Terre e rocce da scavo: novità dalla Cassazione sul regime derogatorio

Ai fini dell'applicazione della disciplina delle terre e rocce da scavo dell' articolo 186, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve trattarsi di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale.

Terre e rocce da scavo: novità dalla Cassazione sul regime derogatorio

Massima

Ai fini dell'applicazione della disciplina delle terre e rocce da scavo dell' articolo 186, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve trattarsi di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale. Non rientrano in tale fattispecie i materiali di altra natura, come quello proveniente da demolizione, in quanto avente per oggetto un manufatto costituito dall'uomo e deve essere pertanto ricompreso nell'ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre una specifica autorizzazione (Corte di Cassazione penale, sez. III, 6 aprile 2011, n. 13717, Pres. Ferrua - Est. Grillo - P.M. D'Ambrosio - Ric. Ro. Ma)

 

Corte di Cassazione penale, sez. III, 6 aprile 2011, sentenza n. 13717

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

(omissis)

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ro. Ma., nato a (omissis);

avverso la sentenza emessa il 9 luglio 2009 dal Tribunale di Cremona;

udita nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Cremona del 9 luglio 2009, Ro. Ma., imputato, unitamente a Ca. Gi. (non ricorrente) e Ba. Gi. (poi assolto) del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 (attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione) [fatto commesso in (omissis)] veniva ritenuto colpevole del detto reato e - previa riqualificazione della condotta nel reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) - condannato alla pena, interamente condonata, di euro 6.000,00 di ammenda oltre spese.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo in via preliminare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione disciplinata dalla previgente normativa di cui all'articolo 157 c.p. ante Legge n. 205 del 2005.

Ha poi dedotto erronea applicazione della legge penale in quanto la condotta posta in essere non integrerebbe il fatto così come contestato (vale a dire smaltimento di rifiuti), ma il deposito mediante reinterro di terre e rocce da scavo assoggettate allo speciale regime previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 185 utilizzabile secondo le speciali procedure previste dal medesimo articolo e nel caso in esame scrupolosamente osservate.

Ha ancora lamentato la violazione della legge processuale penale (articolo 507 c.p.p.) in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva da parte del Tribunale.

Ha, infine, dedotto la contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'avvenuto smaltimento di rifiuti in realtà smentito - o comunque non chiaro - dalla documentazione fotografica e dalle prove dichiarative in atti.

Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso.

All'imputato é stato fatto carico in concorso con Ba. Gi. nella qualità di procuratore legale della ditta Fi. Le. proprietaria del terreno e con Ca. Gi., nelle rispettive qualità di esecutori materiali, di avere effettuato uno smaltimento di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale inerte depositandoli in area contraddistinta dai mappali 428-430 fg. 12 NCT del Comune di San Giovanni in Croce, in carenza della prevista autorizzazione.

Ritiene la Corte di dover prioritariamente esaminare i motivi di ricorso che, in relazione al loro contenuto (motivo sub 4) implicano una valutazione sul fatto preclusa in sede di legittimità, posto che mirano ad una c.d. ricostruzione alternativa della vicenda oggetto del giudizio basata su una diversa lettura di reperti fotografici e di testimonianze rese in merito alle condotte poste in essere dagli imputati.

Quanto al motivo sub 3) consistente nella mancata assunzione di una prova decisiva (il riferimento é alla mancata assunzione del teste VI. Lu. il quale avrebbe potuto chiarire qualità e quantità del materiale trasportato) oltre a rilevare dal contenuto della sentenza che le generalità del teste sono rimaste nell'ombra (in sentenza si parla di lavori commissionati da un tale Vi. ), va ricordato che detta censura può essere dedotta in sede di legittimità solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'articolo 495 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che il relativo motivo di ricorso non potrà essere invocato nel caso in cui - come nella specie - il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito rivolto al giudice ad avvalersi dei poteri integrativi previsti dall'articolo 507 c.p.p. che il giudice ha ritenuto poi di non esercitare in relazione alla ritenuta non necessità della c.d. "prova integrativa" (Cass. Sez. 6 5.8.2003 n. 33105 rv. 226534).

Quanto, poi, al motivo sub 2 (afferente ad una diversa condotta, consistita, a detta del ricorrente, nel trasporto di terre e rocce da scavo escluse dal novero dei rifiuti e qualificabili - secondo le indicazioni difensive - come sottoprodotti da utilizzare per reinterri riempimenti o rimodellazioni in costanza di determinate condizioni, si tratta di motivo che proprio sulla base di quanto argomentato nella sentenza impugnata, si profila anch'esso all'evidenza infondato.

Si legge in sentenza a pag. 1 che il materiale manovrato dalla macchina operatrice per il livellamento del terreno era costituito - sulla base delle fotografie in atti (fotografie che figurano inserite all'interno della stessa sentenza formandone parte integrante in quanto riportate a stampa a colori) - era costituito da materiale vario disposto in cumuli e composto da detriti di varia natura provenienti da demolizioni in prevalenza calcinacci anche di notevoli dimensioni e parti di cemento.

Perché possa parlarsi di terre e rocce da scavo assoggettate a speciale regime derogatorio dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 186), deve trattarsi di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale, mentre é evidente che materiale di altra natura (come quello proveniente da demolizione) in quanto avente per oggetto un manufatto costituito dall'uomo - e dunque non naturale - va ricompresso nell'ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre una specifica autorizzazione nella specie mai posseduta (Cass. Sez. 3, 12.6.2008 n. 37280).

Nel caso in esame il Tribunale ha correttamente ritenuto che si trattasse di materiale di natura del tutto diversa dalle terre e/o rocce da scavo: ciò argomentando sulla base di quanto dimostrato in modo inequivocabile dalle fotografie di cui sopra, sicché é palese l'infondatezza del motivo.

Stante la manifesta infondatezza dei motivi sub 2), 3) e 4) non può trovare ingresso nemmeno il motivo sub 1) proposto dal ricorrente in via preliminare e riguardante l'estinzione del reato per decorso del tempo.

Premesso che la prescrizione contemplata dall'articolo 157 c.p. ante-riforma, prevede la maturazione del termine per i reati di natura contravvenzionale punibili con pena alternativa (o congiunta) detentiva e pecuniaria e dato atto che il termine in parola - nel caso di specie - sarebbe maturato il 25 febbraio 2010, vale a dire dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la manifesta infondatezza degli altri motivi di ricorso preclude la possibilità di dichiarare il reato estinto per prescrizione, prevalendo la declaratoria di inammissibilità su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (v. da ultimo Cass. S.U. 21.12.2000 n. 32).

Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - equitativamente calcolata in euro 1.000,00 - non potendosi escludere che il ricorrente non sia versato in colpa nel dare causa alla inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Commento

a cura di Andrea Farì, Studio Legale Ambientalex

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione fissa un criterio interpretativo rilevante per l'inquadramento delle terre e rocce da scavo disciplinate dall'art. 186, D.Lgs. n. 152/2006.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Cremona per aver svolto «attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione». Il giudice di prime cure aveva stabilito che «il materiale manovrato dalla macchina operatrice per il livellamento del terreno era costituito - sulla base delle fotografie in atti (fotografie che figurano inserite all'interno della stessa sentenza formandone parte integrante in quanto riportate a stampa a colori) - da materiale vario disposto in cumuli e composto da detriti di varia natura provenienti da demolizioni in prevalenza calcinacci anche di notevoli dimensioni e parti di cemento». Con il ricorso dinanzi alla Suprema Corte, il ricorrente ha richiesto la riforma della pronuncia di primo grado asserendo che i materiali depositati e reinterrati, oggetto della sentenza, non fossero rifiuti, bensì rientrassero nel novero delle terre e rocce da scavo disciplinate dall'art. 186, D.Lgs. n. 152/2006.

La Corte ha rigettato questa ricostruzione, ritenendo che «perché possa parlarsi di terre e rocce da scavo assoggettate a speciale regime derogatorio dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 186, deve trattarsi di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale, mentre é evidente che materiale di altra natura (come quello proveniente da demolizione) in quanto avente per oggetto un manufatto costituito dall'uomo - e dunque non naturale - va ricompresso nell'ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre una specifica autorizzazione nella specie mai posseduta».

Il quadro normativo e giurisprudenziale

La sentenza in commento si inserisce in un quadro complesso di regolazione normativa relativa alle terre e rocce da scavo e ai materiali derivanti da demolizione o costruzione. Senza, in questa sede, ripercorrere tutte le tappe normative che hanno condotto alla disciplina attualmente vigente, si consideri che le disposizioni che oggi regolano la gestione e l'inquadramento di questi materiali è contenuta nei suoi tratti essenziali nella Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006.

Queste disposizioni sono state oggetto di una profonda revisione a opera del D.Lgs. n. 205/2010, che ha attuato in Italia la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

L'art. 186, comma 1, prevede che «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati» purchè siano gestite e utilizzate secondo i criteri stabiliti dalla medesima disposizione.

L'articolo 185 appena richiamato, disciplinando le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, prevede espressamente che non sono rifiuti il «suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato» [art. 185, comma 1, lettera c)], mentre, qualora gli stessi materiali siano utilizzati in siti «diversi da quelli in cui sono stati escavati», non sussiste una vera e propria ipotesi di esclusione, e il comma 4 prevede che debbano «essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter». Quest'ultima disposizione impone, pertanto, che dapprima si debba valutare se vi sia stata l'intenzione da parte del detentore di disfarsi di questo materiale, nel qual caso è un rifiuto (art. 183), qualora non ci sia stata questa volontà, occorre procedere con la verifica dei requisiti richiesti per il sottoprodotto (184-bis), in assenza di esito positivo, il materiale deve essere considerato rifiuto, ma potrà contestualmente essere ritenuto cessato da tale qualifica se fossero verificati tutti i requisiti dell'art. 184-ter.

Parallelamente a queste disposizioni, l'art. 184, comma 3, lettera b), dispone che siano considerati rifiuti speciali «i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis».

In questo quadro normativo è necessario, tuttavia, considerare che l'art. 39, D.Lgs. n. 205/2010, al comma 4, dispone l'abrogazione proprio dell'art. 186 sulle terre e rocce da scavo a partire dalla data di entrata in vigore di un decreto ministeriale, emanato ai sensi dell'art 184-bis, che stabilisca criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché questo materiale sia qualificato sottoprodotto e non rifiuto. Infatti, l'art. 184-bis, comma 1, stabilisce che sono sottoprodotti, e non rifiuti, le sostanze e oggetti che rispettino contemporaneamente i requisiti ivi stabiliti:«a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana». Il comma 2 del medesimo art. 184-bis , invece, prevede che, con decreto del Ministro dell'Ambiente, «possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

Appurata la complessità e la stretta connessione tra le disposizioni suesposte, è doveroso segnalare che, prima del rinnovato quadro normativo operato alla fine del 2010, la giurisprudenza aveva avuto modo di delineare in più occasioni i confini della disciplina delle terre e rocce da scavo, conformemente a quanto disposto dalla sentenza in commento. In particolare, ex multis, possono essere ricordate Corte di Cassazione, sez. III penale, 22 novembre 2010, n. 41015, in cui si evidenziava come «le terre e rocce da scavo devono essere distinte dai materiali di risulta da demolizione, in quanto mentre lo scavo ha per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall'uomo» (richiamando, sul punto, anche la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 12 giugno 2008, n. 37280) e che «i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero» (conformemente anche alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 15 giugno 2006, n. 33882).

Considerazioni

Dalla breve rassegna normativa appena descritta, occorre valutare se e in che modo la lettura congiunta delle disposizioni modificate in seguito all'intervento operato con il D.Lgs. n. 205/2010, consenta una considerazione "evoluta" della collocazione dei materiali inerti oggetto della sentenza rispetto alla disciplina dei rifiuti.

Appare chiaro, infatti, che l'analisi sulla corretta applicazione e interpretazione dell'ambito di applicazione dell'art. 186 deve ora, comunque, essere posizionata all'interno del rinnovato quadro normativo. In particolare, occorre chiarire il rapporto di queste norme (artt. 185 e 186) con la nozione di sottoprodotto dell'art. 184-bis.

L'iter logico che il quadro normativo impone in seguito alla nuova - e ampia - nozione di sottoprodotto, conduce, dinanzi a una sostanza o materiale, dapprima a valutare se esso rientri in una delle fattispecie di esclusione ex lege dalla disciplina dei rifiuti. Non v'è dubbio che rispetto alle fattispecie dell'art. 185, il requisito dello "stato naturale" in cui deve trovarsi il materiale escavato appare tanto centrale quanto di difficile interpretazione.

Verificata l'eventuale impossibilità di applicare l'art. 185, il passaggio successivo deve tuttavia consistere nella verifica della sussistenza dei requisiti del sottoprodotto di cui all'art. 184-bis.

In questo contesto, la normativa del D.Lgs. 205/2010, nel disporre che l'art. 186, sarà abrogato dal decreto sui sottoprodotti per le terre adottato ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2, chiarisce ancora una volta che la disciplina delle terre e rocce da scavo è una specificazione, per una tipologia di materiali, dei requisiti del sottoprodotto.

Rispetto all'art. 184-bis, quindi, la disciplina del terre e rocce da scavo è una specificazione per individuare, per questa tipologia di materiale, a quali condizioni non sia da considerare rifiuto. Tale disciplina sarà sostituita da nuovi e rinnovati criteri con le medesime finalità adottati in attuazione della nozione di sottoprodotto (184-bis). La permanenza in vigore di questo articolo 186, infatti, come si evince dai lavori preparatori del D.Lgs. n. 205/2010, è stata funzionale a garantire, nelle more dell'adozione del decreto ex art. 184-bis, la presenza nell'ordinamento di regole specifiche di utilizzo dei materiali in un settore così delicato, onde evitare il rischio generato dall'incertezza di un vuoto normativo in attesa dei nuovi criteri.

Per l'applicazione dell'art. 186, correttamente, la giurisprudenza ha posto l'accento sulla necessità che si trattasse di residui derivati da attività di scavo, escludendo, pertanto, l'attività di demolizione. Nel caso di specie, da quanto si evince dalla ricostruzione contenuta nella sentenza, per questo profilo appare, quindi, corretta la ricostruzione della Corte.

Quanto, invece, alla precisazione operata dalla Cassazione, secondo cui «materiale di altra natura (come quello proveniente da demolizione) in quanto avente per oggetto un manufatto costituito dall'uomo - e dunque non naturale - va ricompresso nell'ambito dei rifiuti» occorre specificare alcune considerazioni.

Il requisito dello «stato naturale» appare centrale, come sopra esposto, nell'art. 185 che disciplina le esclusioni ex lege; non altrettanto pare potersi considerare riguardo all'art. 186. In quest'ultima disposizione, infatti, posta la necessità che si tratti di materiali derivanti da attività di scavo, la valutazione riguardo la natura del materiale stesso assume rilievo solo qualora si ritenga che sia un elemento decisivo per la verifica della sussistenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa, tra le quali, a differenza di quanto fatto per l'art. 185, il legislatore non ha inserito il richiamo espresso alla necessità che si tratti di materiali "allo stato naturale". In sostanza, nell'ambito dell'art. 186, l'accento posto sull'asserita impossibilità che il materiale in argomento sia rappresentato da «un manufatto costituito dall'uomo» appare quantomeno di dubbia centralità; ciò non solo sotto un profilo letterale della norma, ma anche - e soprattutto - sotto profili pratici. Il citato criterio comporterebbe l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 186 ai lavori, ad esempio, sui rilevati di terra, costruiti dall'uomo, evidenziando così le difficoltà che l'assunzione di questo criterio nell'ambito dell'art. 186 comporterebbe.

Ne deriva che, per un verso, non pare in astratto possibile escludere che materiale escavato, di provenienza non esclusivamente "naturale", sia idoneo a corrispondere ai requisiti dell'art. 186, o del decreto che dovrà sostituirlo.

Per altro verso - ed è questo l'aspetto che la sentenza omette di considerare con la dovuta rilevanza - anche qualora si intendesse escludere il materiale "non naturale" dall'ambito di applicazione anche dell'art. 186, esso potrebbe, comunque, essere "esonerato" dall'applicazione della disciplina sui rifiuti se corrisponde ai requisiti del sottoprodotto dell'art. 184-bis. Ciò si evince dall'art. 184, comma 3, lettera b), che rinvia proprio, al fine di escludere questi materiali dal novero dei rifiuti speciali, alla verifica di applicabilità della nozione di sottoprodotto.

Il rilievo da attribuire al requisito della provenienza da pregresse attività umane appare, quindi, da riposizionare all'interno del quadro normativo vigente, ponendosi con differente valore e intensità a seconda che serva per valutare l'esclusione ex art. 185, ex art. 186 o ex art. 184-bis.

Quale esempio problematico cui la produzione normativa dovrà dare risposte nell'immediato futuro, si consideri, infine, per la stretta attinenza con l'oggetto della sentenza in commento, l'esempio dei cosiddetti materiali di riporto. Si tratta dei materiali di origine non naturale il cui utilizzo è disciplinato dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 recante «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni». L'indicazione contenuta all'art. 184, comma 3, lettera b), lascia spazio proprio all'interpretazione che conduce a ritenere applicabile anche a questi materiali i criteri del sottoprodotto contenuti all'art. 184-bis.

Con riferimento a quest'ultimo, peraltro, appare opportuno notare che, se per un verso è vero che la disciplina specifica per singole tipologie di materiali e sostanze potrà essere dettata dai decreti ministeriali di attuazione - e se parimenti è vero che per le terre e rocce da scavo l'art. 39, D.Lgs. n. 205/2010, fino all'adozione del relativo decreto continua a essere applicabile l'art. 186 - per tutte le altre tipologie di materiali e sostanze, i criteri dell'art. 184-bis, sono già pienamente vigenti e operanti.

L'art. 184-bis, comma 2 , D.Lgs. n. 152/2006, prevede che «sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria». Infatti, l'adozione dei decreti di attuazione è indicata dalla norma come una mera facoltà e non un obbligo, in capo allo Stato. Si noti che questa specificazione emerge con chiarezza anche rispetto al successivo art. 184-ter, che prevede, invece, in tema di end of waste la necessità dell'adozione dei criteri tecnici.

Ne deriva che la disciplina del sottoprodotto, contenuta nel comma 1 dell'art. 184-bis, deve ritenersi autosufficiente e immediatamente applicabile.

Conclusioni

In conclusione, se la sentenza in commento appare di per sè corretta nel confermare il discrimine tra attività di scavo e attività di demolizione al fine di identificare correttamente, per l'applicazione dell'art. 186, i materiali oggetto di queste attività, allo stesso tempo l'accento posto sulla necessità che tale materiale sia "allo stato naturale" deve essere circoscritto alle sole fattispecie normative in cui esso è determinante, mentre non assume rilievo nell'applicazione di altre fattispecie, parimenti idonee a legittimare l'esclusione di alcuni materiali dal novero dei rifiuti, quale, su tutte, quella del sottoprodotto.

A testimonianza ulteriore dell'attualità della tematica appena esposta, peraltro, si consideri che la Camera dei Deputati ha di recente (26 luglio 2011) approvato un ordine del giorno (n. 9/4059-AR/40) che impegna il Governo «a presentare una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di chiarire che nel più ampio concetto di «terreno», suolo e sottosuolo deve ricomprendersi anche la matrice materiale di riporto, sia quando detta matrice non sia contaminata e, una volta escavata, venga utilizzata nel medesimo sito, sia quando sia contaminata ma non venga escavata, rimanendo in situ, sia - infine - quando una volta escavata se ne debba valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata escavata».

Appare, inoltre, utile sottolineare un ulteriore possibile campo di indagine dell'immediato futuro, volto a ponderare gli spazi possibili per applicare al materiale da demolizione, anche qualora fosse considerato rifiuto, l'art. 184-ter, ovvero verificare se si tratti di un materiale per il quale, se sussistenti i requisiti indicati dalla norma, la qualifica di rifiuto possa cessare ("end of waste").

Si tratta di aspetti di non poco conto di cui il legislatore dovrà tener conto nell'attuazione e implementazione della disciplina dei rifiuti.

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