Adempimenti generali

Di che cosa si tratta 

La valutazione di impatto ambientale (Via) è un procedimento amministrativo finalizzato a garantire che l’autorizzazione di progetti, sia pubblici che privati, con potenziali rilevanti impatti ambientali – ovvero tali da produrre effetti significativi, diretti e indiretti su una serie di fattori indicati alla lettera c) dell’art. 5, D.Lgs. n. 152/2006, tra i quali la popolazione e la salute umana, la biodiversità, il suolo, l’acqua, il clima e il paesaggio – sia concessa solo previa determinazione e valutazione specifica di questi impatti, nonché definizione di modalità di contenimento.

Che cosa si deve fare

È necessario verificare caso per caso se il progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale. Infatti, non tutti i progetti sono soggetti a questa valutazione, bensì solo quelli elencati agli allegati II, II-bis, III e IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, progetti la cui potenziale capacità di produrre impatti ambientali significativi e negativi è, dunque, già stata valutata ex lege. L’art. 6, D.Lgs. n. 152/2006 distingue, poi, tra progetti che obbligatoriamente sono soggetti a Via e progetti sottoposti a preventiva verifica di assoggettabilità a Via (cosiddetta screening).

 

In questo modo, la Via è obbligatoria solo per i progetti: 

  • di competenza statale elencati all’allegato II o di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano elencati all’allegato III;
  • sottoposti a screening, di competenza statale o di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui agli allegati II-bis e IV se relativi a opere di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette. 

 

La Via è, invece, solo eventuale, alla luce degli esiti di uno screening da effettuarsi caso per caso, per: 

  • i progetti elencati all’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
  • i progetti di cui agli allegati II-bis e IV sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale;
  • le modifiche/estensioni dei progetti di cui agli allegati II, II-bis, III e IV tali da avere impatti significativi e negativi (ad eccezione delle modifiche o estensioni conformi agli eventuali valori limite stabiliti agli allegati II e III).

 

Riferimenti legislativi

  • Direttiva 2011/92/Ue, così come modificata e aggiornata dalla direttiva 2014/52/Ue;
  • titoli I e III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e relativi allegati.

 

Note

Per progetto, ai sensi dell’art. 5 lettera g), D.Lgs. n. 152/2006 si intende «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».