Di che cosa si tratta
Per essere lecita, ogni attività di gestione di rifiuti deve essere autorizzata dall’autorità competente. L’autorizzazione unica è – insieme all’Aia e alle autorizzazioni semplificate ex artt. 214-216, D.Lgs. n. 152/2006 – uno dei titoli autorizzativi che la normativa contempla per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi. Si tratta di un’ “autorizzazione a ombrello”, poiché sostituisce eventuali altri atti autorizzatori, costituisce variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, rubricato «autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti». Questa disciplina trova applicazione in via residuale, qualora l’impianto non rientri tra quelli Ippc o tra quelli assoggettabili ad autorizzazione semplificata. Resta ferma la disciplina procedimentale unificata (in particolare, Paur) laddove l’opera debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale (Via).
Che cosa si deve fare
Il soggetto che intenda realizzare o gestire nuovi impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ovvero che intenda apportare modifiche sostanziali a impianti esistenti, deve attivare il procedimento, presentando apposita domanda alla regione territorialmente competente o alla provincia da questa delegata.
Riferimenti normativi
Art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, recante «Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti».
Eventuali scadenze o periodicità
L’autorizzazione ha validità decennale ed è rinnovabile tramite la presentazione di una formale domanda almeno 180 giorni prima della scadenza.