SISTRI. Nuova proroga del termine relativo alla comunicazione

Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 novembre 2011 è stato disposto lo slittamento al 30 aprile 2012 del termine di presentazione della comunicazione SISTRI (il cosiddetto “MUDino”), precedentemente fissato al 31 dicembre 2011.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2011, n. 298, ha disposto il rinvio al 30 aprile 2012 del termine di presentazione della comunicazione SISTRI (il cosiddetto “MUDino”), in precedenza fissato al 31 dicembre 2011.


Il rinvio della scadenza - prevista dall'art. 12, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009, istitutivo del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come da ultimo modificato dal D.M. 22 dicembre 2010 - era inevitabile, anche se sarebbe stato opportuno disporlo con maggiore anticipo per evitare disagi e inutili preoccupazioni a oltre quattrocentomila imprese ed enti. La comunicazione SISTRI, infatti, era stata prevista per acquisire i dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti riferiti al periodo del 2011 durante il quale il sistema per la tracciabilità dei rifiuti non sarebbe stato pienamente operativo. Le reiterate proroghe della data d'avvio della fase di piena ed esclusiva operatività del SISTRI hanno comportato un prolungamento del periodo di cosiddetto doppio binario, durante il quale i tradizionali adempimenti previsti per garantire la documentazione della corretta gestione dei rifiuti (formulari e registri di carico e scarico) sono stati affiancati solo in via sperimentale dal nuovo sistema telematico. I ben noti malfunzionamenti del SISTRI hanno, però, impedito alla maggior parte delle imprese e degli enti di usarlo con continuità, rendendo di fatto impossibile quella trasmissione automatica dei dati relativi alla produzione e alla gestione di ogni rifiuto che avrebbe potuto rendere superflua la comunicazione annuale.


 


Chi deve presentare la comunicazione SISTRI


I soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009 - i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti - dovranno perciò trasmettere, entro il 30 aprile 2012 e mediante la compilazione dei moduli telematici che saranno resi disponibili nel portale SISTRI, i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.


A questo proposito, la circolare ministeriale 3 marzo 2011, pur ricordando che la modulistica definita dal D.P.C.M. 27 aprile 2010 per la trasmissione del modello unico di dichiarazione ambientale è stata abrogata (in verità, sono state abrogate alcune sezioni delle istruzioni per la compilazione dei moduli), ha previsto che la presentazione della comunicazione SISTRI possa avvenire anche compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi, per via telematica oppure mediante consegna o spedizione della modulistica cartacea o della dichiarazione registrata su supporto magnetico), le schede del “capitolo 1 - Rifiuti” del DPCM 27 aprile 2010. In questo caso, è previsto il pagamento di un diritto di segreteria pari a 10 euro per ogni dichiarazione presentata telematicamente o su supporto magnetico (queste modalità di invio della dichiarazione sono obbligatorie per i soggetti autorizzati a gestire rifiuti) e a 15 euro per ogni dichiarazione consegnata o inviata su supporto cartaceo. Le Camere di Commercio renderanno disponibili, come negli anni passati, il software per la compilazione del MUD su supporto magnetico.


La limitazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione SISTRI ai produttori iniziali di rifiuti e alle imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti sembra, però, essere in contrasto con le disposizioni dell'art. 189, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, che nella versione della norma a oggi vigente, prevede che: «Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti».


E precisa, altresì, che: «Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita». Sarebbe, pertanto, auspicabile che il Ministero fornisse in tempi brevi chiarimenti al riguardo o intervenisse per rendere coerenti le due disposizioni in precedenza richiamate.


 


Chi deve presentare il MUD


Sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione del MUD, come previsto dall'art. 189, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:


·         i comuni;


·         i loro consorzi o comunità montane;


·         il consorzio nazionale degli imballaggi.


 


Il D.M. 12 novembre 2011 stabilisce, infine, che, per il 2012, i soggetti obbligati debbano presentare la comunicazione SISTRI, riferita ai mesi precedenti all'avvio della fase di piena operatività del sistema per la tracciabilità dei rifiuti, entro 6 mesi da questa data. Per effetto dell'ennesima proroga della fase di sperimentazione del SISTRI, anche nel 2012 si verrà, quindi, a creare una situazione molto difficile da gestire:


·         le imprese e gli enti per cui la piena operatività del SISTRI decorrerà dal 2 aprile, saranno tenute a presentare la comunicazione SISTRI riferita ai primi mesi del 2012 entro il 2 ottobre;


·         per i produttori di rifiuti pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti, per i quali l'operatività del SISTRI si avrà a partire da una data non ancora definita, ma successiva al 1° giugno, la data di effettuazione della dichiarazione potrebbe slittare al 2013.


 


Rinvio della piena operatività del SISTRI


Il decreto-legge "milleproroghe" approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 prevede lo slittamento al 2 aprile 2012 del "termine di entrata in operatività" del nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti per il primo - e più numeroso - scaglione di soggetti obbligati.


Rimane, comunque, ferma l'eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il SISTRI non potrà diventare operativo prima del 1° giugno 2012.

Allegati

CORRETTIVO_SISTRI.pdf

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