VIA statale: come si predispongono i quadri prescrittivi

Il provvedimento è un atto di indirizzo rivolto a commissioni tecniche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Su come si predispongono i quadri prescrittivi in materia di VIA statale è intervenuto  il Ministero dell'Ambiente con il decreto 24 dicembre 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2016, n. 16.

Il provvedimento è un atto di indirizzo rivolto alla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, alla direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla direzione generale belle arti e paesaggio e alla direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

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Di seguito il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  24 dicembre 2015 

Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi
nei provvedimenti di valutazione ambientale  di  competenza  statale.

in Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2016, n. 16

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

                           di concerto con

                        IL MINISTRO DEI BENI
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
                            E DEL TURISMO

  Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante  le
«Norme in materia ambientale»;
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
9, recante il «Regolamento per il riordino degli  organismi  operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
luglio 2014, n.  142,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione», a far data dal 21 ottobre 2014;
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
l'istituzione del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che
disciplina il trasferimento delle funzioni in materia di  turismo  al
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  il  quale,   di
conseguenza, ha assunto la denominazione «Ministero  dei  beni  delle
attivita' culturali e del turismo»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance», a norma dell'art. 16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
  Visto il decreto del Ministro dei beni delle attivita' culturali  e
del turismo del 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del  MiBACT»,  registrato  dalla
Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624;
  Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  13  dicembre   2011,   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che
prevede che il provvedimento di valutazione d'impatto  ambientale  fa
luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti  per  i
quali la relativa valutazione spetta allo Stato e  che  ricadono  nel
campo  di  applicazione  dell'allegato  XII  del   medesimo   decreto
legislativo;
  Visti gli articoli  26,  comma  4,  e  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  Visto l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, che attribuisce all'autorita' competente il ruolo  di  controllo
sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di  verifica  di
assoggettabilita' e di valutazione;
  Visti gli articoli 26 e 147  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42;
  Considerata la necessita' di elaborare criteri uniformi e  omogenei
per la predisposizione dei quadri prescrittivi dei  provvedimenti  di
valutazione ambientale di competenza statale;
  Ritenuto opportuno garantire la massima chiarezza  ed  esaustivita'
delle  prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti   di   valutazione
ambientale di  competenza  statale  anche  al  fine  di  superare  le
principali criticita' riscontrate  nella  fase  di  attuazione  delle
prescrizioni da  parte  del  proponente  e  nella  fase  di  verifica
dell'ottemperanza delle prescrizioni da parte dell'ente di controllo;
  Ritenuto necessario individuare contenuti minimi delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale  di  competenza
statale per una corretta interpretazione delle stesse, anche al  fine
di agevolarne l'attuazione  e  la  verifica  da  parte  dei  soggetti
preposti;
  Considerato necessario, nel caso di procedura  coordinata  VIA-AIA,
distinguere e coordinare i rispettivi quadri  prescrittivi  anche  al
fine evitare eventuali sovrapposizioni, duplicazioni o incoerenze tra
le prescrizioni relative alla valutazione dell'impatto  ambientale  e
quelle relative all'autorizzazione integrata ambientale;
  Ritenuto necessario, secondo il principio della certezza giuridica,
individuare chiaramente e univocamente le azioni  da  svolgere  e  le
relative modalita' di attuazione della prescrizione stessa;
  Ritenuto opportuno definire tempistiche puntuali  per  l'attuazione
delle diverse fasi di realizzazione dei progetti, tenuto conto  anche
della  natura,  complessita',  ubicazione  e  delle  dimensioni   del
progetto proposto;
  Considerato che, per la particolare rilevanza e complessita'  degli
argomenti oggetto dei provvedimenti  di  valutazione  ambientale,  si
ritiene necessario rendere disponibile per la Commissione tecnica per
la verifica  dell'impatto  ambientale  VIA  e  VAS,  nonche'  per  la
Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni  ambientali
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
e per la Direzione generale belle arti e paesaggio e per la Direzione
generale  archeologia  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo  un  atto  di  indirizzo,  finalizzato  ad
uniformare i contenuti dei quadri prescrittivi nell'ambito dei pareri
espressi;
  Valutata pertanto l'opportunita' di approvare l'allegato  documento
«Indirizzi   metodologici   per   la   predisposizione   dei   quadri
prescrittivi  nei  provvedimenti   di   valutazione   ambientale   di
competenza statale», anche al fine di fornire ai soggetti  proponenti
l'opera o l'intervento un quadro di riferimento  certo  ed  esplicito
per l'attuazione delle prescrizioni dei provvedimenti di  valutazione
dell'impatto ambientale;
  Acquisite le osservazioni della  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale  VIA  e  VAS  in  merito  agli  indirizzi  in
argomento, trasmesse con nota CTVA-2012-0001398 del 18  aprile  2012,
acquisita al protocollo DVA-2012-0009621 del 20 aprile 2012;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1.  Sono  emanati  gli  allegati  «Indirizzi  metodologici  per  la
predisposizione  dei  quadri  prescrittivi   nei   provvedimenti   di
valutazione ambientale  di  competenza  statale»,  che  costituiscono
parte integrante del presente decreto.
  2. Gli «Indirizzi metodologici per la  predisposizione  dei  quadri
prescrittivi  nei  provvedimenti   di   valutazione   ambientale   di
competenza  statale»  costituiscono  atto   di   indirizzo   per   la
Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
e per la Direzione generale per le autorizzazioni  e  le  valutazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, che ne verifica il rispetto da parte  della  Commissione,
nonche' per la Direzione generale belle arti e  paesaggio  e  per  la
Direzione  generale  archeologia  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, ai  fini  della  formulazione  dei
quadri prescrittivi dei provvedimenti di  valutazione  ambientale  di
competenza statale.
  3. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

                                                             Allegato

INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI QUADRI PRESCRITTIVI
  NEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

1. Indicazioni  metodologiche  per  la  predisposizione  del   quadro
  prescrittivo.
    Al fine di garantire la massima  chiarezza  ed  esaustivita'  del
quadro prescrittivo ed evitare l'insorgere  di  eventuali  criticita'
nella fase di attuazione della prescrizione da parte del proponente e
nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'ente vigilante
e' necessario che il quadro prescrittivo sia  predisposto  secondo  i
seguenti principi generali:
    1. il quadro prescrittivo deve  essere  organizzato  in  base  ai
tempi di attuazione della prescrizione rispetto all'iter dell'opera;
    2. la prescrizione  deve  chiaramente  indicare  le  tempistiche,
individuando la macrofase e la fase di attuazione della  prescrizione
(vedi paragrafo 3);
    3. le prescrizioni devono essere numerate da 1 a «n» (nel caso di
sottopunti nella prescrizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.);
    4. il quadro prescrittivo deve essere articolato per  «ambito  di
applicazione» (vedi paragrafo 2), raggruppando le prescrizioni in uno
stesso punto (es. ANTE-OPERAM - Fase di  cantiere  -  Atmosfera;  una
prescrizione puo' avere piu' ambiti di applicazione);
    5. il quadro prescrittivo deve contenere oltre alle  disposizioni
su realizzazione,  esercizio  e  dismissione  delle  opere  anche  le
disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera (art. 26, comma
5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive  modificazioni  ed
integrazioni);
    6. le motivazioni  che  hanno  determinato  le  prescrizioni  non
devono essere riportate nel  quadro  prescrittivo  ma  devono  essere
argomentate nel corpo del parere o provvedimento;
    7. gli adempimenti «ope legis» devono trovare collocazione  nella
parte  di  provvedimento  che  precede  il  dispositivo  finale  (cd.
«Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto»,  ecc.)  e  non  nel
quadro prescrittivo;
    8.  la  prescrizione  deve  chiaramente  indicare  le  azioni  da
svolgere e le relative modalita' di attuazione;
    9. prescrizioni  che  richiedano  approfondimenti  dei  contenuti
dello studio di impatto ambientale e/o di altri strumenti di  analisi
degli impatti ad esso correlati,  e/o  del  progetto,  devono  essere
adeguatamente motivate e riferibili a fasi progettuali  successive  a
quella del provvedimento di VIA cosi' come definite nella tabella 3;
    10.  prescrizioni  attinenti   ad   attivita'   di   monitoraggio
ambientale, nel caso in cui  si  ritenga  necessario  divulgarne  gli
esiti al pubblico, devono esplicitamente specificare la richiesta  di
report/documenti in linguaggio non tecnico;
    11.  il  quadro  prescrittivo  complessivo  non  deve   contenere
sovrapposizioni,  incoerenze  o  duplicazioni  tra  le   prescrizioni
individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, dalle regioni e province autonome o da  altri  soggetti;  la
coerenza complessiva dei quadri prescrittivi  deve  essere  garantita
anche nei casi di procedure  coordinate  o  integrate  (es.  VIA-AIA,
VIA-Valutazione di incidenza, VIA-VAS);
    12.  il  quadro  prescrittivo  relativo  alla  tutela  dei   beni
culturali e' di esclusiva competenza del MIBACT nonche' delle regioni
a statuto speciale o province autonome  il  cui  ordinamento  preveda
competenza esclusiva sulla materia. Per quanto concerne il paesaggio,
nel quale si compenetrano componenti  ambientali  e  valori  storici,
culturali e percettivi, devono intendersi in capo al  MIBACT  o  alle
regioni a statuto speciale  o  province  autonome  di  cui  sopra  le
prescrizioni relative a detti valori;
    13.  il  quadro  prescrittivo  relativo  a  procedure  coordinate
VIA-AIA deve essere organizzato con una  chiara  distinzione  tra  le
prescrizioni relative alla procedura di VIA e  quelle  relative  alla
procedura di AIA;
    14.  le  modalita'  di   coordinamento   o   sostituzione   delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareti, nulla osta  (ex
art. 26, comma 4 del decreto legislativo  n.  152/2006  e  successive
modificazioni ed  integrazioni)  devono  trovare  collocazione  nella
parte  di  provvedimento  che  precede  il  dispositivo  finale  (cd.
«Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto», ecc.);
    15.  nel  quadro  prescrittivo  possono  essere  utilizzati  solo
riferimenti ad atti efficaci; il riferimento ad atti che  ancora  non
producono effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento
di compatibilita' ambientale non puo'  essere  utilizzato  in  quanto
condizionante l'efficacia del provvedimento medesimo;
    16.  la  prescrizione   deve   chiaramente   individuare   l'ente
vigilante, soggetto al quale compete la verifica di  ottemperanza,  e
in nessun caso possono essere previsti piu'  enti  vigilanti  per  la
singola prescrizione; si intende che, qualora uno dei  due  Ministeri
concertanti assuma il ruolo  di  ente  coinvolto,  l'espressione  del
relativo parere  assume  natura  di  obbligo  e  vincolo  per  quello
dell'ente vigilante;
    17. la prescrizione deve individuare chiaramente  eventuali  enti
coinvolti,  specificandone  il  ruolo  e   le   attivita',   evitando
l'utilizzo di termini generici quali «enti locali» o «amministrazioni
competenti» e, nel contempo, deve essere verificato che tali soggetti
siano nelle condizioni di svolgere le attivita' richieste;
    18. prescrizioni per le quali non e' da prevedere  l'avvio  della
procedura di  verifica  di  ottemperanza  devono  chiaramente  essere
individuate;
    19. nel  provvedimento  di  VIA  il  quadro  delle  verifiche  di
ottemperanza  andra'  organizzato  raggruppando  per   macrofasi   le
prescrizioni dettate dalle diverse amministrazioni;
    20. l'ente vigilante e l'ente coinvolto  non  possono  coincidere
con  il  proponente,  anche  qualora  quest'ultimo  sia  un  soggetto
pubblico.
2. Contenuto minimo della prescrizione.
    Alla  luce  dei  criteri  generali  individuati  nel   precedente
capitolo si riportano in tabella 1 i contenuti minimi necessari  alla
corretta formulazione di una prescrizione.

              Parte di provvedimento in formato grafico

3. Terminologie di riferimento.
    Nella  predisposizione  dei  quadri  prescrittivi  e'  necessario
utilizzare un  linguaggio  comune  e  condiviso.  Nelle  tabelle  che
seguono  sono  riportate  le  terminologie  da  utilizzare   per   la
descrizione della macrofase (tabella 2) e della fase (tabella 3).

              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

Punto 3 Allegato

Punto 2 Allegato

D.M. 24 dicembre 2015

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