Di che cosa si tratta
La valutazione ambientale strategica (Vas) è un procedimento amministrativo che ha ad oggetto piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e ha lo scopo di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.
È, dunque, un procedimento destinato a fungere da guida per le amministrazioni chiamate a compiere scelte discrezionali nei procedimenti volti all’approvazione degli stessi, orientando le scelte ad un elevato livello di protezione ambientale.
Che cosa si deve fare
È necessario verificare caso per caso se il piano o programma deve essere sottoposto a questa valutazione. Invero, la Vas è obbligatoria per i piani e programmi che riguardano, tra gli altri, la gestione della qualità dell’aria, i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, della pianificazione dei suoli, nonché i piani e programmi che potrebbero avere impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale. Per tutti gli altri piani e programmi – fatte salve le esclusioni di cui all’art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 – nonché per i piani che determinano l’uso di piccole aree e per le modifiche minori a piani e programmi soggetti a Vas, la valutazione va effettuata solo se ritenuta necessaria a seguito di specifica verifica di assoggettabilità.
Quanto alla competenza, sono sottoposti a Vas:
- in sede statale i piani e programmi di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, D.Lgs. n. 152/2006, la cui approvazione compete ad organi dello Stato;
- in sede regionale, i piani e programmi di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli enti locali.
I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Vas, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Riferimenti legislativo
Titolo I e titolo II della parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006.