Formazione: la sicurezza dei marittimi su mezzi di soccorso

Disciplinati i requisiti per il conseguimento del certificato, l'organizzazione del corso, l'accertamento delle competenze, il rilascio e il rinnovo del certificato e l'aggiornamento della formazione

Forti i profili legati alla sicurezza nel piano di formazione dei marittimi su mezzi di soccorso per conseguire la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci. In particolare, il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 ottobre 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2016, n. 265), disciplina:

- i requisiti per il conseguimento del certificato;

- l'organizzazione del corso;

- l'accertamento delle competenze;

- il rilascio e il rinnovo del certificato;

- l'aggiornamento dell'addestramento.

Le istruzioni operative sono dettagliate in 10 Allegati riportati in allegato alla fine del testo a seguire.

Commenti prossimamente su Ambiente&Sicurezza.

 

 

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 ottobre 2016 

Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per  la  certificazione

di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai  battelli

di emergenza veloci. (16A07985)


in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2016, n. 265



                       IL COMANDANTE GENERALE

                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30

marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,  n.  328  e

successive modificazioni ed integrazioni;

  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita

umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con

legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione

alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,

certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a

Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and

Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione

aggiornata, e sua esecuzione;

  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la

risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione

marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della

guardia (Code STCW' 95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con

la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti

all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra

il 7 luglio del 1995, come emendato;

  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza

delle Parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;

  Vista la regola VI/2, paragrafo 1,  dell'annesso  alla  Convenzione

sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a

6 e la tabella A-VI/2-1 del codice  STCW,  relative  alle  conoscenze

minime necessarie  al  conseguimento  del  certificato  di  marittimo

abilitato  per  i  mezzi  di  salvataggio  diversi  dai  battelli  di

emergenza veloci;

  Vista la regola 1/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata

e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai

requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei

valutatori;

  Vista la regola 1/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata

e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai

requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,

n. 435, relativo all'approvazione  del  regolamento  della  sicurezza

della  navigazione  e  della  vita  umana  in   mare   e   successive

modificazioni;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2

del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione

della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,

concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare»

con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;

  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura

d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il

personale marittimo»;

  Visto  il  decreto  direttoriale  21  gennaio  2008  relativo  alla

«Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la  certificazione

di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio»;

  Visto il decreto  dirigenziale  9  marzo  2016  che  disciplina  le

«Modalita' di conseguimento ed  aggiornamento  dell'addestramento  di

base»;

  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alla  sopra

citata regola VI/2-1 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e

la corrispondente sezione VI/2 paragrafi  da  1  a  6  e  la  tabella

A-VI/2-1 del codice STCW;

  Visto il parere della Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle

Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto

marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.

n. 0027629 del 13 ottobre 2016;


                              Decreta:


                               Art. 1

                  Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina  l'addestramento  teorico-pratico

che  il  personale  marittimo  deve  effettuare   per   ottenere   la

certificazione di marittimo abilitato  per  i  mezzi  di  salvataggio

diversi dai battelli di emergenza veloci, in conformita' alla  regola

VI/2, paragrafo 1, dell'annesso alla Convenzione STCW' 78  nella  sua

versione aggiornata e alla corrispondente sezione  A-VI/2,  paragrafi

da 1 a 6 e alla tabella A-VI/2-1 del codice STCW.

  2. Ai fini del  presente  decreto,  per  mezzi  di  salvataggio  si

intendono i mezzi collettivi di salvataggio  (survival  craft)  ed  i

battelli di emergenza (rescue boats) cosi' come definiti nella Regola

3 del capitolo III della Convenzione SOLAS citata in premessa.

  3. Ai  fini  del  presente  decreto,  per  personale  marittimo  si

intende:

    a) personale iscritto nelle matricole della gente di mare;

    b) personale privo di libretto di navigazione impiegato  a  bordo

delle navi (appalti ex art. 17, legge n. 856/1986).


                               Art. 2

           Requisiti per il conseguimento del Certificato

  1. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato per i mezzi

di salvataggio, occorrono i seguenti requisiti:

    a) aver compiuto 18 anni;

    b) appartenere al personale marittimo come definito al  comma  3,

dell'art. 1;

    c) essere in possesso dell'attestato di addestramento  del  corso

Sopravvivenza e salvataggio, in corso di validita', in conformita'  a

quanto previsto dalla tabella A-VI/1-1 del Codice STCW;

    d) aver effettuato almeno  sei  mesi  di  navigazione  su  unita'

soggette al campo di  applicazione  della  Convenzione  STCW  o  aver

effettuato le funzioni equivalenti di cui al decreto ministeriale  1°

marzo 2016;

    e) aver svolto con esito favorevole  il  corso  di  addestramento

teorico-pratico, in conformita' agli standard di  competenza  di  cui

alla Sezione A-VI/2 ed alla Tabella AVI/2-1 del codice STCW,  secondo

le modalita' di cui al successivo art. 3.



                               Art. 3

                      Organizzazione del corso

  1. Il corso di addestramento teorico-pratico  di  cui  all'art.  2,

comma 1, lettera e), ha una durata non inferiore alle 26 ore.

  2. Al corso di addestramento possono essere  ammessi  candidati  in

numero non superiore a  20  e,  comunque,  non  superiore  al  numero

massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula  a  tale  scopo

autorizzata,  al  numero  degli  istruttori  e   delle   attrezzature

disponibili.

  3. Per le esercitazioni pratiche, della durata minima di 9  ore,  i

candidati devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 5 guidati

almeno da un istruttore per gruppo.

  4. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti

idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando

generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma

contenuto nell'allegato A del presente decreto.

  5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  4,  gli

istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,

equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui

all'allegato B al presente decreto e devono  stabilire,  documentare,

attuare e mantenere attivo un sistema  di  gestione  della  qualita',

conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  norma  UNI/EN/ISO  9001,  che

identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i  livelli

di cognizione, di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da

conseguire.

  6. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'

di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno

di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al

presente decreto.


                               Art. 4

                     Accertamento delle competenze

  1. Al completamento del corso ogni  candidato  sostiene  un  esame,

consistente in  una  prova  teorico-pratica,  che  verra'  svolta  al

termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un

Ufficiale  ovvero  da  un   Sottufficiale   del   ruolo   marescialli

appartenente al Corpo delle capitanerie di  porto  e  da  due  membri

costituiti dal direttore del corso e  da  un  istruttore  che  svolge

anche le funzioni di segretario.

  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati

nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande

a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della

durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il

candidato dovra' dimostrare di  aver  acquisito  l'abilita'  pratica,

nello  svolgimento  delle  operazioni  di  preparazione  all'imbarco,

ammaino,  conduzione  e  recupero  per  ogni  mezzo  di   salvataggio

(imbarcazione,  battello  di  emergenza  e  zattere).  Per  la  prova

scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova  si

intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di  21  (21/30).

Per la prova pratica,  il  giudizio  di  valutazione  sara'  espresso

secondo la scala tassonomica riportata in allegato  D  e  si  intende

superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala

numerica 6). Per accedere alla prova pratica il candidato  deve  aver

superato la prova scritta. L'esame e' superato se entrambe  le  prove

avranno esito favorevole.

  3. Al candidato che supera l'esame,  e'  rilasciato  un  attestato,

secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.



                               Art. 5

            Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo

                abilitato per i mezzi di salvataggio

  1.  Il  certificato  di  marittimo  abilitato  per   i   mezzi   di

salvataggio,  come  da  modello  in   allegato   F,   e'   rilasciato

dall'Ufficio  di  iscrizione  del  marittimo,  previa  verifica   del

possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

  2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio

ha validita' quinquennale.

  3.  Per  ottenere  il  rinnovo,  entro  la  data  di  scadenza  del

certificato occorre  dimostrare  di  aver  mantenuto  il  livello  di

addestramento  richiesto,  mediante  la  frequenza  di  un  corso  di

aggiornamento (refresher training) secondo il  programma  di  cui  al

successivo  art.  6.  La  data  di  scadenza  del  certificato  cosi'

rinnovato  decorrera'  dalla  data  di  completamento  del  corso  di

aggiornamento.

  4.  Il  rinnovo  del  certificato  e'  effettuato  dall'Ufficio  di

iscrizione  del  marittimo,  mediante  l'annotazione  sul  retro  del

certificato MAMS dell'estensione di  validita'  di  ulteriori  cinque

anni,  previa  esibizione  dell'attestato  o   degli   attestati   di

aggiornamento dell'addestramento (refresher training).




                               Art. 6

                   Aggiornamento dell'addestramento

                        (Refresher training)

   1. L'aggiornamento dell'addestramento di marittimo abilitato per  i

mezzi di salvataggio, della durata di almeno 12 ore, e' effettuato in

maniera completa a  terra,  presso  gli  istituti,  enti  o  societa'

riconosciuti idonei allo svolgimento del corso, secondo il  programma

di cui all'allegato G, oppure parte a terra della durata di almeno  6

ore (secondo il programma di cui all'allegato G1)  e  parte  a  bordo

(secondo il programma di cui all'allegato G2).  Allo  stesso  possono

essere ammessi un numero massimo di 20 (venti) persone in ragione  al

numero degli istruttori,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  3,

dell'art. 3, e delle attrezzature disponibili.

  2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere  il  corso  di

aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando

generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,   nonche'   alla

Capitaneria  di  porto   competente   per   territorio   secondo   le

disposizioni in  vigore  relative  all'organizzazione  dei  corsi  di

addestramento.

  3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore  del  corso,

responsabile  dell'aggiornamento  stesso,  redige  un   verbale   dei

partecipanti al  corso  e  rilascia  un  attestato  come  da  modello

allegato H ai candidati risultati idonei.

  4. Gli addestramenti di cui al  programma  in  allegato  G2,  quale

completamento del percorso dell'aggiornamento, sono  svolti  a  bordo

della nave, sotto la supervisione e responsabilita'  della  Compagnia

di navigazione, come definita dal decreto legislativo del  12  maggio

2015, n. 71,  che  a  tal  fine  provvede  a  designare  uno  o  piu'

«responsabili  dell'addestramento»   che   organizzano   e   svolgono

l'addestramento a bordo. Gli stessi devono aver frequentato il  corso

di addestramento di cui al  presente  decreto  e  non  devono  essere

membri dell'equipaggio.

  5. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i  periodi  di

tempo dedicati  allo  svolgimento  dell'addestramento  a  bordo,  non

interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e

assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la

normativa vigente.

  6.  Al  termine   dell'addestramento   effettuato   a   bordo,   il

responsabile dell'addestramento rilascia  una  attestazione  come  da

modello allegato I.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

                                                             Allegato A
              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato D

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato E

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato F

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato G

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                          Allegato G1


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                          Allegato G2

              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                           Allegato H

               Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato I

              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. 25 ottobre 2016

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

Allegato G1

Allegato G2

Allegato H

Allegato I

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