Trasporto merci pericolose: recepiti l’Adr e il Rid 2019

In vigore la direttiva (Ue) n. 2018/1846, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico

Recepiti nella legislazione nazionale l'Adr e il Rid 2019, ovvero i regolamenti comunitari per il trasporto di merci pericolose su strada e su ferrovia, unitamente all' Adn, che riguarda le vie di navigazione interna. È quanto ha disposto il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2019) che ha recepito la direttiva (Ue) n. 2018/1846  che ha modificato gli allegati della direttiva n. 2008/68/Ce, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019 

Recepimento della  direttiva (UE)  n.  2018/1846 che  modifica  gli
allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine
di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. (19A02238)

 

in Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2019, n. 81

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista  la direttiva  2008/68/UE  del Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 24 settembre 2008, relativa  al trasporto  interno  di

merci pericolose, recepita con  il decreto  legislativo  27 gennaio

2010, n. 35;

Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione  del  2  settembre

2010, che adegua per la  prima  volta al  progresso  scientifico e

tecnico gli allegati della  direttiva 2008/68/CE,  recepita  con  il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  3  gennaio

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;

Vista la direttiva 2012/45/UE  della  Commissione del  3  dicembre

2012, che adegua per la seconda  volta al  progresso  scientifico e

tecnico gli allegati della  direttiva 2008/68/UE,  recepita  con  il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21  gennaio

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;

Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del  21  novembre

2014, che adegua per la  terza  volta al  progresso  scientifico e

tecnico gli allegati della  direttiva 2008/68/CE,  recepita  con  il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16  gennaio

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;

Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16  dicembre

2016, che adegua per la  quarta volta  al  progresso scientifico  e

tecnico gli allegati della  direttiva 2008/68/CE,  recepita  con  il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  12  maggio

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;

Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione  del  31 gennaio

2018, che adegua al progresso  scientifico e  tecnico  gli allegati

della direttiva 2008/68/CE, recepita  con il  decreto  del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;

Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23  novembre

2018,  che  modifica gli  allegati   della  direttiva   2008/68/CE,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del  26

novembre 2018;

Visto il decreto legislativo  30  aprile 1992,  n.  285, recante:

«Nuovo codice  della   strada»  e   successive   modificazioni   ed

integrazioni, e, in particolare, l'art. 229  che delega  i  Ministri

della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite,

le direttive comunitarie concernenti le  materie disciplinate  dallo

stesso codice;

Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n.  35

del 2010, rimette all'amministrazione il recepimento delle  direttive

comunitarie, concernenti l'adeguamento  al progresso  scientifico  e

tecnico della materia del trasporto di merci  pericolose su  strada,

recanti modifiche degli allegati A e B  dell'ADR, dell'allegato  del

RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti  allegati

all'ADN;

Ritenuto   opportuno  trasporre   nell'ordinamento   interno   le

disposizioni della direttiva 2018/1846/UE;

A d o t t a

il seguente decreto:

                               Art. 1

            Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo

                       27 gennaio 2010, n. 35

  1. Le lettere a),b) e  c)  dell'art. 3,  comma  2 del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal

1° gennaio 2019, restando inteso che  i termini  "parte  contraente"

sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;

  1. b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF,

applicabile con effetto dal 1° gennaio 2019, restando  inteso  che  i

termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato

membro", se del caso;

  1. c) nei regolamenti allegati all'ADN,  applicabili con  effetto  a

decorrere dal 1° gennaio 2019, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed  h)

e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'

sostituito con "Stato membro", se del caso».

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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