Sicurezza navigazione: la formazione del personale

Nel D.M. 15 febbraio 2016 disposizioni su addestramento, compiti e responsabilità, organizzazione dei corsi, accertamento delle competenze e corsi di aggiornamento

Fissati i criteri per la formazione in materia di sicurezza per il personale a bordo delle navi passeggeri.  In particolare, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016, detta disposizioni su:

- addestramento, compiti e responsabilità;

- organizzazione dei corsi;

- accertamento delle competenze e attestato di qualificazione;

- corsi di aggiornamento.

Negli Allegati sono riportati modelli e programmi dei corsi di aggiornamento.

Di seguito il testo integrale del decreto, completo di link agli Allegati.



Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016

Istruzione e addestramento per  il  personale  in  servizio  su  navi
passeggeri. (16A01448)

in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, n. 47

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione;
  Visto l'annesso alla Convenzione  STCW  '78  della  conferenza  dei
Paesi aderenti  all'Organizzazione  marittima  internazionale  (IMO),
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, come emendato con la  risoluzione
1 del 1° luglio 2010 (emendamenti Manila);
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW  '95,  di  seguito  nominato  Codice  STCW)  della
conferenza   dei   Paesi   aderenti   all'Organizzazione    marittima
internazionale (IMO),  tenutasi  a  Londra  il  7  luglio  del  1995,
adottato con la risoluzione 2 del 3 agosto 2010 (emendamenti Manila);
  Vista la regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-V/2  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti   minimi   obbligatori   relativi    all'addestramento    e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e  altro  personale
che prestino servizio su navi passeggeri;
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto l'art. 5 del  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71
«Attuazione della direttiva  2012/35/UE  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti  minimi  di  formazione  per  la
gente di mare»;
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»;
  Visto  il   decreto   dirigenziale   7   agosto   2001   «Requisiti
dell'addestramento speciale  per  il  personale  marittimo  destinato
all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su
navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro»;
  Visto  il  decreto  direttoriale  21   aprile   2010   «Istruzione,
addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci
HSC (High Speed Craft)»;
  Visti gli IMO Model Courses 1.28 e  1.29  relativi  rispettivamente
«Gestione della  folla,  sicurezza  passeggeri  ed  addestramento  di
sicurezza al personale incaricato di prestare assistenza direttamente
ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi  passeggeri»
e  «Addestramento  in  gestione  delle  situazioni  di  crisi  e  del
comportamento umano includendo sicurezza  dei  passeggeri,  sicurezza
del carico e protezione dello scafo»;
  Ritenuta la necessita'  di  dare  completa  attuazione  alla  sopra
citata regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la
corrispondente sezione A-V/2 del codice STCW;
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con  nota  prot.
n. 4050 del 10 febbraio 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  Il  presente  decreto  definisce  i  requisiti   dell'addestramento
speciale per comandanti,  ufficiali,  comuni  e  altro  personale  in
servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unita'  veloci
da passeggeri e unita' veloci passeggeri Ro-Ro (HSC,  DSC,  aliscafi)
indipendentemente dalla navigazione effettuata, di seguito denominate
navi passeggeri di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione
STCW '78 nella sua versione  aggiornata  e  alla  sezione  A-V/2  del
relativo codice.
                               Art. 2
              Addestramento, compiti e responsabilita'

  1. Prima di essere destinati a qualsiasi  funzione  di  servizio  a
bordo, il personale di cui all'art. 1, deve aver completato  i  corsi
di addestramento, a seconda del loro incarico, compito e del  livello
di responsabilita', come di seguito indicato:
  a) i  comandanti,  gli  ufficiali,  i  comuni  e  altro  personale,
designato sul  «Ruolo  di  appello»  ad  assistere  i  passeggeri  in
situazioni di emergenza a  bordo  di  navi  passeggeri,  devono  aver
completato con esito positivo l'addestramento in materia di  gestione
della folla (reg. V/2 paragrafo 4), come da programma specificato  al
punto 1 dell'allegato A del  presente  decreto  in  conformita'  alla
sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW;
  b) il personale incaricato di prestare assistenza  direttamente  ai
passeggeri nelle aree loro riservate a bordo di navi passeggeri  deve
aver completato con esito positivo l'addestramento di sicurezza (reg.
V/2  paragrafo  5)  come  da  programma  specificato   al   punto   2
dell'allegato A del presente  decreto  in  conformita'  alla  sezione
A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW;
  c) i comandanti, i direttori di  macchina,  i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di  macchina  e  qualsiasi  altra  persona
designata sul «Ruolo  di  appello»,  avente  responsabilita'  per  la
sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di  emergenza  a  bordo  di
navi  passeggeri,  devono  aver   completato   con   esito   positivo
l'addestramento in materia di gestione delle situazioni  di  crisi  e
del comportamento umano (reg. V/2 paragrafo 6), come  specificato  al
punto 3 dell'allegato A del  presente  decreto  in  conformita'  alla
sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW;
  d) i comandanti, i direttori di  macchina,  i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona  che
abbia diretta responsabilita' delle operazioni di  imbarco  e  sbarco
dei passeggeri,  di  carico,  scarico  e  rizzaggio  del  carico,  di
chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi  passeggeri  ro-ro
comprese le unita' veloci da passeggeri ro-ro, devono aver completato
con esito  positivo  l'addestramento  in  materia  di  sicurezza  dei
passeggeri, sicurezza del carico e integrita' dello scafo  (reg.  V/2
paragrafo 7),  come  specificato  al  punto  4  dell'allegato  A  del
presente decreto in conformita' alla sezione A-V/2, paragrafo 4,  del
codice STCW.
  2. Gli addestramenti di cui al comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d)
sono obbligatori per il personale di  cui  all'art.  1  inserito  nel
«Ruolo di appello»; il restante personale non inserito nel «Ruolo  di
appello» puo' frequentare anche solo l'addestramento di cui al  comma
1, lettere b) e/o d),  qualora  tale  personale  sia  incaricato  dei
compiti specifici previsti dall'addestramento.
                               Art. 3
               Organizzazione dei corsi addestramento

  1. I corsi di addestramento di cui all'art. 2, sono  svolti  presso
istituti, enti o societa' riconosciuti  idonei  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell' allegato A
al presente decreto.
  2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  1,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato B al presente decreto e stabilire, documentare,  attuare
e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai
requisiti di cui alla norma  UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra
l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli  di  cognizione,
di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
  3. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto.
  4. Il numero massimo di marittimi ammessi ad ogni  corso  non  puo'
essere superiore a 25 unita' e, comunque,  non  superiore  al  numero
massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula  a  tale  scopo
autorizzata.
                               Art. 4
                    Accertamento delle competenze
                   ed attestato di qualificazione

  1. Al termine dei corsi di addestramento di cui  all'art.  2,  ogni
candidato   sostiene   un   esame,   consistente   in    una    prova
teorico-pratica, svolta dinanzi ad una commissione presieduta, da  un
ufficiale  ovvero  da  un   sottufficiale   del   ruolo   marescialli
appartenente al Corpo delle capitanerie  di  porto,  e  composta  dal
direttore del corso e da almeno due membri del  corpo  istruttori  di
cui uno svolge anche la funzione di segretario.
  2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli  argomenti  seguiti  ed
indicati all'art. 2 del presente decreto, si articola  in  una  prova
scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti
ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una  prova  pratica
(es: caso di studio) della durata di 30 minuti.
  3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta  e'  assegnato  un
punto, tale prova si intende superata se si  raggiunge  il  punteggio
minimo  di  21  (21/30).  Per  la  prova  pratica,  il  giudizio   di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata  in
allegato D e la prova si intende superata se si raggiunge il giudizio
di sufficiente (voto nella scala  numerica  6).  L'esame  si  intende
superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
  4. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un  attestato,  secondo  il  modello  in  allegato  E  del
presente decreto, riportante i commi da 4 a 7 della regola V/2  della
STCW per i quali si e' superato l'esame (art. 2, lettere a), b),  c),
d).
  5. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
cinque anni ai marittimi che abbiano effettuato  almeno  un  anno  di
navigazione su navi passeggeri ed abbiano  frequentato  il  corso  di
aggiornamento (refresher training) di cui al successivo art. 5.
                               Art. 5
                       Corso di aggiornamento

  1. Il corso di aggiornamento (refresher training) della durata di 8
ore, come da programma in allegato F, e' effettuato o presso i centri
di formazione accreditati oppure a bordo,  sotto  la  responsabilita'
della Compagnia di  navigazione,  cosi'  come  definita  dal  decreto
legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che  a  tal  fine  provvede  a
designare uno o piu' «Responsabili dell'addestramento».
  2. Il «Responsabile  dell'addestramento»  che  organizza  e  svolge
l'addestramento a bordo non puo' essere un membro  dell'equipaggio  e
deve aver frequentato il corso di addestramento di  cui  al  presente
decreto.
  3. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i  periodi  di
tempo dedicati  allo  svolgimento  dell'addestramento  a  bordo,  non
interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la
normativa vigente.
  4.  Al  termine  del  corso  di  aggiornamento,  il   «Responsabile
dell'addestramento», rilascia,  ai  frequentatori,  un  attestato  di
partecipazione al corso come da modello in allegato G, oppure come da
modello in allegato G1 se effettuato presso un centro di formazione.
  5. Il  corso  di  aggiornamento  effettuato  a  bordo  deve  essere
annotato nel Giornale nautico - Parte II, ove esistente.
  6.   Per   il   personale   che   ha   frequentato   esclusivamente
l'addestramento di cui all'art. 2, comma 1,  lettere  b)  e/o  d)  il
corso di aggiornamento e'  limitato  alla  competenza  corrispondente
(allegato F, punti 2 e/o 4).
                               Art. 6
                      Disposizioni transitorie

  1. Il personale di cui all'art. 1, che  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto  sia  in  possesso  di  un  attestato  di
addestramento in corso di validita', conseguito ai sensi del  decreto
ministeriale 3 luglio 1997 o del decreto dirigenziale 7 agosto  2001,
dovra' convertirlo nel nuovo modello allegato H entro il 31  dicembre
2016, a cura della Compagnia di navigazione e  previa  frequenza  del
corso di aggiornamento (refresher training) di cui al precedente art.
5.
                               Art. 7
         Addestramento per il personale che presta servizio
    sulle unita' adibite al trasporto passeggeri in ambito locale

  1. Il personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su
navi da passeggeri di  «Classe  C»  e  «D»  e  su  quelle  adibite  a
navigazione fino a litoranea, deve effettuare l'addestramento secondo
il programma riportato in allegato I.
  2. Fermo restando le modalita' di effettuazione degli  esami,  come
stabilite nel precedente art. 4, ai  candidati  risultati  idonei  e'
rilasciato l'attestato come da modello in allegato  E  riportante  la
limitazione «valido solo su navi passeggeri classe C e  D  ovvero  su
navi passeggeri adibite alla navigazione fino a litoranea».
  3. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
5 anni ai marittimi che abbiano effettuato 1 anno di  navigazione  su
navi passeggeri ed abbiano  partecipato  ad  almeno  n.  3  cicli  di
esercitazioni  di  emergenza  di  bordo  (uomo  a  mare,  incendio  e
abbandono nave) certificati dalla Compagnia di navigazione.
                               Art. 8
                       Modifiche e abrogazioni

  1.  Il   decreto   dirigenziale   21   aprile   2010   «Istruzione,
addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci
HSC (High Speed Craft)» e' cosi' modificato:
  a) art. 3, lettera a):  aver  effettuato  l'addestramento  previsto
dalla regola V/2, sezione A-V/2, della convenzione STCW '78 nella sua
versione aggiornata;
  b) art. 9 e' sostituito dal seguente:
  Istruzione ed addestramento per i membri  dell'equipaggio,  esclusi
gli ufficiali
  Tutti i membri dell'equipaggio, esclusi  gli  ufficiali,  prima  di
essere assegnati ad un qualsiasi servizio a bordo:
  a) ricevono le istruzioni e l'addestramento di cui ai punti da 6  a
12 dell'art. 6 del presente decreto;
  b)  qualora  incaricati  nel  «Ruolo  d'appello»  ad  assistere   i
passeggeri in situazioni di emergenza,  devono  aver  completato  con
esito positivo l'addestramento in materia di gestione della folla, di
cui alla sez. A-V/2 paragrafo 1,  del  codice  STCW  (allegato  C1  -
decreto dirigenziale 21 aprile 2010);
  c)  qualora  impiegati  a  fornire   assistenza   direttamente   ai
passeggeri nei locali agli stessi destinati, devono  aver  completato
con esito positivo l'addestramento di  sicurezza  di  cui  alla  sez.
A-V/2,  paragrafo  2  del  codice  STCW  (allegato   E1   -   decreto
dirigenziale 21 aprile 2010);
  d)  qualora  designati  quali  responsabili  della  sicurezza   dei
passeggeri  in  situazione  di  emergenza,  devono  aver   completato
l'addestramento in materia di gestione delle situazioni  di  crisi  e
del comportamento umano di cui alla sezione A-V/2,  paragrafo  3  del
codice STCW e tavola A-V/2 (allegato G1  -  decreto  dirigenziale  21
aprile 2010);
  e) qualora  assegnati  in  compiti  di  imbarco/sbarco  passeggeri,
imbarco/sbarco o messa in sicurezza del carico o  alla  chiusura  dei
portelloni devono aver completato con esito positivo  l'addestramento
di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW (allegato F  -
decreto dirigenziale 21 aprile 2010).
  Il comando di bordo,  tramite  un  proprio  ufficiale  qualificato,
designato dallo stesso, provvede all'addestramento sopra  citato  che
dovra' risultare da apposita annotazione sul giornale  nautico  parte
seconda.
  L'addestramento di cui alla lettera a) e' di durata  non  inferiore
alle 12 ore, mentre per le rimanenti tipologie non e' inferiore  alle
2 ore.
  Il comando di bordo  al  termine  dell'addestramento  di  cui  alle
lettere b), c),  d),  e),  a  coloro  che  saranno  ritenuti  idonei,
rilascia un attestato  conforme  al  modello  in  allegato  H.  Detto
attestato ha validita' quinquennale  ed  e'  rinnovato,  a  cura  del
comando di bordo a seguito di un nuovo addestramento.
  Il personale marittimo in possesso degli attestati di addestramento
in corso di validita', rilasciati ai sensi dell'art.  2  del  decreto
dirigenziale «Istruzione e addestramento per il personale in servizio
su navi  passeggeri»  e'  esentato  dall'addestramento  di  cui  alle
lettere b), c), d), e).
  2.   Il   decreto   dirigenziale   7   agosto    2001    «Requisiti
dell'addestramento speciale  per  il  personale  marittimo  destinato
all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su
navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro e' abrogato.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

Allegato A  - PROGRAMMA DEL CORSO DI ISTRUZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO A BORDO DELLE NAVI PASSEGGERI 

Allegato B - STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO DEL CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SU NAVI DA PASSEGGERI

Allegato C - COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

Allegato D - VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Allegato E - MODELLO DI ATTESTATO SULL’ ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IMBARCATO SU NAVI PASSEGGERI SVOLTO PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO RICONOSCIUTI 

Allegato F - PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO A BORDO DELLE NAVI PASSEGGERI

Allegato G - MODELLO DI ATTESTATO CORSO DI AGGIORNAMENTO SVOLTO A BORDO (ART. 5)

Allegato G1 – MODELLO DI ATTESTATO CORSO DI AGGIORNAMENTO SVOLTO A TERRA (ART. 5)

Allegato H – MODELLO DI ATTESTATO DI ADDESTRAMENTO SVOLTO DALLA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE (ART. 6)

Allegato I - PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO SULLE UNITÀ ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI IN AMBITO LOCALE (ART. 7)

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