Tutela ambientale: trasferite alcune funzioni ad Ispra

Passaggio di testimone su compiti di avvalimento, consultive e di supporto alle competenti strutture dello stesso dicastero

In materia di tutela ambientale si registra un passaggio di funzioni dal ministero dell'Ambiente a Ispra con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018, n. 122). In particolare, si tratta di funzioni:

  • di avvalimento e consultive;
  • di supporto alle competenti strutture dello stesso dicastero di cui agli articoli 3,4 e 5 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

Di seguito il testo del D.M. 1° marzo 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2018 

Trasferimento  di  talune  funzioni  all'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (18A03691)


             in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018, n. 122


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto l'art. 28, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge 28 giugno 2016,  n.

132, alla stregua del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare sono individuate  le  funzioni

degli  organismi  collegiali  gia'  operanti  presso   il   Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  cui

all'art. 12, comma 20,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e

successive modificazioni, trasferite all'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale,  che  ne  assicura  l'adempimento

nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'art. 2, comma 6,

del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 10 luglio 2014, n. 142»;

  Visto l'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.

248;

  Visti gli articoli 28 e 68, comma 2, del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133;

  Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.

90;

  Visto l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 27 febbraio 2012;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10

luglio 2014, n. 142,  ed  in  particolare  l'art.  2,  comma  6,  che

statuisce che «il Ministro si avvale, per i compiti  istituzionali  e

le  attivita'  tecnico-scientifiche  e  di  controllo  ambientale  di

interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione  e  la

ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'art. 28  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133»;

                              Decreta:

                               Art. 1
                       Trasferimento di funzioni

  1. Ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  28,  comma  2-bis  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  sono  trasferite  all'Istituto

Superiore per la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale  (ISPRA)  le

funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  cui

all'art. 12, comma 20,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,

elencate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del

presente decreto.

  2. Le predette funzioni sono esercitate in conformita' all'art.  2,

comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10

luglio 2014, n. 142.

  Il presente decreto  entra  in  vigore  decorsi  120  giorni  dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato A

                                    (Funzioni trasferite ad ISPRA)

    1. Funzioni di avvalimento, consultive e di supporto  di  cui  al

decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  224,  gia'  esercitate  dalla

Commissione interministeriale di valutazione a favore  dell'Autorita'

nazionale competente ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto e,  in

particolare:

    I. elaborazione di pareri sulle notifiche e sulle informazioni di

cui agli articoli 8, 11, 16 e 20, ai sensi dell'art. 6, comma  1,  ed

in particolare:

      a. verifica della conformita' alle disposizioni del decreto del

contenuto di dette notifiche e informazioni;

      b.  disamina  di   qualsiasi   osservazione   sulle   notifiche

eventualmente presentata dalle autorita' competenti degli altri Stati

membri e dal pubblico;

      c. valutazione dei rischi dell'emissione per la  salute  umana,

animale e per l'ambiente;

      d. disamina delle informazioni  del  notificante  di  cui  agli

articoli 8, 11, 16 e 20 e promozione, ove ritenuto necessario,  della

richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita' e  al  Comitato

nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del

Consiglio dei ministri;

      e. consultazione, se ritenuta necessaria, delle parti  sociali,

del pubblico e di  ogni  altro  soggetto  interessato,  ivi  compresi

eventuali  comitati  scientifici  ed   etici,   sia   nazionali   che

dell'Unione europea;

      f. redazione di proprie  conclusioni,  ai  sensi  dell'art.  9,

comma 2, e, nei casi previsti, della relazione di valutazione di  cui

agli articoli 17 e 20;

    II. esame delle relazioni di  valutazione  e  delle  informazioni

relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di OGM

provenienti dalle autorita' competenti degli  altri  Stati  membri  e

dalla  Commissione  europea  e  trasmesse   all'autorita'   nazionale

competente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento  e  del

Consiglio del 12 marzo  2001,  in  applicazione  di  quanto  disposto

dall'art. 6, comma 2 richiedendo se del caso  ulteriori  informazioni

ed esprimendo il proprio parere  sulla  base  della  valutazione  dei

rischi dell'emissione;

    III. elaborazione dei pareri di cui all'art. 5, comma 2,  lettere

b) e d);

    IV. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2

ai sensi dell'art. 5, comma 3;

    V. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art.  2

ai sensi dell'art. 5, comma 4;

    VI.   elaborazione   e   trasmissione   all'Autorita'   nazionale

competente  di  cui  all'art.  2  della  proposta  di  relazione   di

valutazione di cui all'art. 17, comma 2, 20 comma 4 e 23 comma 4;

    VII. valutazione  dei  rischi  per  l'ambiente  presentati  dalle

sostanze e dai preparati medicinali di cui all'art. 7, comma 1;

    VIII.  elaborazione  del  parere  nell'ambito   delle   procedure

differenziate o semplificate di cui all'art. 10;

    IX. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2

ai sensi dell'art. 19, comma 1;

    X. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art.  2

per le attivita' di cui all'art. 22, comma 2;

    XI. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2

per le attivita' di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo

8 luglio 2003, n. 224.

    2. Funzioni di supporto alle competenti strutture  del  Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   gia'

esercitate dalla Segreteria tecnica per la protezione della natura ai

sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14

maggio 2007, n. 90, in materia di:

      I. istituzione e aggiornamento delle aree protette terrestri;

      II. adozione del programma per le aree  protette  terrestri  di

rilievo internazionale e nazionale;

      III. approvazione dell'elenco  ufficiale  delle  aree  naturali

protette;

      IV. gestione, funzionamento e progettazione degli interventi da

realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle  aree  protette

terrestri.

    3. Funzioni di supporto alle competenti strutture  del  Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   gia'

esercitate dalla Segreteria tecnica per  la  tutela  del  mare  e  la

navigazione  sostenibile  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 in materia di:

      I.    istruttoria    preliminare    per     l'istituzione     e

all'aggiornamento delle aree protette marine;

      II.  gestione,  funzionamento   nonche'   progettazione   degli

interventi da realizzare, anche con finanziamenti  comunitari,  nelle

aree protette marine;

      III. prevenzione e mitigazione  degli  impatti  prodotti  dalla

navigazione e dal  trasporto  marittimi  sugli  ecosistemi  marini  e

costieri e alle politiche nazionali ed internazionali,  per  standard

normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili

in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.

    4. Funzioni di supporto alle competenti strutture  del  Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   gia'

esercitate dalla Segreteria tecnica per la qualita' della vita di cui

all'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  maggio

2007, n. 90, al fine di:

    I. migliorare, incrementare ed adeguare  agli  standard  europei,

alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori  pratiche

ambientali gli interventi in materia di tutela delle  acque  interne,

di rifiuti e di bonifica dei siti  inquinati,  nonche'  di  aumentare

l'efficienza  di  detti  interventi  anche  sotto  il  profilo  della

capacita' di  utilizzare  le  risorse  derivanti  da  cofinanziamenti

dell'Unione europea.

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