Veicoli elettrici: gli adempimenti per le infrastrutture di ricarica

Nel D.M. 3 agosto 2017 definiti anche il documento di inquadramento del progetto e la relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica

Con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017 sono state messe a fuoco le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Nell'allegato sono definiti i dettagli dei seguenti documenti:

  • documento di inquadramento del progetto;
  • progetto tecnico;
  • relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica;
  • richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente.

A seguire il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017 


Individuazione  delle  dichiarazioni,  attestazioni,   asseverazioni,

nonche'  degli  elaborati  tecnici  da  presentare  a  corredo  della

segnalazione certificata di inizio  attivita'  per  la  realizzazione

delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. (17A08289)


            in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2017, n. 290



                        IL DIRETTORE GENERALE

          per lo sviluppo del territorio, la programmazione

                    ed i progetti internazionali

         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                           di concerto con

                        IL DIRETTORE GENERALE

                      per il clima e l'energia

                     del Ministero dell'ambiente

              e della tutela del territorio e del mare


  Visto il «Pacchetto Clima ed Energia» (c.d. Strategia 20-20-20) del

Consiglio europeo del dicembre 2008, che impegna i  Paesi  firmatari,

entro il 2020, a ridurre i gas serra del 20% rispetto alla soglia del

2005, a ridurre i consumi finali di energia del 20%, e  ad  aumentare

al 20% la quota europea di consumi da fonti rinnovabili;

  Vista la decisione 406/2009/CE del 23 aprile 2009  (c.d.  Decisione

Effort Sharing), che, nel ripartire tra gli Stati membri lo sforzo di

riduzione delle emissioni europee  dei  gas  serra  nei  settori  non

coperti dal sistema di scambio di quote di  emissione  (EU  ETS),  in

attuazione del Pacchetto clima ed energia, ha  attribuito  all'Italia

l'impegno di ridurre entro il 2020 le  emissioni  di  gas  serra  nel

settore dei trasporti del 13% rispetto ai livelli del 2005;

  Vista la direttiva 2009/28/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento

europeo e del Consiglio «sulla promozione  dell'uso  dell'energia  da

fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle

direttive  2001/77/CE  e  2003/30/CE»,  che  include  l'utilizzo  nei

trasporti  di  energia  proveniente  da  fonti  rinnovabili  tra  gli

strumenti piu' efficaci con cui la  Comunita'  puo'  ridurre  la  sua

dipendenza dalle importazioni di petrolio nel settore;

  Vista la direttiva 2009/33/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento

europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti  e

a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre

le emissioni di gas a  effetto  serra  e  a  migliorare  la  qualita'

dell'aria,   in   particolare   nelle    citta',    imponendo    alle

amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori  e  a  taluni

operatori di tener  conto  dell'impatto  energetico  dei  veicoli  al

momento del loro acquisto;

  Visto il regolamento (CE)  n.  443/2009  del  23  aprile  2009  del

Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  definisce  i  livelli  di

prestazione  in  materia  di  emissioni   delle   autovetture   nuove

nell'ambito  dell'approccio  comunitario  integrato   finalizzato   a

ridurre le  emissioni  di  CO2  dei  veicoli  leggeri,  fissando  tra

l'altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello

medio di emissioni per il nuovo parco auto;

  Vista la comunicazione della Commissione europea  COM  (2010)  2020

del 3 marzo 2010, «Europa 2020  -  Una  strategia  per  una  crescita

intelligente,   sostenibile   e   inclusiva»,   che,    relativamente

all'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia efficiente

sotto il profilo delle risorse  e  a  basse  emissioni  di  carbonio,

individua tra le misure per la  modernizzazione  e  decarbonizzazione

del settore dei trasporti anche la realizzazione  di  «infrastrutture

grid» di mobilita'  elettrica  e  la  promozione  di  veicoli  verdi,

incentivando la ricerca,  definendo  standard  comuni  e  sviluppando

l'infrastruttura necessaria;

  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 186 del

28 aprile 2010 al Parlamento europeo,  al  Consiglio  e  al  Comitato

economico e sociale europeo «Una  strategia  europea  per  i  veicoli

puliti ed efficienti sul piano energetico», tesa a  contribuire,  nel

lungo termine, al processo di  «decarbonizzazione»  del  settore  dei

trasporti e nella quale la  Commissione  propone,  tra  l'altro,  una

serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo  della  mobilita'

elettrica;

  Visto Il Libro bianco COM(2011)144 «Tabella  di  marcia  verso  uno

spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica  dei  trasporti

competitiva e sostenibile» adottato dalla Commissione europea  il  28

marzo 2011, che individua dieci obiettivi prioritari per superare  la

dipendenza dal petrolio nel settore trasporti e  conseguire  al  2050

una riduzione delle emissioni di gas serra nel settore trasporti  del

60% rispetto ai livelli del 1990,  e  a  tal  fine,  in  particolare,

prevede di «conseguire nelle principali citta' sistemi  di  logistica

urbana a zero emissioni CO2 entro il 2030», impegna la Commissione ad

elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi  e

la relativa infrastruttura, prevede lo sviluppo e  la  diffusione  di

eco-tecnologie e l'incentivazione dell'uso di mezzi «puliti»;

  Vista la comunicazione della Commissione  europea  COM  (2012)  636

dell'8 novembre 2012  dal  titolo  «Cars  2020:  piano  d'azione  per

un'industria automobilistica competitiva e  sostenibile  in  Europa»,

che ha fatto proprie le principali  raccomandazioni  del  «gruppo  di

alto livello CARS 21» ed ha presentato un piano  d'azione  basato  su

queste ultime;

  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge  4

aprile 2012, n. 35,  recante  «disposizioni  urgenti  in  materia  di

semplificazione e sviluppo»  e,  in  particolare,  l'art.  23,  comma

2-bis, che, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione  di

reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli alimentati  ad  energia

elettrica, assoggetta la  realizzazione  di  dette  infrastrutture  a

segnalazione certificata di inizio  attivita'  di  cui  all'art.  19,

della legge 7 agosto 1990, n. 241;

  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con

modificazioni nella legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  «misure

urgenti per la crescita del Paese», che al Capo IV bis prevede misure

per favorire lo sviluppo della mobilita'  mediante  veicoli  a  basse

emissioni complessive, e in particolare  l'art.  17-septies  che,  al

fine di garantire in tutto il  territorio  nazionale  livelli  minimi

uniformi di  accessibilita'  al  servizio  di  ricarica  dei  veicoli

alimentati  ad  energia  elettrica,  disciplina   la   procedura   di

approvazione e i contenuti del Piano nazionale  infrastrutturale  per

la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli

alimentati ad energia elettrica (di seguito PNire);

  Considerato che ai sensi del citato art. 17-septies,  comma  4,  il

PNire deve definire anche le linee guida per  garantire  lo  sviluppo

unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati  ad  energia

elettrica nel territorio nazionale, sulla base di  criteri  oggettivi

che tengono conto dell'effettivo fabbisogno  presente  nelle  diverse

realta' territoriali, valutato sulla  base  dei  concorrenti  profili

della congestione di traffico  veicolare  privato,  della  criticita'

dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete  urbana  ed

extraurbana e di quella autostradale;

  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2013) 17  del

24  gennaio  2013  su  una  strategia  europea  per  i   combustibili

alternativi  che  esamina  le  principali  opzioni  disponibili   per

sostituire  il  petrolio,  contribuendo  al  contempo  a  ridurre  le

emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, e propone un elenco

organico di misure indicando, in  particolare,  anche  l'elettricita'

tra le principali opzioni  energetiche  in  materia  di  combustibili

alternativi al petrolio;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26

settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  2

dicembre 2014, che ha approvato il PNire;

  Vista la direttiva europea 2014/94/UE del Parlamento europeo e  del

Consiglio   del   22   ottobre   2014    sulla    realizzazione    di

un'infrastruttura per i combustibili alternativi,  e  in  particolare

l'art. 3, comma 1, che obbliga ciascuno Stato membro ad  adottare  un

quadro  strategico  nazionale  per  lo  sviluppo  del   mercato   dei

combustibili  alternativi  nel  settore  dei  trasporti,  e  per   la

realizzazione delle relative infrastrutture;

  Viste le conclusioni del Consiglio europeo  del  23  e  24  ottobre

2014,  di  approvazione  del  nuovo  pacchetto   clima-energia,   che

impegnano gli Stati membri a conseguire entro il 2030 un obiettivo di

riduzione delle emissioni di CO2 a livello Europeo del  40%  rispetto

alle emissioni del 1990;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18

aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 151 del 30 giugno

2016) con il quale e' stato approvato l'aggiornamento del PNire;

  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al

Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  comitato

delle regioni del 20 luglio 2016 sulla  «strategia  europea  per  una

mobilita' a basse emissioni» che ha individuato nell'ottimizzazione e

nel miglioramento  dell'efficienza,  e  nel  maggiore  impiego  delle

energie alternative a basse emissioni nel settore dei  trasporti,  le

principali  misure  per  conseguire  gli  obiettivi   comunitari   di

riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti atmosferici

al 2030 e al 2050;

  Visto il decreto legislativo  n.  257  del  16  dicembre  2016,  di

recepimento della direttiva 94/2014/UE, e in particolare l'art.  3  e

l'allegato III, che individuano e approvano i  contenuti  del  Quadro

strategico nazionale di cui il  PNIre  costituisce  una  sottosezione

della sezione a) relativa  alla  fornitura  di  elettricita'  per  il

trasporto;

  Visto l'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 257 del  2016,

che, al fine di semplificare e agevolare le  procedure  autorizzative

per la realizzazione di punti di ricarica, ha  inserito  all'art.  23

del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito  dalla  legge  4

aprile 2012, n. 35, il comma 2-ter ai sensi del quale con decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

sono  individuate  le  dichiarazioni,  attestazioni,   asseverazioni,

nonche'  gli  elaborati  tecnici  da  presentare  a   corredo   della

segnalazione certificata di inizio  attivita'  per  la  realizzazione

delle predette infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;




                             Decretano:

                               Art. 1
                    Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto individua le dichiarazioni, le attestazioni,

le asseverazioni, e gli elaborati tecnici  da  presentare  a  corredo

della  segnalazione  certificata   di   inizio   attivita'   per   la

realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici,

ai sensi dell'art. 23, commi  2-bis  e  2-ter,  del  decreto-legge  9

febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad  energia

elettrica»:  un'infrastruttura  elettrica,  incluso   il   punto   di

ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione

alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione

esistente;

    b) «punto di  ricarica»:  un  punto  di  ricarica  come  definito

all'art. 2, comma 1, lettere  c),  d),  e),  g)  e  h),  del  decreto

legislativo 16 dicembre 2016 n. 257;

  3. La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private

anche aperte ad uso pubblico resta attivita' libera non  soggetta  ad

autorizzazione ne' a segnalazione certificata di inizio di  attivita'

se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

    a) il punto di ricarica non richiede una nuova  connessione  alla

rete di distribuzione elettrica ne' una  modifica  della  connessione

esistente;

    b) il punto di ricarica e' conforme ai vigenti standard tecnici e

di sicurezza;

    c) l'installazione del punto di  ricarica  e'  effettuata  da  un

soggetto  abilitato  e  nel  rispetto  delle   norme   di   sicurezza

elettriche;

    d) l'installatore deve rilasciare un certificato  di  conformita'

dell'impianto  e  del  suo  funzionamento  alle  norme  di  sicurezza

elettrica.


                               Art. 2
 Documentazione da presentare a corredo della segnalazione certificata
                         di inizio attivita'

  1. La documentazione  e  gli  elaborati  tecnici  da  presentare  a

corredo della segnalazione certificata di  inizio  attivita'  per  la

realizzazione delle infrastrutture di ricarica  di  cui  all'art.  1,

comma 2, lettera a), sono individuati nell'Allegato 1.


                               Art. 3
                   Disposizioni transitorie e finali

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  anche   nelle   more   dell'adeguamento   delle   procedure

autorizzative alle disposizioni in esso contenute, i competenti  Enti

territoriali  non  possono  richiedere   documentazione   diversa   o

ulteriore rispetto a quella prevista dagli articoli 1 e 2.

  2. Qualora l'infrastruttura di ricarica per veicoli  alimentati  ad

energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovra'  essere

prodotta  la  documentazione  richiesta  dalla  normativa  nazionale,

regionale e/o locale speciale vigente.

  3. Sono fatte salve le procedure  di  richiesta  di  autorizzazione

gia' avviate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

                               Art. 4
                           Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  al  visto  degli  organi

competenti, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana ed entra in vigore il giorno della  pubblicazione  sul  sito

istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


                                                           Allegato 1

Documenti  e  elaborati  tecnici  da  presentare  a   corredo   della

segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi  dell'art.  23,

commi 2-bis  e  2-ter,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012  n.  5,

convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35


    Alla segnalazione certificata di inizio attivita'  devono  essere

allegati i seguenti documenti:

      1) documento di inquadramento del  progetto:  il  documento  di

inquadramento del progetto contiene:

        a)  la  descrizione  del  progetto:   progetto   comunitario,

progetto nazionale, investimento privato, ecc.;

        b) il numero delle infrastrutture di  ricarica  previste  dal

progetto;

        c) le motivazioni sottese alla  scelta  delle  localizzazioni

proposte;

        d) l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte

di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;

        e) l'indicazione del soggetto che provvedera' della  gestione

e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

        f)  le  modalita'  e   le   attivita'   di   informazione   e

comunicazione previste;

      2) progetto tecnico: per ogni infrastruttura di  ricarica  deve

essere presentato un progetto tecnico, comprensivo di:

        a) inquadramento  territoriale  ed  estratti  dei  principali

strumenti urbanistici vigenti;

        b) documentazione fotografica ante operam;

        c) particolari costruttivi/installativi;

        d) ante e post operam;

        e) segnaletica orizzontale e verticale;

        f) cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di  fine

lavori, operativita' dell'infrastruttura di ricarica sia  in  termini

tecnici (funzionalita') che di regolamentazione dell'area che  ospita

l'infrastruttura e lo/gli stalli di  sosta  riservati  alla  ricarica

cosi' come previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto legislativo  n.

257 del 16 dicembre 2016;

      3) relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura

di   ricarica:   la   relazione   sulle   caratteristiche    tecniche

dell'infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le  dimensioni,

i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese di cui

allegato del decreto legislativo n. 257  del  16  dicembre  2016,  le

modalita'  di  accesso  e  pagamento,  eventuale  upgradabilita'  del

software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a

fine vita.

    I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte

ad uso pubblico devono assicurare l'interoperabilita' tra  i  sistemi

di ricarica;

      4)  copia  della  richiesta  di  connessione   alla   rete   di

distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai

sensi della regolazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il

gas  e  il  sistema  idrico  (in   particolare,   allegato   A   alla

deliberazione  646/2015/R/eel  e  allegato   C   alla   deliberazione

654/2015/R/eel).

 

Allegati

D.M. 3 agosto 2017

1 COMMENTO

  1. Il trasporto elettrico fa fatica a farsi largo nel nostro Paese. Tra le cause ci sono le poche infrastrutture, come possono essere i punti di ricarica in giro per la penisola, e la mancanza di incentivi per l’acquisto di vetture elettriche. Speriamo che le cose si evolvano per il meglio e che l’elettrico diventi un’alternativa valida al classico mezzo di trasporto.

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