Sostanze e miscele : novità per etichette e imballaggi

Modifiche anche per il testo unico della sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Novità per etichette e imballaggi di sostanze e miscele chimiche con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2016, n. 61 ,del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39. Il provvedimento, infatti, ha attuato la direttiva 2014/27/UE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di  allinearle  al regolamento (CE) n.  1272/2008 (cosiddetto CLP).

Nel mirino del legislatore soprattutto gli agenti biologici, ma anche alcune disposizioni del testo unico sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

A seguire il testo integrale del  decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di  allinearle  al
regolamento  (CE)  n.  1272/2008,  relativo   alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele.
(16G00047)

in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2016, n. 61

Vigente al: 29-3-2016



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2014/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo  di  allinearle  al
regolamento  (CE)  n.  1272/2008,  relativo   alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.   1272/2008,   relativo   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele (CLP), che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE  e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
  Visto il regolamento (UE) n.  453/2010  della  Commissione  del  20
maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n.  1907/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  registrazione,  la
valutazione  e  l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle  sostanze
chimiche (REACH);
  Visto il regolamento (UE) n.  830/2015  della  Commissione  del  28
maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n.  1907/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH) per quanto riguarda l'Allegato II;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e  della  direttiva  2001/60/CE
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro;
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  contenente  il
Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e della paternita', a  norma  dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
  Vista la legge 17 ottobre 1967, n.  977,  recante  disposizioni  in
materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016;
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e  dello
sviluppo economico;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli  allegati  XV,  XXIV,
XXVI  le  parole:  «preparati  pericolosi»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati
chimici» sono sostituite dalle  seguenti:  «miscele  chimiche»,  agli
articoli 223, 236, comma  4,  lettera  f),  e  all'allegato  XLII  la
parola:  «preparati»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «miscele»   e
all'articolo 236, comma 4, lettere a) e  b),  le  parole:  «preparati
cancerogeni o mutageni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «miscele
cancerogene o mutagene»;
    b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato»  e'  sostituita
dalla seguente: «miscela» e all'allegato XXVI le  parole:  «preparato
pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;
    c) all'articolo 222, comma  1,  lettera  b),  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
      "1) agenti chimici che soddisfano i criteri di  classificazione
come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo
per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali  agenti
chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;";
      2) il numero 2) e' soppresso;
      3) il numero 3) e' sostituito dal seguente:
      "3) agenti chimici che, pur  non  essendo  classificabili  come
pericolosi ai sensi del presente articolo,  lettera  b),  numero  1),
comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei  lavoratori  a
causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati  o  presenti  sul  luogo  di  lavoro,
compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un  valore  limite
di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;";
    d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b) le informazioni sulla salute  e  sicurezza  comunicate  dal
fornitore tramite la relativa  scheda  di  sicurezza  predisposta  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio;";
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4. Fermo restando quanto  previsto  dai  regolamenti  (CE)  n.
1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti  chimici  pericolosi
e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.";
    e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
      "d) accesso ad ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a
disposizione dal fornitore.";
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
      "4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte  le
informazioni concernenti gli agenti  chimici  pericolosi  prodotti  o
forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.";
    f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1 le parole "come molto tossici,  tossici,  nocivi,
sensibilizzanti,  corrosivi,  irritanti,   tossici   per   il   ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   come    tossici    acuti,    corrosivi,    irritanti,
sensibilizzanti, tossici per il  ciclo  riproduttivo  o  con  effetti
sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in
caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.";
    g)  all'articolo  234,  comma  1,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni:
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      "a) agente cancerogeno:
      1) una  sostanza  o  miscela  che  corrisponde  ai  criteri  di
classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1  B  di
cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio;
      2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato
XLII del presente decreto, nonche' sostanza o  miscela  liberate  nel
corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;";
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b) agente mutageno:
      1)  una  sostanza  o  miscela  corrispondente  ai  criteri   di
classificazione  come  agente  mutageno  di  cellule   germinali   di
categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008.";
    h) all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
      1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» e'
soppresso;
      2) e'  aggiunta  la  seguente  nota  collegata  al  segnale  di
avvertimento «Pericolo generico»: «Questo  cartello  di  avvertimento
non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le
sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei  casi  in
cui il cartello di  avvertimento  e'  utilizzato  conformemente  alla
presente sezione per  indicare  i  depositi  di  sostanze  o  miscele
pericolose»;
    i) all'allegato XXVI:
      1) la sezione 1 e' sostituita dalla seguente:
      "1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro  e  contenenti
sostanze o miscele  classificate  come  pericolose  conformemente  ai
criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo
per la salute  in  conformita'  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
nonche' i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze
o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a  contenere
o a trasportare tali sostanze  o  miscele  pericolose  devono  essere
etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo  in  conformita'
di tale regolamento.
      Il primo comma non si  applica  ai  recipienti  utilizzati  sui
luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il  cui  contenuto
cambia frequentemente, a condizione  che  si  prendano  provvedimenti
alternativi idonei, in particolare  azioni  di  informazione  e/o  di
formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
      L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere:
        - sostituita da cartelli di avvertimento di cui  all'allegato
XXV che riportino lo stesso pittogramma  o  simbolo;  se  non  esiste
alcun  cartello  di  avvertimento  equivalente  nella   sezione   3.2
dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il  pertinente  pittogramma
di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
        - completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o  la
formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi
connessi;
        - completata o sostituita, per quanto riguarda  il  trasporto
di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano  applicabili
in  tutta  l'Unione  per  il  trasporto   di   sostanze   o   miscele
pericolose.";
      2) la sezione 5 e' sostituita dalla seguente:
      "5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono  essere
segnalati con un cartello di avvertimento appropriato,  conformemente
all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1  del
presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi
imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
      Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente  nella
sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia  dalle  sostanze
chimiche o  miscele  pericolose,  occorre  utilizzare  il  pertinente
pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del  regolamento  (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio.  I  cartelli  o
l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo  il  caso,  nei
pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al  locale
di magazzinaggio.".
                               Art. 2
       Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato  C,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla sezione A:
      1) il punto 2 e' sostituito dal seguente:
      "2. Agenti biologici
      Agenti biologici dei gruppi di  rischio  2,  3  e  4  ai  sensi
dell'articolo 268, nonche' dell'Allegato XLVI del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti  o
le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la  salute
delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino nell'Allegato
B della presente legge.";
      2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
      2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      "a)  sostanze  e  miscele   che   soddisfano   i   criteri   di
classificazione del regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio in  una  o  piu'  delle  seguenti  classi  di
pericolo e categorie di  pericolo  con  una  o  piu'  delle  seguenti
indicazioni di pericolo, sempreche' non figurino ancora nell'Allegato
B della presente legge:
        - mutagenicita' sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o
2 (H340, H341),
        - cancerogenicita', categorie 1 A, 1  B  o  2  (H350,  H350i,
H351),
        - tossicita' per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la
categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento  o  attraverso
di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df,  H361,  H361d,  H361fd,
H362),
        - tossicita' specifica per organi bersaglio dopo  esposizione
singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";
      2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;";
    b) la sezione B e' sostituita dalla seguente:
      "B. Processi
      Processi  industriali  che  figurano  nell'allegato  XLII   del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".
                               Art. 3
            Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977

  1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, allegato I,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) alla sezione I sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il punto 2 e' sostituito dal seguente:
      "2. Agenti biologici:
      a) agenti biologici dei gruppi  di  rischio  3  e  4  ai  sensi
dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";
      2) il punto 3 e' sostituito dal seguente:
      "3. Agenti chimici:
      a)  sostanze  e   miscele   che   soddisfano   i   criteri   di
classificazione del regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio in  una  o  piu'  delle  seguenti  classi  di
pericolo e categorie di  pericolo  con  una  o  piu'  delle  seguenti
indicazioni di pericolo:
        - tossicita' acuta, categorie 1, 2 o  3  (H300,  H310,  H330,
H301, H311, H331);
        - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
        - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
        - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
        - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
        - esplosivi, categoria  "esplosivo  instabile",  o  esplosivi
delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  1.5  (H200,  H201,  H202,  H203,
H204, H205);
        - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240,
H241, H242);
        - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
        - tossicita' specifica per organi bersaglio dopo  esposizione
singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
        - tossicita' specifica per organi bersaglio dopo  esposizione
ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
        - sensibilizzazione  delle  vie  respiratorie,  categoria  1,
sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
        - sensibilizzazione della pelle, categoria 1,  sottocategorie
1 A o 1B (H317);
        - cancerogenicita', categorie 1 A, 1  B  o  2  (H350,  H350i,
H351);
        - mutagenicita' sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o
2 (H340, H341);
        - tossicita' per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B  (H360,
H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
      b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
      c) piombo e composti;
      d) amianto.";
    b) alla sezione II, il punto 1) e' sostituito dal seguente:
      "1) Processi e lavori di  cui  all'allegato  XLII  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".
                               Art. 4
                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  ai  compiti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi  della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Allegati

D.Lgs. n. 39/2016

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