Sostanze chimiche pericolose: novità su esportazione e importazione

È quanto ha disposto il regolamento delegato (Ue) della Commissione 11 dicembre 2018, n. 2019/330

Modificati gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. È quanto ha disposto il regolamento delegato (Ue) della Commissione 11 dicembre 2018, n. 2019/330, pubblicato sulla G.U.C.E. L del 27 febbraio 2019, n. 59.

Coinvolti nel processo di aggiornamento, tra gli altri, i composti di tributilstagno e di mercurio.

Sempre sul tema delle sostanze chimiche è stata da poco pubblicata la direttiva 2019/130 che modifica la direttiva 2004/37/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (CLICCA QUI).

Di seguito il testo integrale del regolamento  n. 2019/330.

 

Sei interessato ai temi della sicurezza, dell’ambiente
e dell’efficienza energetica?
Clicca sulla copertina →
per scoprire l’offerta
di abbonamento
ad 
Ambiente&Sicurezza
più adatta alle tue
esigenze professionali

Regolamento delegato (Ue) 2019/330 della Commissione 11 dicembre 2018 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(in G.U.C.E. L del 27 febbraio 2019, n. 59)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose [1]GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome dell'Unione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio [2]Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27)..

(2) La Commissione ha adottato regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [3]Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). relativi alla non approvazione - o al non rinnovo dell'approvazione - delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Di conseguenza tali sostanze sono vietate nell'Unione ai fini del loro impiego nella categoria d'uso «pesticidi» e occorre pertanto iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(3) La Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva isoproturon. Di conseguenza, benché l'isoproturon sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). , per i tipi di prodotto 7 e 10, e possa pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non sia adottata una decisione a norma di tale regolamento, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Ne consegue che il suo impiego nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto iscrivere tale sostanza nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4) La sostanza attiva maneb era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Ne consegue che l'uso del maneb nella categoria d'uso «pesticidi» è vietato nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5) La sostanza attiva fipronil era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Di conseguenza, benché il fipronil sia stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Pertanto l'impiego del fipronil nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6) In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III di tale convenzione; tali sostanze sono ora pertanto soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1, 2, e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, aggiungendo il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta all'elenco di cui alla parte 3, eliminando il carbofurano e il triclorfon dall'elenco di cui alla parte 2 e apportando le modifiche necessarie alla parte 1.

(7) I composti di tributilstagno erano stati inclusi nell'allegato III della convenzione di Rotterdam nella categoria d'uso «pesticidi» a seguito di una decisione adottata in occasione della quarta conferenza delle parti nel 2008. In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti ha deciso di iscrivere i composti di tributilstagno nell'allegato III nella categoria d'uso «industriale»; tali composti sono ora pertanto soggetti, anche nella categoria d'uso «industriale», alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Questa modifica, e le modifiche allo status normativo dei composti di tributilstagno, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)., apportate dopo l'inserimento dei composti di tributilstagno nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, dovrebbero figurare nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8) In occasione della sua ottava riunione, svoltasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio [6]Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1)., ha deciso di includere le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A della convenzione. Al fine di attuare la convenzione di Stoccolma, e considerando che tali sostanze sono già elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [7]Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7)., esse dovrebbero essere aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9) Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio [8]Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1). ha modificato le norme relative all'esportazione di miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %, e di alcuni composti del mercurio. Tali modifiche dovrebbero essere inserite nelle voci di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %.

(10) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

(11) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

a) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
b) L'allegato V è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1° maggio 2019 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

(1) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 è modificato come segue:

a) la voce «carbofuran» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero CAS N. Einecs Codice NC (***) Sottocategoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi che non richiedono notifica
«Carbofurano (#) 1563-66-2 216-353-0 ex 2932 99 00  p(1) b)»;
b) la voce «composti di tributilstagno» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero CAS N. Einecs Codice NC (***) Sottocategoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi che non richiedono notifica
«Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: ex 2931 20 00  p(1)-p(2)

i(1)-i(2)

b-b

sr-sr»;

Ossido di tributilstagno 56-35-9 200-268-0 ex 2931 20 00 
Fluoruro di tributilstagno 1983-10-4 217-847-9 ex 2931 20 00 
Metacrilato di tributilstagno 2155-70-6 218-452-4 ex 2931 20 00 
Benzoato di tributilstagno 4342-36-3 224-399-8 ex 2931 20 00 
Cloruro di tributilstagno 1461-22-9 215-958-7 ex 2931 20 00 
Linoleato di tributilstagno 24124-25-2 246-024-7 ex 2931 20 00 
Naftenato di tributilstagno (#) 85409-17-2 287-083-9 ex 2931 20 00 
c) la voce «triclorfon» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero CAS N. Einecs Codice NC (***) Sottocategoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi che non richiedono notifica
«Triclorfon (#) 52-68-6 200-149-3 ex 2931 39 90  p(1)-p(2) b-b»;
d) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica Numero CAS N. Einecs Codice NC (***) Sottocategoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi che non richiedono notifica
«Amitrolo (+) 61-82-5 200-521-5 ex 2933 99 80  p(1) b
Beta-cipermetrina (+) 65731-84-2 265-898-0 ex 2926 90 70  p(1) b
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (+) 150315-10-9

144740-54-5

n.p. ex 2935 90 90  p(1) b
Fipronil (+) 120068-37-3 n.p. ex 2933 19 90  p(1) b
Iprodione (+) 36734-19-7 253-178-9 ex 2933 21 00  p(1) b
Isoproturon (+) 34123-59-6 251-835-4 ex 2924 21 00  p(1) b
Linuron (+) 330-55-2 206-356-5 ex 2928 00 90  p(1) b
Maneb (+) 12427-38-2 235-654-8 ex 3824 99 93  p(1)-p(2) b-b
Orthosulfamuron (+) 213464-77-8 n.p. ex 2933 59 95  p(1) b
Picoxystrobin (+) 117428-22-5 n.p. ex 2933 39 99  p(1) b
Triasulfuron (+) 82097-50-5 n.p. ex 2935 90 90  p(1) b)»;
(2) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 è modificato come segue:

a) la voce «carbofuran» è soppressa;
b) la voce «triclorfon» è soppressa;
c) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica Numero CAS N. Einecs Codice NC (***) Categoria (*) Limitazione d'impiego (**)
«Amitrolo 61-82-5 200-521-5 ex 2933 99 80  p b
Beta-cipermetrina 65731-84-2 265-898-0 ex 2926 90 70  p b
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) 150315-10-9

144740-54-5

n.p. ex 2935 90 90  p b
Fipronil 120068-37-3 n.p. ex 2933 19 90  p sr
Iprodione 36734-19-7 253-178-9 ex 2933 21 00  p b
Isoproturon 34123-59-6 251-835-4 ex 2924 21 00  p sr
Linuron 330-55-2 206-356-5 ex 2928 00 90  p b
Maneb 12427-38-2 235-654-8 ex 3824 99 93  p b
Orthosulfamuron 213464-77-8 n.p. ex 2933 59 95  p b
Picoxistrobin 117428-22-5 n.p. ex 2933 39 99  p b
Triasulfuron 82097-50-5 n.p. ex 2935 90 90  p b)»;
(3) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 è modificato come segue:

a) la voce «composti di tributilstagno» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero CAS Codice SA

Sostanza pura (**)

Codice SA

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria
«Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: ex ex 2931.20  3808.59  Pesticida

Industriale»:

Ossido di tributilstagno 56-35-9 ex ex 2931.20 
Fluoruro di tributilstagno 1983-10-4 ex ex 2931.20 
Metacrilato di tributilstagno 2155-70-6 ex ex 2931.20 
Benzoato di tributilstagno 4342-36-3 ex ex 2931.20 
Cloruro di tributilstagno 1461-22-9 ex ex 2931.20 
Linoleato di tributilstagno 24124-25-2 ex ex 2931.20 
Naftenato di tributilstagno (#) 85409-17-2 ex ex 2931.20 
b) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica Numero/i CAS pertinente/i Codice SA

Sostanza pura (**)

Codice SA

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria
«Carbofurano 1563-66-2 ex ex 2932.99  3808.91 

3808.59 

Pesticida
Triclorfon 52-68-6 ex ex 2931.39  3808.91  Pesticida
Paraffine clorurate a catena corta 85535-84-8 ex ex 3824.99  Industriale».

 

ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 649/2012 è così modificato:

(1) nell'elenco della parte 1 è aggiunta la seguente voce:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)
«Paraffine clorurate a catena corta N. CE 287-476-5

N. CAS: 85535-84-8

Codice NC 3824 99 92 ».

(2) La parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

N. Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)
1 Saponi cosmetici contenenti mercurio Codici NC 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00 
2 Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % in peso CAS RN: 7439-97-6

N. CE 231-106-7

Codice NC 2805 40 

3 I seguenti composti del mercurio eccetto quando sono esportati per attività di ricerca di laboratorio o analisi di laboratorio:

Cinabro
Cloruro di mercurio (I) (Cl2Hg2);
Ossido di mercurio (II) (HgO);
Solfuro di mercurio (HgS).
CAS RN 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5

Numeri CE 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3

Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 

4 Tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, non contemplate alla voce 2 e tutti i composti del mercurio non contemplati alla voce 3, se l'esportazione di tale miscela o composto ha per obiettivo il recupero del mercurio metallico. Sono compresi:

Solfato di mercurio (I) (Hg2SO4, CAS RN 7783-36-0), tiocianato di mercurio (II), (Hg(SCN)2, CAS RN 592-85-8), ioduro di mercurio (I) (Hg2I2, CAS RN 15385-57-6)

Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 »

Note   [ + ]

1. GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60
2. Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).
3. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
4. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
5. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
6. Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
7. Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
8. Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome