Veicoli fuori uso: novità su materiali e componenti

Aggiornato l'elenco delle tipologie esenti dal divieto relativo alla produzione o all'immissione sul mercato ex articolo 9, comma 1, D.Lgs. n. 209/2003

Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 dicembre 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2018, n. 15), ha attuato la direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, di modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.

Per effetto, è stato aggiornato l'elenco dei materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1, D.Lgs. n. 209/2003, relativo alla produzione o all'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.

Di seguito il testo integrale del D.M28 dicembre 2018.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 dicembre 2018

 

Attuazione della direttiva  2017/2096/UE  della Commissione  del  15
novembre 2017, recante  modifica  dell'allegato II  della  direttiva
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli
fuori uso. (19A00262)

 

in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2018, n. 15

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista  la legge  23  agosto 1988,  n.  400, recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo e  ordinamento  della  Presidenza   del

Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006,  n. 233,  recante  «Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n. 181,

recante  disposizioni  urgenti  in   materia   di  riordino   delle

attribuzioni della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri e  dei

Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni

in  materia  di funzioni  e  organizzazione  della Presidenza   del

Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto  legislativo 30  luglio  1999, n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40

relativi  alle   attribuzioni   e  all'ordinamento   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del  Presidente del  Consiglio  dei ministri  10

luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento  di organizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare,

dell'organismo indipendente di valutazione della performance e  degli

uffici di diretta collaborazione»;

Vista  la direttiva  2000/53/CE  del Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista  la direttiva  (UE)  2017/2096 della  Commissione,  del  15

novembre 2017, recante  modifica  dell'allegato II  della  direttiva

2000/53/CE del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio, relativa  ai

veicoli fuori uso e, in particolare, l'art. 2, che  dispone che  gli

Stati membri  adottano  e pubblicano  le  disposizioni legislative,

regolamentari  e  amministrative  necessarie  a   conformarsi   alla

direttiva entro sei mesi dalla pubblicazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di  attuazione

della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15,  comma 11,

il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto con  i Ministri  dello

sviluppo  economico  e delle  infrastrutture  e dei  trasporti,  si

provvede ad integrare, modificare ed  aggiornare  gli allegati  del

decreto  in  conformita'  alle   modifiche   intervenute  in   sede

comunitaria;

Considerata la necessita' di dare attuazione alla citata  direttiva

(UE) 2017/2096 provvedendo, a tal fine, a modificare  l'allegato  II

del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo  economico,  reso

con nota prot. 16088 del 27 luglio 2018;

Acquisito il concerto  del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, reso con nota prot. 36074 del 25 ottobre 2018;

 

Decreta:

 

                           Articolo unico

  1. L'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e'

sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

ALLEGATO

Allegato II
(articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall’articolo 9,comma1.

 

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, dicadmio.

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote,  delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non  si applicano  le  disposizioni dell'articolo 9, comma1.

 

 

Materiali e componenti

 

Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione

Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi

identificabili con altri mezzi appropriati

Piombo come elemento di lega

1 a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35% o meno di

piombo

1 b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
2 a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
2 b). Alluminio contenente, in peso, l'1,5% o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
2 c) i). Leghe di alluminio destinate a

lavorazione meccanica contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo

 

[1]

2 c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella

voce 2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo [1a]

 

[2]

3.                Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso  

[1]

4 a). Cuscinetti e pistoni Come pezzi di ricambio per i veicoli

immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008

4 b). Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011

Piombo e composti di piombo nei componenti

5 a). Piombo negli accumulatori dei sistemi ad alta tensione [2a] usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle

categorie M1 ed N1

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

X

5 b). Piombo negli accumulatori per appli- cazioni non incluse nella voce 5 a)  

[1]

 

X

 

 

 

Materiali e componenti

 

Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione

Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a

condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati

6. Masse smorzanti Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

X

7 a). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per  ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore Come pezzi di ricambio per i  veicoli  immessi sul mercato prima del 1° luglio  2005
7 b). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per  ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i  veicoli  immessi sul mercato prima del 1° luglio  2006
7 c). Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i  veicoli  immessi sul mercato prima del 1° luglio  2009
8 a). Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pindi componenti e su schede elettroniche Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

 

 

X [4]

8 b). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

X [4]

8 c). Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

X [4]

8 d). Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell’aria Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

X [4]

8 e). Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85% o più di piombo in peso)  

[3]

 

X [4]

8 f) a). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
8 f) b). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo  

[3]

 

X [4]

8 g). Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione  elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier  all’interno  dei circuitiintegrati secondo la configurazione Flip Chip  

 

[3]

 

 

X [4]

8 h). Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di  potenza con un circuito integrato con un’area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie delcircuito

integrato di silicio

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

 

 

X [4]

8 i). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

X [4]

8 j). Piombo nelle saldature di lastre laminate Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
9.                 Sedi di valvole Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003

 

 

 

Materiali e componenti

 

Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione

Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi

identificabili con altri mezzi appropriati

10 a). Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica Questa esenzione non si applica all’uso di piombo in:

-    vetro delle lampadine e dellecandele,

-    materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10 b), 10

c) e 10 d)

 

 

 

 

X [5] (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)

10 b). Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o asemiconduttori

discreti

10 c). Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione  nominale inferiorea 125 V CA o 250V CC Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
10 d). Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all’effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli
11.            Inneschipirotecnici Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli
12.            Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell’industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

X

Cromo esavalente

13 a). Rivestimenti anticorrosione Come pezzi di ricambio per veicoli immessi

sul mercato prima del 1° luglio 2007

13 b). Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai Come pezzi di ricambio per i veicoli

immessi sul mercato prima del 1° luglio  2008

14.            Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l’uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l’applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori  

 

 

 

X

Mercurio

15 a). Lampade a luminescenza per proiettori Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

X

15 b). Tubi       fluorescenti       utilizzati      nei visualizzatori del quadro strumenti Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli  

X

Cadmio
16.            Accumulatori per veicoli elettrici Come pezzi di ricambio per i veicoli  immessi sul mercatoprima del 31 dicembre

2008

 

[1] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2021

[1a] Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato.

[2] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024

[2a] Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua di cui al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86.

[3] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2019

[4]   Demolizione se, in correlazione con la voce 10 a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

[5] Demolizione se, in correlazione con le voci 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione”

 

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