici eventi aumentando gli standard di sicurezza nei due settori. Saranno analizzate le “soluzioni proposte” dal legislatore verificando se queste siano effettivamente in grado di aumentare il livello di sicurezza e di tutela della salute durante l’esecuzione di queste attività.

Il Capo I

Il campo di applicazione

 L’art. 1 ha stabilito il campo di applicazione del Capo I della nuova norma; il legislatore ha precisato, al comma 1, che le disposizioni del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, devono essere applicate, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di cui al successivo comma 2 (si veda il box 1), fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma 3. Il comma 3 ha precisato che le disposizioni di cui al Capo I, D.I. 22 luglio 2014, e quelle di cui al Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni di quest’ultima norma, non operano per le attività: «a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente; b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri; d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m».

box 2Da una prima analisi di queste prime disposizioni appare evidente un primo problema; infatti, manca la definizione di cosa s’intenda per “opere temporanee”. Questa mancata definizione, nel pieno rispetto della tradizione legislativa nazionale (basti vedere la mancata definizione di spazi confinati nel D.Lgs. n. 177/2011), farà sì che nell’applicazione sul campo sia lasciato aperto un varco alle più variegate interpretazioni da parte di chi la norma la dovrà far applicare continuando a mantenere inalterato, in questo modo, il livello d’incertezza ampiamente diffuso quando si tratta di norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È opportuno ricordare che, nella prima bozza del decreto circolata, la definizione era presente e aveva definito le opere temporanee come “le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali e  richiesta una specifica progettazione strutturale”.

Questa definizione aveva la sua logica in quanto era chiaro che il fattore discriminante, per l’applicazione dei contenuti del D.I. 22 luglio 2014, era la necessità di una specifica progettazione strutturale per queste opere temporanee.

BOX 3Leggendo i contenuti dell’art. 1 sorge immediatamente la necessità di comprendere come questa previsione si raccordi con quella prevista dall’art. 88, comma 2-bis, Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il box 2), così come aggiunto dall’art. 32, legge n. 98/2013. La disposizione, infatti, ha ampliato il campo di applicazione «agli spettacoli musicali, cinematografici e te- atrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013». Questa decisione del legislatore merita una riflessione. Il cantiere temporaneo o mobile è definito [art. 89, comma 1, lettera a)] come «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X».

Analizzando i contenuti dell’Allegato X, tra le tipologie di lavori qualificati come lavori edili o d’ingegneria civile, sono considerati i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione ecc., ma non i lavori di “montaggio e smontaggio di opere temporanee”, a eccezione del montaggio e smontaggio degli elementi prefabbricati in cemento armato e cemento armato preconfezionato. Neanche la “fonte primaria” e, cioè, la direttiva 92/57/CEE, cosiddetta “direttiva cantieri”, aveva fatto riferimento a questa tipologia di attività; del resto, occorre anche aggiungere che, rispetto all’Allegato I alla stessa direttiva, il legislatore, con il D.Lgs. n. 494/1996, aveva già ampliato a dismisura l’elenco dei lavori da considerare come «lavori edili o d’ingegneria civile».

box 4Pertanto, è rimasta la necessità di chiarire maggiormente come possano essere considerati lavori edili o d’ingegneria civile il montaggio e lo smontaggio di opere temporanee come le strutture per gli spettacoli.

Esigenze particolari

L’art. 2 ha posto l’attenzione sulle particolari esigenze che caratterizzano le attività lavorative tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali (si veda il box 3). È indubbio che gran parte delle particolarità indicate siano comuni anche a un vero e proprio cantiere temporaneo o mobile in cui sono effettuati lavori edili o d’ingegneria civile, ma è altrettanto vero che le stesse particolarità possono essere riscontrate anche in attività che di lavori edili o d’ingegneria civile non hanno nulla e che sono tranquillamente gestite con l’applicazione dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, e la redazione del DUVRI.

In questo caso, il legislatore sembra abbia voluto limitare l’applicazione del Capo I, Titolo IV (nomina CSP/ CSE, redazione PSC ecc.), per evitare di appesantire questo tipo di attività con una serie di obblighi tipici del cantiere edile o d’ingegneria civile, a fronte di lavori che espongono, almeno sulla carta, a rischi contenuti (caduta dall’alto ecc.). Naturalmente, questo non significa che queste attività non siano coperte da regole di tutela; infatti, saranno sempre presenti lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, destinatari dell’obbligo di tutela da parte del proprio datore di lavoro, che operano in un luogo di lavoro per eseguire un’opera commissionata da un committente che ha, anche per un breve periodo, la piena disponibilità giuridica dei luoghi stessi. In questa situazione ricompare la piena applicabilità dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008. Allora, a questo punto occorre comprendere quale sia, per esempio, la differenza sostanziale tra un’opera temporanea prefabbricata di cui alla lettera d), comma 1, D.I. 22 luglio 2014, alta 6,90 m rispetto un piano stabile e la stessa tipologia di opera temporanea alta 7,10 m rispetto un piano stabile. In concreto, nessuna.  La tutela della salute e la sicurezza degli addetti al montaggio/smontaggio, per entrambe le opere, possono essere tranquillamente gestite con l’applicazione dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008. alcun Paese della UE che abbia recepito la direttiva 92/57/CEE, estendendone l’applicazione al montaggio/smontaggio di palchi per spettacoli. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro durante l’esecuzione di queste attività è gestita con le regole tipiche previste per i lavori che comportano la presenza, nello stesso luogo e nello stesso tempo, di lavoratori di più imprese e che discendono, come l’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 (già art. 7, D.Lgs. n. 626/1994), da quanto espressamente previsto dalla direttiva 89/391/CEE (direttiva quadro) all’art. 6, comma 4 (obblighi generali del datore di lavoro).

Già nel 2008, il CEN (Comité Européen de Normalisation) aveva diffuso il CWA 15902, parti 1 e 2 (Lifting and load-bearing equipment for stages and other production areas within the entertainment industry), dove la parte 2 aveva fornito le Specifications for design, manufacture and for use of aluminium and steel trusses and towers. È vero che un CWA (CEN Workshop Agreement) non è uno standard, ma è altrettanto vero che i suoi contenuti, frutto di studi e di competenze internazionali, non possono essere certo trascurati visto che, in prospettiva, il CWA diventerà una norma europea. Rimanendo in Italia, occorre ricordare (forse per il legislatore il termine più adatto dovrebbe essere quello di “informare”) che è attivo, presso l’UNI, un Gruppo di lavoro che sta operando per la futura normazione in materia di “Sicurezza delle macchine e delle attrezzature per il pubblico spettacolo”.

È necessario non dimenticare che sull’argomento è intervenuto anche il Ministero dell’Interno con il Dipartimento dei VVF che ha diffuso la circolare 1° aprile 2011, n. 1689, «Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi». In molti Paesi UE sono state anche elaborate apposite linee guida per il settore dello spettacolo riguardanti il montaggio e lo smontaggio delle strutture temporanee [1. Si veda per la Gran Bretagna all’indirizzo http://www.hse.gov.uk/event-safety/temporary-demountable-structures.htm]. Non deve essere anche dimenticato che, per esempio, sempre in Gran Bretagna, il BECTU (Broadcasting, entertainment, cinematographic and theatre union) e il TMA (Theatrical management association) hanno sottoscritto un apposito Codice di condotta per i lavoratori dello spettacolo [2. Si veda per il TMA-BECTU all’indirizzo http://www.tmauk.org/codeofconduct/trial1.aspx] che ha disciplinato sia l’organizzazione del lavoro (personale, orario di lavoro, pause ecc.) che la sicurezza sul lavoro.

BOx 5L’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008

L’art. 3, D.I. 22 luglio 2014, ha richiamato la necessità che le disposizioni di cui al Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, tengano conto di una serie di aspetti legati alle particolari esigenze connesse alle attività di montaggio/smontaggio di opere temporanee. Innanzi tutto, con la lettera a), comma 1 (si veda il box 4), il legislatore ha attribuito la definizione di “cantiere” al luogo di lavoro dove sono svolte attività di montaggio e alcun Paese della UE che abbia recepito la direttiva 92/57/CEE, estendendone l’applicazione al montaggio/smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

Appare evidente che ci sia un’estensione eccessiva e ingiustificata dell’applicazione del Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, in quanto le attività di montaggio/smontaggio delle opere temporanee per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali possono essere considerate tutto meno che lavori edili o d’ingegneria civile. In altre parole, continua lo stravolgimento della volontà del legislatore europeo che con la direttiva 92/57/CEE aveva inteso spostare l’attenzione sulla necessità dell’integrazione della sicurezza fin dalla fase di progettazione di un’opera edile o d’ingegneria civile e non aumentare le attività di controllo nella fase d’esecuzione dei lavori (per comprendere questo, basterebbe leggere i quindici considerando della direttiva 92/57/CEE).

Schermata 2014-10-01 alle 09.05.26La lettera b) , comma 1, art. 3 (si veda il box 5 ), ha definito la figura del committente quale «il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione». Inutile dire che, in questo caso, viste le particolarità del mondo dello spettacolo, la figura del committente non è individuabile con la necessaria chiarezza. Per esempio, nel caso di un comune che decida di organizzare uno spettacolo per celebrare il Santo Patrono e affidi a un’azienda specializzata l’organizzazione dell’evento, compreso il montaggio di una struttura di cui al comma 1, lettera d), D.I. 22 luglio 2014, con altezza compressiva superiore a 7 m, il committente, così come definito, non sembra essere il comune ma l’azienda che esegue o fa eseguire da subcontrattisti il montaggio della struttura. Se si pensasse a grandi eventi, l’individuazione del committente diventerebbe ancora più problematica. Basti considerare che per un concerto di una star internazionale all’interno di uno stadio sarebbe presente questa serie di soggetti:

  • il proprietario o il gestore del sito in cui è svolto l’evento (quasi mai qualificabile come datore di lavoro - committente);
  • il promoter locale (qualificabile come committente-datore di lavoro);
  • produttore dell’evento - italiano o straniero (qualificabile come committente-datore di lavoro);
  • il produttore esecutivo;
  • il direttore di produzione;
  • i datori di lavoro delle imprese (affidatarie ed esecutrici).

La lettera c) , stesso art. 3 (si veda il box 6), ha imposto al committente o al responsabile dei lavori (figura non definita dal D.I. 22 luglio 2014), ai fini di ottemperare agli obblighi dell’art. 90, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, di acquisire le informazioni di cui all’Allegato I al D.I. 22 luglio 2014 (si veda il box 7). Naturalmente, come definito nell’Allegato I, si tratta d’informazioni minime che non escludono la necessità, in funzione dello specifico contesto, di acquisirne altre necessarie per massimizzare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per gli addetti. Considerando cosa è previsto all’art. 90, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, si devono attenere ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, e in particolare: «a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro».

BOX 7Risulta difficile pensare quali possano essere le scelte architettoniche e tecniche alle quali voglia far riferimento il legislatore relativamente al montaggio e allo smontaggio di strutture (in genere, reticolari chiamate trusses e towers) come quelle citate alla lettera d), comma 3, art. 1, D.I. 22 luglio 2014, che, per il fine per cui sono state realizzate, sono già state concepite e progettate dal fabbricante per essere montate e smontate attenendosi ai rigidi schemi contenuti nelle istruzioni a corredo degli stessi.

Il discorso cambia completamente se queste opere temporanee, per essere realizzate, necessitano di una vera e propria progettazione strutturale perché le variazioni imposte da ragioni artistiche o da altro esulano dagli schemi di montaggio previsti dal fabbricante. Quando, invece, si parla di lavori o di fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente, le attività di montaggio e smontaggio presentano, indubbiamente, dei rischi interferenziali derivanti dalla presenza, nello stesso luogo e nello stesso tempo, di più imprese e lavoratori autonomi impegnati nel montaggio/ smontaggio. Tuttavia, il legislatore aveva già previsto che, al di fuori dei cantieri temporanei o mobili dove non erano eseguiti lavori edili o d’ingegneria civile, l’eliminazione o la riduzione al minimo di questa tipologia di rischi fosse effettuata mediante l’applicazione dell’art. 26 con la predisposizione del DUVRI. A questo punto, sorge il dubbio, ancora una volta, del perché queste attività di montaggio/smontaggio non possano essere eseguite sotto l’ombrello di tutela definito dall’art. 26 (DUVRI compreso) senza dover ricorrere a una forzata ed estensiva applicazione del Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, che, in concreto, nulla aggiunge al livello di sicurezza sul lavoro, visto che questo dipende da variabili ben diverse da quelle legate alla redazione del PSC (sono presi in considerazione sempre rischi interferenziali) e alla nomina di un CSP/CSE.

BOX 8Non ha alcun significato continuare a trattare la “sicurezza” come un qualcosa di parallelo e non integrato all’interno dei processi lavorativi gestiti dalle imprese, come anche ricorrere a una figura “terza” come il CSE per verificare (anche se poi, in concreto, è richiesta allo stesso un’attività di vigilanza) l’operato delle imprese. Forse sarebbe stato molto più semplice imporre, a colui che sarà individuato come committente, l’individuazione e la nomina di un soggetto appartenente alla sua sfera organizzativa e con comprovata esperienza nello specifico settore dello spettacolo (gli attuali programmi formativi per CSP/CSE, come da Allegato XIV al D.Lgs. n. 81/2008, non trattano l’argomento “sicurezza palchi e fiere”), avente l’incarico di pianificare e armonizzare tutte le attività tramite uno specifico programma lavori coordinando, in questo modo, tutte le attività, compresa la sicurezza. Si tratterebbe di una specie di direttore dei lavori di montaggio/smontaggio incaricato di gestire i lavori in modo integrato. Questo è quello che accade negli altri Paesi della Unione europea.

La lettera d), comma 1, art. 3 (si veda il box 8) ha previsto che il committente o il responsabile dei lavori, per le attività di montaggio/smontaggio, prenda in considerazione unicamente il PSC e non anche il fascicolo adattato, evitando d’imporre un obbligo che, in concreto, si sarebbe rivelato assurdo, vista la temporaneità delle strutture montate e le cui specifiche di manutenzione sono definite dal fabbricante delle stesse.

La previsione della lettera e) (si veda il box 9) ha evitato di far inserire i nominativi del CSP/CSE sul cartello di cantiere, per un “cantiere” che può essere attivo anche solo per pochissimi giorni. È importante la previsione della lettera f) (si veda il box 10) con laquale il committente o il responsabile dei lavori è obbligato, ai fini dell’art. 90, comma 9, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato di autocertificazione in merito al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) , medesimo comma 9, art. 90, D.Lgs. n. 81/2008.

BoX 9Infine, il legislatore rendendosi conto che nei casi di grandi spettacoli, le attività di montaggio/smontaggio delle strutture sono spesso eseguite da aziende straniere che si spostano in tutti i Paesi, UE e non, dove gli eventi vengono organizzati, ha espressamente previsto che la richiesta relativa alla verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’Allegato II o degli altri modelli eventualmente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it. L’idoneità tecnico-professionale delle imprese è l’aspetto su cui porre la maggiore attenzione. In un grande evento, per il montaggio di un palco, possono essere presenti le seguenti tipologie d’imprese che eseguono i seguenti lavori/ forniture/servizi:

  • il montaggio delle strutture;
  • il montaggio degli impianti luci, audio e video;BOX 10
  • autogrù per il montaggio di strutture;
  • la movimentazione materiali con muletti;
  • i trasporti;
  • gli impianti elettrici;
  • le scenografie;
  • la strumentazione musicale;
  • gli effetti speciali;
  • il facchinaggio;
  • la security;
  • l’accoglienza.

Per il personale e le attrezzature di lavoro utilizzate è necessario creare delle griglie di accesso ben definite. La presenza di tutte queste imprese e dei relativi subappaltatori, ognuna con un diretto responsabile dei propri operatori (quindi, qualificabile come preposto), rende necessario che i compiti di ciascuno di questi siano chiaramente definiti nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Tutti questi soggetti, dovranno cooperare e coordinarsi tra loro per l’esecuzione delle attività di montaggio/smontaggio. È opportuno che colui che è individuato come committente incarichi un soggetto di sua fiducia e con comprovata esperienza nello specifico settore dello spettacolo che pianifichi, programmi e diriga tutte queste attività, gestendo i rapporti con i rappresentanti delle imprese presenti, a vario titolo, per l’esecuzione dei lavori.

Schermata 2014-10-01 alle 09.14.06Poi, per quanto riguarda l’addestramento e la formazione del personale, il committente dovrà ottenere adeguate garanzie oggettive sul possesso dei requisiti minimi intesi, non solo come l’esibizione di un “pezzo di carta” comprovante, per esempio, la frequenza di un corso di formazione per i lavoratori addetti ai lavori in quota, ma anche una pluriennale esperienza specifica nel settore del montaggio/ smontaggio delle strutture per lo spettacolo. Nei casi riguardanti le imprese straniere (UE e non UE), il committente dovrà preventivamente richiedere analoghe evidenze, esistendo percorsi formativi equivalenti, nonché la garanzia dell’esperienza professionale pluriennale posseduta dagli operatori. Dovrà essere prestata massima attenzione a eventuali “rinforzi di manodopera” per le imprese che si sono resi necessari in corso d’opera. In questo caso bisognerà stare attenti che non siano adibiti ad attività particolarmente pericolose soggetti privi delle indispensabili conoscenze esperenziali necessarie per operare in sicurezza durante le attività di montaggio/smontaggio. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, deve essere prestata particolare attenzione a quelle provenienti da Paesi extra UE e, quindi, è importante che il committente informi preventivamente le imprese sugli obblighi vigenti nella UE.

Un’attrezzatura di lavoro proveniente dagli USA necessiterà preventivamente dell’individuazione di un mandatario nella UE che adempia a quanto previsto dalla direttiva macchine 2006/42/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 17/2010. In assenza di un mandatario, sarà il committente che dovrà accollarsi l’asseverazione inerente ai RES (requisiti essenziali sicurezza), assumendo il ruolo di mandatario. La successiva lettera g) (si veda il box 11) ha escluso l’applicazione, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dei commi 10 e 11, art. 90, del comma 1, lettera b) , art. 91 (predisposizione del fascicolo adattato), e dell’art. 99, «Notifica preliminare », D.Lgs. n. 81/2008.

Schermata 2014-10-01 alle 09.15.24

La lettera h) (si veda il box 12) ha rimandato agli Allegati III e III-1 per la definizione dei contenuti minimi del PSC e del POS che devono essere redatti per le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee. In questi allegati sono stati modificati i contenuti dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, sia escludendo dall’applicazione alcuni contenuti, sia caratterizzandone altri in funzione della specificità dell’attività. La lettera i) (si veda il box 13) ha eliminato il vincolo temporale dei “10 giorni” previsto dall’art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, per la “messa a disposizione” del PSC e del POS, per i RLS, da parte delle imprese esecutrici; i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione il PSC e il POS «prima dell’inizio dei lavori». Infine, la lettera j) (si veda il box 14) ha previsto l’individuazione, tra i RLS delle imprese esecutrici, di un rappresentante dei lavoratori di sito produttivo ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 81/2008.

 Applicazione del Titolo IV

Schermata 2014-10-01 alle 09.19.07L’art. 4, D.I. 22 luglio 2014, ha riguardato l’applicazione, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, delle disposizioni contenute nel Capo II, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008. Il comma 1 ha ribadito che le disposizioni del Capo II, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, valgono, in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività considerate, come di seguito:

  • ai fini degli artt. 111, «Obblighi datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota », e 122, «Ponteggi e opere provvisionali», D.Lgs. n. 81/2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
  • i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all’art. 1, comma 2, D.I. 22 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 116, D.Lgs. n. 81/2008, «Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi», devono ricevere, a cura del datore di lavoro, eventuali ulteriori formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, al fine di consentire lo svolgimento di queste attività in modo idoneo e sicuro;
  • i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee hanno l’obbligo di formazione di cui all’Allegato XXI al D.Lgs. n. 81/2008, prevista per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi; il datore di lavoro deve provvedere anche affinché questi lavoratori ricevano eventuali ulteriori formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di queste attività in modo idoneo e sicuro.

 Il Capo II

Le definizioni e il campo di applicazione

A differenza del Capo I, dove non sono state previste, il Capo II, all’art. 5, contiene le definizioni degli “attori” presenti nelle manifestazioni fieristiche (si veda il box 15). L’art. 6 ha fornito il campo di applicazione rispecchiando, in linea di massima, quanto previsto per gli spettacoli musicali cinematografici e teatrali. Infatti, secondo il legislatore «le disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto» (comma 1). Le attività indicate al comma 2 sono quelle di «approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture od opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3».

Schermata 2014-10-01 alle 09.24.57Il legislatore ha precisato, al comma 3, che le disposizioni del D.I. 22 luglio 2014 e quelle di cui al Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di:

«a) strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,5 m rispetto a un piano stabile;

b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;

c) tendostrutture e opere strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,5 m di altezza rispetto a un piano stabile».

Appare chiaro, anche in questo caso, che il legislatore ha voluto limitare l’applicazione del Titolo IV alle strutture di notevole dimensione, altezza e complessità evitando, così, un’estensione degli obblighi previsti anche alle strutture tipiche delle sagre di paese. Anche in questa circostanza, le perplessità ricompaiono quando è richiesta l’applicazione del Titolo IV e, in particolare, del Capo I, nei casi in cui, pur trattandosi di «tendostrutture strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso», visto che, in concreto, non si comprende quali siano le differenze tra una struttura con altezza di 8,4 m e una avente altezza di 8,6 m rispetto a un piano stabile. L’art. 7 ha ribadito norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, applicate alle attività di cui all’art. 6, comma 2, tenendo conto delle particolari esigenze che le caratterizzano indicate nel box 16.

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L’applicazione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, nella nuova norma

L’art. 8 riguarda l’applicazione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008. La lettera a) (si veda il box 17) ha ribadito che, per la definizione di cantiere di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, è inteso il luogo nel quale sono svolte le attività di «approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture od opere temporanee per manifestazioni fieristiche». La lettera b) (si veda il box 18) ha individuato il committente, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, nel soggetto per conto del quale sono effettuate le attività di «approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture od opere temporanee per manifestazioni fieristiche». In una manifestazione fieristica, però, possono essere presenti più soggetti che rivestono le funzioni di committente tra quelli presentati al comma 1, lettere a), b) e c), art. 5, D.I. 22 luglio 2014. Pertanto, il committente dovrà essere individuato, di volta in volta, in funzione della sussistenza di un contratto con una o più imprese per l’esecuzione delle attività.

Schermata 2014-10-01 alle 09.30.16Secondo quanto previsto dalla lettera c), comma 1, art. 8 (si veda il box 19), ciascun committente o responsabile dei lavori, ai sensi dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 90, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, dovrà acquisire le informazioni di cui agli Allegati IV e V, relative agli spazi dove realizzare le attività di cui all’art. 6, comma 2. L’Allegato IV è inerente alle informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall’organizzatore relativamente:

«a) a tutte le attrezzature perma nenti presenti;

b) alla viabilità;

c) alla logistica in generale;

d) agli impianti a rete fissa installati».

L'Allegato V è inerente ai contenuti minimi del DUVRI (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008) per le manifestazioni fieristiche (si veda il box 20). Così come per gli spettacoli del Capo I, D.I. 22 luglio 2014, l’art. 8, comma 1, la lettera d), ha previsto che il committente o il responsabile dei lavori, per le attività di approntamento e di smantellamento delle strutture allestitive, delle tendostrutture o delle opere temporanee per manifestazioni fieristiche, prenda in considerazione unicamente il PSC e non anche il fascicolo adattato, evitando d’imporre un obbligo che, in concreto, si sarebbe rivelato assurdo, vista la temporaneità delle strutture approntate (si veda il box 21).

Schermata 2014-10-01 alle 09.31.33Come per il Capo I, il legislatore, con le lettere e) e h), comma 1, art. 8 (si vedano i box 22 e 25), ha ribadito la non applicabilità degli artt. 90, commi 7 (secondo periodo), 10 e 11, 91, comma 1, lettera b) , e 99, D.Lgs. n. 81/2008. La stessa identica previsione del Capo I, riguardante la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, è possibile ritrovarla alla lettera f) , comma 1, art. 8 (si veda il box 23), anche con riferimento alle imprese straniere. La lettera g) (si veda il box 24) ha previsto che, ai fini degli artt. 89, comma 1, lettera h) , e 91, comma 1, lettera a) , D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del PSC e del POS sono definiti dall’Allegato VI al D.I. 22 luglio 2014. Questi documenti, secondo il legislatore, devono tenere conto delle informazioni di cui all’Allegato IV e delle informazioni contenute nel DUVRI di cui all’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, redatto dal gestore o dall’organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell’Allegato V. La lettera i) (si veda il box 26) è inerente alla recinzione di cantiere di cui all’art. 96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008; per il legislatore, così come ribadito anche al successivo comma 1, art. 9, D.I. 22 luglio 2014, con riferimento all’art. 109, comma 1, a seguito di specifica valutazione del rischio, questa può essere sostituita con opportuna sorveglianza. La lettera j) (si veda il box 27) ha eliminato il vincolo temporale dei “10 giorni” previsto dall’art. 100, comSchermata 2014-10-01 alle 09.32.47ma 4, D.Lgs. n. 81/2008, per la “messa a disposizione” del PSC e del POS, peSchermata 2014-10-01 alle 09.36.12r i RLS, da parte delle imprese esecutrici; i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione il PSC e il POS «prima dell’inizio dei lavori ». Infine, la lettera k) (si veda il box 28) ha previsto l’individuazione, tra i RLS delle imprese esecutrici, di un rappresentante dei lavoratori di sito produttivo ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 81/2008.

 

Applicazione del Capo II

L’art. 9 ha previsto che le disposizioni del Capo II, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, sono valide, in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all’art. 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all’art. 109, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

 

Schermata 2014-10-01 alle 09.38.05Schermata 2014-10-01 alle 09.39.51

 

 

 

 

 

Il monitoraggio dell’applicazione

Infine, l’art. 10, D.I. 22 luglio 2014, ha previsto che, entro 24 mesi dall’entrata in vigore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, d’intesa con il Ministero della Salute, debba provvedere al monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto dalla stessa norma rielaborandone eventualmente i contenuti.

Conclusioni

Analizzando il “decreto palchi e fiere”, appare evidente che il legislatore italiano sia affetto da quella che può essere definita “coazione a ripetere”, infatti, quando si verificano infortuni mortali che impattano significativamente sulla pubblica opinione, il legislatore risponde sempre allo stesso modo, cioè, introducendo ulteriori vincoli normativi. Obiettivamente, occorre evidenziare che gli infortuni mortali che si sono verificati a Trieste e a Reggio Calabria, non sono avvenuti perché mancavano le regole, ma perché le regole che già c’erano non erano state rispettate. Nel D.I. 22 luglio 2014, per quanto riguarda gli allestimenti fieristici, la questione dell’applicazione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, anche se tirata per i capelli rispetto alla direttiva cantieri 92/57/CEE, può essere coerente. Invece, appare assolutamente indebita, nonché inadeguata, l’applicazione al settore degli spettacoli.

Schermata 2014-10-01 alle 09.40.49Il D.I. 22 luglio 2014 si è ben guardato dall’intervenire sulle modalità organizzative delle attività del settore degli spettacoli in cui si possono annidare le cause prime degli eventi tragici in fase d’esecuzione dei lavori (addirittura si etichetta come “necessità” quella di «completamento dei lavori in tempi brevi») e si è concentrato solo su cause ultime che si concretizzano nelle fasi esecutive dell’attività. La semplice applicazione del buon senso avrebbe portato a tutt’altro approccio. Innanzi tutto, era necessario fare ordine nella confusione che caratterizza questo settore.

Un conto sono le società specializzate che fanno esclusivamente quel lavoro e un altro sono quelle “imprese” che sono gettonate localmente per integrare l’opera delle aziende specializzate. Una maggiore qualificazione delle aziende del settore, mediante criteri oggettivi facilmente verificabili, sarebbe stato molto utile vista la conseguente necessità per le imprese di adeguarsi o essere espulse dal mercato.

Schermata 2014-10-01 alle 09.41.44È necessaria anche una maggiore responsabilizzazione dell’organizzazione committente (spesso di difficile individuazione) nella scelta dei soggetti esecutori per tutta la “catena” dei vari subappalti. Anche i vincoli temporali tra uno spettacolo e un altro della tournée dovrebbero essere definiti in funzione delle distanze tra siti e la complessità della struttura da realizzare, al fine di evitare la compressione dei tempi per il montaggio/ smontaggio delle strutture. Per quanto riguarda gli aspetti prettamente operativi, era necessario mettere intorno al tavolo tutti gli attori, a cominciare dai rappresentanti delle società organizzatrici, delle imprese esecutrici di tutte le attività (montaggio/ smontaggio, trasporti, facchinaggio, sollevamenti ecc.), del sindacato ecc., e definire dei codici di condotta, linee guida, buone prassi ecc., anche tenendo conto di quello che avviene negli altri Paesi.

Schermata 2014-10-01 alle 09.43.34Queste best practice dovevano poi essere condivise e sottoscritte dagli stessi rappresentanti con l’impegno della loro puntuale applicazione. È vero che il D.I. 22 luglio 2014, così come concepito, sembra più un modello ridotto per l’applicazione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, ma è altrettanto vero che quello che mancava e manca tuttora sono gli interventi alla fonte del problema che riguarda l’organizzazione generale di questo tipo di attività (qualificazione delle imprese e del personale, tempi e modalità di lavoro ecc.), che è la causa prima degli eventi che si verificano. In merito, poi, alla discriminante applicativa relativa all’altezza dei palchi, secondo quanto previsto dal D.I. 22 luglio 2014, per esempio, si veda l’art. 1, comma 3, lettera d), per il montaggio/smontaggio «delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni dei carichi massimi, previsti dallo stesso», la tutela degli addetti sarebbe assicurata con la redazione del DUVRI per questo tipo di opere temporanee fino a 7 metri, invece, per le opere aventi altezza da 7,01 in su, scatterebbe l’obbligo di applicazione del Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, con nomina del CSP/ CSE, la redazione PSC e POS, ancorché semplificata come definito negli Allegati al decreto ecc.).

Schermata 2014-10-01 alle 09.45.33Ma se l’obiettivo è quello di tutela dei lavoratori dai rischi interferenziali, non si comprende per quale motivo non sia possibile utilizzare il DUVRI quale strumento di pianificazione, di programmazione e di gestione delle attività anche per le opere temporanee prefabbricate con altezza superiore a 7 metri, oppure per quale ragione si debba ricorrere a regole tipiche di un settore che nulla ha a che vedere con il settore degli spettacoli o pensare che la redazione di un PSC, da parte di un CSP, e poi la verifica della sua applicazione durante l’esecuzione dei lavori da parte del CSE, possa aumentare il livello di sicurezza per gli addetti. È stato commesso ancora una volta l’errore di pensare che il “controllo” del rispetto delle regole debba essere esternalizzato a specifiche figure formalmente non soggette a pressioni da parte dei gestori delle attività lavorative.

Schermata 2014-10-01 alle 09.46.53Schermata 2014-10-01 alle 09.49.56

Chi ha scritto queste regole ha rappresentato questa specifica realtà come necessaria di un controllore pseudo super partes in grado di “far rispettare” le regole stesse. In altre parole, è stato perpetuato il solito approccio che ha portato a una “proiezione” e, cioè, all’attribuzione a questo soggetto del compito di far rispettare le regole. Naturalmente, il soggetto più indicato non poteva che essere, secondo questo approccio, che il CSE; da qui l’estensione del Titolo IV (in particolare, il Capo I), D.Lgs. n. 81/2008.

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Per approccio culturale non si riesce a comprendere che il “controllo” deve passare da un controllo da parte di un CSE a un “autocontrollo” da parte delle imprese con proprio personale, facilitato e incentivato con appositi strumenti. Fino a quando questo non avverrà si continuerà a rincorrere, sotto spinte emozional-emergenziali, solo errate soluzioni a dei veri problemi che, di conseguenza, continueranno a permanere.

(a cura di di Carmelo G. Catanoso, ingegnere, consulente aziendale; articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 18/2014)

5 COMMENTI

  1. Gentilissimi
    ho letto l’articolo di commento e come avete già scritto è il tipico vizio italiano di emettere norme su norme per bypassare il problema fondamentale: non ci sono controlli.
    Bastava far rientrare questi lavori tra quelli ai quali applicare il Titolo IV con eventuali piccole modifiche viste le “particolari esigenze”, imporre un responsabile addetto al controllo, così come per i lavori confinati, e si poteva licenziare tutto molto in fretta.
    Ho voluto togliermi la curiosità e ho cercato su internet filmati sul montaggio dei palchi; in alcuni, nonostante sapessero di essere ripresi, tutti i lavoratori erano senza maglietta e con l’imbracatura sulla pelle, cosa non credibile in condizioni normali; e comunque in molti casi non erano assicurati alla struttura, quindi imbracatura inutile!
    E mi chiedo per quale ragione l’applicazione del decreto sia limitata alle altezze, in generale, superiori ai 6mt.; infatti il CAPO II del Titolo IV del TUS definisce i lavori in quota come attività lavorative svolte ad altezze superiori ai 2mt.. E quando domani nel montaggio di un piccolo palco per far suonare la banda cittadina qualcuno si farà male e comunque il giudice sentenzierà che non basta il decreto, ce ne sarà forse un altro?
    E che dire poi della stesura di questa norma? Come si può approvare un testo che riporta negli allegati quanto debba o no applicarsi dell’Allegato XV come si trattasse di una legge di modifica? In quest’ultimo caso normalmente segue il testo coordinato, nel nostro invece, tocca prendere l’allegato XV, eliminare/sostituire le parti interessate (lavorare con il copia-incolla per dirla molto chiara) per avere finalmente il risultato finale del decreto.
    Scusate la schiettezza, ma sinceramente se fossi un insegnante mi troverei a dover dire che chi ha fatto quel lavoro poteva fare molto di più ed invece sembra un testo buttato giù, senza alcuna voglia di lavorarci…poi magari mi sbaglio, ma la sensazione che ho avuto è questa. Tanto ci penserà come sempre la giurisprudenza a mettere a posto le cose…ma dopo qualche altro morto, naturalmente!
    Ludovica Mulas

  2. Gentilissima Mulas,
    La ringraziamo per l’attenzione riservataci. La informiamo che sul tema del decreto “palchi” seguiranno ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
    Cordiali saluti
    La redazione di Ambiente&Sicurezza

  3. Analizzando attentamente l’articolo proposto mi sorgono molteplici dubbi.
    In primo luogo mi chiedo se l’opinionista abbia mai partecipato alla realizzazione di una grande produzione. La progettazione delle opere temporanee impiegate in spettacoli rilevanti, e la successiva realizzazione, non può che essere un attività di ingegneria. Forse lo è per eccellenza. Le strutture metalliche sempre più complesse, le automazioni sceniche di alto contenuto tecnologico, le tecniche costruttive non hanno nulla da invidiare ad complesso cantiere. Detto ciò non comprendo l’ostracismo nei confronti dell’applicazione del Capo I del Titolo IV ( il capo II si applica in ogni caso). L’art. 26 al contrario presenta molti aspetti critici che in questa organizzazione del lavoro rischiano di rendere il coordinamento e la cooperazione puramente formale, se non impossibile. In aggiunta il saggio propone l’individuazione di un non ben specificato incaricato del Committente per vigilare e sovraintendere sulle attività ( abbiamo visto quali difficoltà iterpretative sono sorte col decreto spazi confinati). Tale figura è già identificata dalla norma nel CSP e CSE. Già ci sono molteplici coordinatori che seguono da tempo queste attivita e pertanto godono di alta professionalità e competenza professionale, La cui formazione deve essere continua ( già vi sono interessanti corsi in tema).
    Naturalmente le opere di ingegneria civile di semplice realizzazione sono state già escluse dal legislatore. Possiamo discutere sul mezzo metro in più o in meno ma ad un certo punto un entry level doveva essere posto. E se si conosce il mercato si capisce subito che quelle opere sono le produzioni più leggere. In ogni modo le disposizioni di sicurezza tipiche trovano sempre applicazione ( lavoro in quota ad esempio.)
    Il racconto di come sia la legislazione estera in tema ( anche se non del tutto esatto in quanto in Inghilterra vi è stato un recente ripensamento e la gestione in direttiva cantiere) è molto interessante, ma poco in linea con la legislazione italiana. Si propongono soluzioni lodevoli che però non potevano essere adottate con un Decreto. Sarebbe compito delle aziende o meglio delle Associazioni di categoria realizzare le buone prassi per poi farle approvare dalla CCP.
    Anche l’interessante passaggio sulla ITP delle imprese da ottimi spunti che però non potevano essere adottati con tale decreto che nasce dalla modifica dell’art. 88 dell’81.
    Per concludere il DI rappresenta un primo inizio che detta le disposizioni minime ora spetta ai soggetti interessati applicare tali norme e quelle che già c erano per garantire la salute e la sicurezza nonche produrre tutti quegli indirizzi e standard quali quantitativi per innalzare i livelli di tutela.

  4. Luca,
    vedo adesso il suo intervento e provo a risolvere i suoi dubbi.
    1) Una cosa che ho imparato è che quando c’è qualcuno che la pensa diversamente da me su un determinato argomento non penso subito che questa persona non conosca l’argomento, in particolar modo quando non conosco la sua esperienza professionale soprattutto sotto l’aspetto qualitativo.
    Comunque, per rispondere alla sua domanda le dico che l’ambiente lo conosco molto bene, visto che già una quindicina di anni fa, il sottoscritto ha curato la redazione del Manuale Sicurezza e Salute per la RAI che, qualche spettacolo, all’aperto come al chiuso, lo faceva e lo fa tuttora (gli stagehand e i rigger, nelle varie declinazioni, c’erano anche allora anche se, ai tempi, si chiamavano semplicemente facchini e montatori). Quindi, non mi ritengo un “opinionista” come lei mi qualifica ma un tecnico che si muove da tecnico anche in questo ambito, e da parecchio tempo, e non certo da normoburosauro la cui esperienza, se così la vogliamo chiamare, è maturata esclusivamente dietro la scrivania di qualche ministero o facendo attività di vigilanza in qualche ASL o DTL con la conseguenza di vedere i problemi, solo sotto quest’ottica e mai “dal di dentro”.
    2) La progettazione degli elementi che costituiranno la struttura reticolare, è un’attività d’ingegneria ma riguarda elementi strutturali che sono già stati concepiti e progettati dal fabbricante per essere montati e smontati attenendosi ai rigidi schemi contenuti nelle istruzioni a corredo degli stessi. Se, ad esempio, per esigenze sceniche si dovesse decidere di aumentare il carico sulla struttura, è ovvio che dovranno esser rivisti i calcoli strutturali. In questo caso quale è il soggetto che deve intervenire? Il CSP/CSE o lo strutturista? Serve un PSC per far questo?
    3) Il montaggio di un palco è un’attività d’ingegneria, nessuno lo mette in dubbio ma lo è anche il montaggio, all’interno di uno stabilimento industriale di una macchina riempitrice di bottiglie d’acqua minerale ed il suo collegamento con i nastri trasportatori, la confezionatrice ed il pallettizzatore; qui nessuno ha pensato che per posizionare una macchina e collegarla ad altre, come questa già preassemblate altrove, fosse necessario ricorrere, al fine di garantire la sicurezza degli addetti, all’applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008. Tornando al nostro discorso del montaggio di un palco, serve il CSP/CSE e il PSC o, è sufficiente, seguire le procedure che, prima dell’inizio dei lavori, sono state definite mettendo intorno ad un tavolo tutte le imprese coinvolte? Serve il CSP/CSE, il PSC e i POS per far questo?
    4) Riguardo l’art. 26, non so che esperienze traumatiche abbia avuto al riguardo nella sua esperienza professionale, quale essa sia, ma se i principi di questo articolo (che poi sono quelli dell’art. 6 comma 4 della direttiva “quadro” 89/391/CEE) sono correttamente applicati, è molto più efficace dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, visto che quest’ultimo tende a deresponsabilizzare gli altri attori dato che favorisce l’approccio che porta a pensare che “per la sicurezza c’è il CSP/CSE e quindi è lui che si occupa della sicurezza …… noi dobbiamo lavorare….”.
    5) Per il soggetto “incaricato dal committente”, s’intende la figura tecnica che ha la responsabilità di gestire le fasi di montaggio, utilizzo e smontaggio della struttura, tenendo conto di tutti gli aspetti ad essa connessi, sicurezza sul lavoro compresa. Questo perché non deve esistere il doppio binario che porta a considerare tutto ciò che si fa per la sicurezza sul lavoro come un qualcosa di aggiuntivo e non integrato nel comune modo di operare; in altre parole si deve demolire il concetto che un soggetto si occupa solo del montaggio e smontaggio ed un altro solo della sicurezza.
    6) Il Capo II del Titolo IV con i lavori in quota non l’ha escluso nessuno dalla sua applicazione nel settore.
    7) Come funziona in Gran Bretagna lo so bene visto che ci ho avuto a che fare molte volte negli ultimi 20 anni; l’applicazione della direttiva 92/57/CEE è diversa dall’Italia ma fino a settembre scorso, questa direttiva non si applicava agli spettacoli. Quindi non c’è stato alcun ripensamento e le regole per il settore dello spettacolo sono quelle che ho indicato nell’articolo. Stesso discorso, in Francia, in Germania, Irlanda, Spagna, ecc..
    8) Come funziona il nostro sistema legislativo lo so bene; è vero che non si potevano adottare sistemi di qualificazione nel decreto interministeriale ma la critica riguarda proprio la scelta fatta con D.L. n° 69/2013/L. n° 98/2013 di estendere, giusto per far vedere alla pubblica opinione che si fa qualcosa dopo uno o più tragici eventi, il Capo I del Titolo IV al settore degli spettacoli. Non è facendo dei pezzi di carta come un PSC o i POS che si risolvono i problemi del settore. Se il nostro legislatore avesse avuto maggiore consapevolezza dei reali problemi, sarebbe dovuto partire proprio dai sistemi di qualificazione e selezione, dai requisiti formativi (addestrativi, in particolare) minimi del personale per operare, dal dimensionamento dell’orario di lavoro e relativi riposi, dalle verifiche preventive progettuali, ecc..
    Invece, visto che il nostro Paese ha un sistema prevenzionale da manutenzione a guasto, si è intervenuti, come al solito, cercando di metter una pezza sugli effetti e non si è intervenuti sulle cause primarie.
    9) Luca, proprio sulle cause degli infortuni mortali, lei si è chiesto quali siano state negli eventi che hanno portato, sotto la solita spinta emozional – emergenziale, alla modifica dell’art. 88 del D. Lgs. n° 81/2008? A Reggio Calabria ha ceduto, sotto il carico esistente, il piano d’appoggio (parquet del palazzetto dello sport) ed è crollata la struttura. Anche a Trieste è crollata la struttura durante il montaggio. A Milano, nella fase di spostamento di alcuni elementi del palco, un facchino è stato travolto da questi che si sono ribaltati all’interno di un montacarichi. Il resto degli infortuni sono dovuti a cadute dall’alto, a caduta di gravi dall’alto (casse, fari, ecc.). Su quest’ultima causa avevo citato la Circolare n. 1689/2011 del Ministero dell’Interno – Dip. dei VVF, dove si definiscono i criteri per la verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi. Nominare un CSP/CSE, redigere un PSC, ecc., avrebbe potuto evitare questi eventi? E’ compito del CSE verificare se il calcolo della struttura da realizzare, tenendo conto dei sovraccarichi, è corretto? Oppure è necessaria una maggiore attenzione e serietà professionale da parte degli attori già esistenti cominciando dagli organizzatori degli eventi, passando dagli strutturisti coinvolti ed arrivando alla catena di appalti e subappalti?
    10) Per quanto riguarda le responsabilità a seguito di un evento che comporta l’apertura di un provvedimento giudiziario, ex artt. 589 o 590 cp, la nomina di un CSP/CSE non farà altro che aggiungere un altro soggetto da coinvolgere con un’altra compagnia assicurativa chiamata a risarcire il danno (saranno contente le Assicurazioni visto che il premio sarà suddiviso con un’altra compagnia). Nei casi dei crolli citati, quale era la condotta penalmente esigibile da parte del CSE? Cosa avrebbe potuto fare per evitare l’evento? Sostituirsi allo strutturista e verificare, come detto prima la correttezza dei calcoli? Verificare personalmente se il posizionamento degli elementi smontati fosse stabile?

    In conclusione, è mia opinione che sia necessario, per prima cosa, far intervenire lo Stato per “regolare” il settore sotto gli aspetti contrattuali ed organizzativi e solo dopo legiferare riguardo le norme da far applicare ….. magari pensando proprio a qualcosa di molto specifico ma pensato mettendo intorno ad un tavolo tutti gli attori e non solo chi di sicurezza sul lavoro se ne occupa solo per ruolo istituzionale. Nel frattempo, le norme di sicurezza che ci sono, se applicate, sono più che sufficienti per garantire la tutela dell’integrità psicofisica degli addetti, anche senza aver un CSP/CSE e dei PSC e POS di di centinaia di pagine realizzati con uno dei tanti software che girano e che, diciamocelo seriamente, nessuno legge.
    Luchini, sarò sempre lieto di scambiare idee e pareri. Buon 2015.
    C. G. Catanoso

    • Condivido al 100%il pensiero e la (chiara e articolata ) risposta dell’ing. Catanoso . Purtroppo dopo 3 anni la situazione si è solo ingarbugliata ulteriormente.. in caso di spettacolo, mostra, evento espositivo, concertino o concertone, sfilata di moda o sagra della patata, tutti fanno di tutto e anche il contrario di tutto (spesso male e sempre di fretta) ma (quasi) nessuno sa bene cosa deve essere fatto obbligatoriamente (cos’è una torre, quando una struttura è “montata a terra” e quando invece è montata in quota? cosa succede se ho operatori in quota ? e se agganciano solo i motori ma non elementi strutturali ( in quota) ? e se monto una struttura dotata di libretto partendo da basso? e se devo salirci sopra per montarla (ma non è un ponteggio) .. INSOMMA LO “FACCIO” IL CANTIERE O NO ? il vero problema diventa questo … e così la preoccupazione diventa il costo della “carta ” (PSC !?) e non i contenuti ne tanto meno la programmazione, la qualità della progettazione, la scelta dei fornitori “migliori” … ma quanto è utile un coordinatore “sottocosto” ai fini della sicurezza ???

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