Vis: attenzione all’entrata in vigore della valutazione di impatto sanitario

Conto alla rovescia per la nuova disciplina

Conto alla rovescia per l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al decreto 27 marzo 2019 del ministero della Salute su «Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2017, n. 126 e disponibile anche in coda a questo articolo e all’indirizzo https://www.ambientesicurezzaweb.it/lg-vis/

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Per valutazione di impatto sanitario, si legge nel decreto, si intende «un elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione» (D.Lgs. n. 104/2017).

Le linee guida rappresentano:

  • il documento di riferimento per la presentazione dei progetti sottoposti alla valutazione e autorizzazione dell’autorità statale;
  • un possibile modello di riferimento per i progetti sottoposti alla valutazione delle autorità regionali.

L'entrata in vigore è stata stabilita al 30 luglio 2019.

Decreto del ministero della Salute 27 marzo 2019

Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS). (19A03537) 

       

              in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2019, n. 126

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia  ambientale",

e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), a tenore  del

quale  la  Valutazione  di  impatto  sanitario,   di   seguilo   VIS,

rappresenta un elaborato predisposto dal proponente sulla base  delle

linee guida adottate con decreto del Ministro della  salute,  che  si

avvale dell'Istituto superiore di sanita', al  fine  di  stimare  gli

impatti complessivi, diretti e  indiretti,  che  la  realizzazione  e

l'esercizio  del  progetto  puo'   procurare   sulla   salute   della

popolazione";

Visto l'articolo 23, comma 2, del predetto  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, a tenore del quale per  i  progetti  di  cui  al

punto 1) dell'allegato II alla parte II e per i progetti  riguardanti

le centrali termiche e altri  impianti  di  combustione  con  potenza

termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo  allegalo

II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione  di  cui  alle

lettere da a) a e), la valutazione di impatto  sanitario  predisposta

in conformita' alle linee guida adottale  con  decreto  del  Ministro

della salute;

Vista  la  direttiva  2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE,

concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati

progetti pubblici e privati;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante  "Delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  2014",  e   in

particolare l'articolo 14, rubricato "Principi  e  criteri  direttivi

per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e

del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  che  modifica  la  direttiva

2011/92/UE concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di

determinati progetti pubblici e privati";

Visto il decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  104,  recante

"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva  2011/92/UE,

concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati

progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli  1  e  14  della

legge 9 luglio 2015, n. 114";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  "Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali",   e   in

particolare, l'articolo 9, rubricato "Valutazione di impano sanitario

per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri  impianti  di

combustione con potenza termica superiore a 300 MW. nonche'  impianti

di raffinazione, gassificazione e liquefazione";

Viste le "Linee guida  per  la  valutazione  di  impatto  sanitario

(VIS)", di cui al  Rapporto  Istisan  17/4,  elaborate  dall'Istituto

superiore di sanita' ai sensi dell'articolo 9 della citata  legge  n.

221 del 2015;

Considerato  che  la  redazione  delle  linee   guida   concernenti

"Valutazione di impatto sulla salute - VIS"  nasce  dall'esigenza  di

rispondere  alle  prescrizioni  dell'articolo  5,  comma  1,  lettera

b-bis), del richiamato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,

cosi come modificato dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b-bis),  del

decreto legislativo 16  giugno  2017,  n.  104,  e  in  quanto  tale,

consente  di  valutare  l'impatto  sulla  salute  umana  di  progetti

sottoposti  a  "Valutazione  dell'impatto  ambientale   -   VIA"   di

determinati progetti pubblici e privati;

Tenuto conto che la "Valutazione di impatto  sulla  salute  -  VIS"

puo' essere definita come procedura standardizzata sotto  il  profilo

metodologico, che consente di valutare  i  potenziali  effetti  sulla

salute di una popolazione,  consequenziali  alla  attuazione  di  una

politica, piano,  programma  o  progetto  sottoposti  a  "Valutazione

dell'impatto ambientale - VIA" e la diffusione di tali effetti  sulla

popolazione esposta, individuando  azioni  appropriate  per  la  loro

gestione;

Considerato che  per  i  progetti  sottoposti  alla  valutazione  e

autorizzazione dell'autorita' statale,  il  proponente  trasmette  la

"Valutazione  di  impatto  sulla  salute  -   VIS"   predisposta   in

conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro  della

salute;

Tenuto conto che per quanto riguarda  i  progetti  sottoposti  alla

valutazione delle autorita' regionali,  le  linee  guida  concernenti

"Valutazione di impatto sulla salute - VIS" possono rappresentare  un

modello di riferimento, al fine di avere una metodologia  uniforme  a

livello nazionale per poter valutare congiuntamente gli  impatti  che

il progetto puo' avere sulla salute;

Dato atto che dette linee guida rappresentano un  aggiornamento  di

quanto pubblicato nel sopra citato Rapporto Istisan  17/4  e  trovano

elementi di suggerimento anche dai risultati conseguiti nel  progetto

CCM "Valutazione di impatto sulla salute linee Guida e strumenti  per

valutatori e proponenti t4HIA";

Ravvisata, pertanto, la  necessita'  di  adottare  le  linee  guida

concernenti "Valutazione di impatto sulla salute -  VIS"  di  cui  al

predetto  articolo  5,  comma  1,  lettera  b-bis),  del  piu'  volte

richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni e integrazioni;

Decreta:

                               Art. 1 

Adozione Linee guida per la valutazione di impatto sanitario - VIS 

1. Sono adottate le linee guida concernenti "Valutazione di impatto

sanitario (VIS)", di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

e  integrazioni,  di  cui  all'allegato  1,  che  costituisce   parte

integrante del presente decreto.

2. Le Linee guida di cui al comma 1 sono un  aggiornamento  sia  di

quanto pubblicato nel "Rapporto Istisan 17/4" dell'Istituto superiore

di sanita', sia di quanto prodotto nel progetto "CCM - Valutazione di

Impatto sulla  Salute  Linee  Guida  e  strumenti  per  valutatori  e

proponenti - t4HIA" del Centro nazionale  per  la  prevenzione  e  il

controllo delle malattie del Ministero della salute.

                               Art. 2

                      Disposizioni finanziarie 

1. Dall'attuazione delle indicazioni contenute  nelle  Linee  guida

allegate al presente decreto non devono  derivare  nuovi  o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 3 

                      Disposizioni transitorie 

1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai

procedimenti relativi ai progetti di cui all'articolo  23,  comma  2,

del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.  152,  le  cui  istanze

sono presentate dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

                               Art. 4

                         Disposizioni finali 

1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno

successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta  ufficiale

della Repubblica italiana.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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