Di che cosa si tratta
L’Aia è il provvedimento amministrativo che autorizza l’esercizio di una installazione Ippc. La disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) è contenuta nella parte II, titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (art. 29-bis e seguenti).
L’ambito di applicazione della disciplina è circoscritto a uno specifico elenco di attività, con relative soglie dimensionali, oggi contenuto nell’allegato VIII. Si tratta delle cosiddette “attività Ippc”, connotate da impatti cumulativi diversificati e potenzialmente rilevanti che impongono, pertanto, una valutazione integrata dei diversi profili ambientali (l’“approccio integrato” di cui già si è detto). Non rileva, dunque, soltanto la dimensione dell’impianto, bensì, soprattutto, la tipologia di attività svolta. In questo senso, l’elenco è puntuale e tassativo.
L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce, a ogni effetto, le autorizzazioni elencate nell’allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e riportate nel seguito:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta, D.Lgs. n. 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV alla parte terza, D.Lgs. n. 152/2006);
- autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210, D.Lgs. n. 152/2006);
- autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct (art. 7, D.Lgs. n. 209/1999);
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art.9, D.Lgs. n. 99/1992);
- autorizzazione allo scarico rilasciata dal magistrato alle acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di queste condizioni (articolo 2, comma 2, decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206).
Che cosa si deve fare
Il gestore deve verificare se l’attività del proprio impianto rientri o meno nei codici Ippc e, qualora previste, se la stessa superi le soglie dimensionali minime per detta tipologia di autorizzazione. Fatto questo accertamento, il gestore deve presentare la relativa istanza.
L’autorità competente varia a seconda di quanto previsto dalla normativa. Infatti, l’emanazione dell’Aia può essere di competenza:
- statale, per le ipotesi indicate nell’allegato XII alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006 (ad esempio per le acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio o le raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio);
- regionale, per le attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006;
- provinciale, in base a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
Riferimenti legislativi
- Titolo III-bis, parte seconda, allegato XII e allegato VIII alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006;
- normativa regionale di riferimento.