Di che cosa si tratta
L’art. 269 d.lgs. n. 152/2006 introduce il principio per cui tutti gli stabilimenti che producono emissioni devono essere previamente autorizzati, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Ciò in quanto l’autorizzazione all’esercizio di impianti produttivi di emissioni ha funzioni non soltanto abilitative, ma anche di controllo preventivo del rispetto della normativa di settore. Questo principio, tuttavia, si applica ai soli impianti ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo I (salve apposite deroghe): per gli impianti di cui al titolo II, ovvero impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a 3MW, non è infatti previsto il rilascio di alcuna autorizzazione ma è richiesto al produttore di dichiararne la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285, nonché l’idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui al successivo art. 286.
Per quanto attiene agli impianti di cui al titolo I, è previsto innanzitutto un regime di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, che ha natura residuale e integrativa rispetto alle altre discipline specifiche.
Per le emissioni in atmosfera è altresì possibile ottenere l’autorizzazione tramite una modalità semplificata (contenente prescrizioni predeterminate relative a: valori limite di emissione; condizioni di costruzione o esercizio; combustibili utilizzati; tempi di adeguamento; metodi di campionamento e analisi; periodicità dei controlli), laddove ne ricorrano i presupposti a seconda delle specifiche categorie di impianti.
Sono previste altresì ipotesi in cui non è richiesta alcuna autorizzazione per questa tipologia di emissioni (cd. attività in deroga).
Che cosa si deve fare
Il gestore deve preliminarmente comprendere in quale categoria il suo impianto può rientrare e, di conseguenza, attivarsi – ove necessario – per ottenere il titolo autorizzativo più opportuno.
L’autorizzazione unica ambientale (LINK A CAPITOLO 2) sostituisce l’autorizzazione ordinaria (LINK A PUNTO 13.2) e la comunicazione di adesione all’autorizzazione di carattere generale (LINK A PUNTO 13.3), salva la possibilità per il gestore di essere esente dall’Aua nel caso in cui l’impianto sia sottoposto alla sola comunicazione.
La disciplina dell’Aua non indica, però quali sono gli impianti a essa sottoposti, avendo la stessa carattere residuale rispetto alle ipotesi nelle quali l’ordinamento ricollega una specifica autorizzazione per l’esercizio di una determinata attività (ad esempio AIA – LINK A PUNTO 1, VIA – LINK A PUNTO 8, eccetera).
Riferimenti legislativi
- Titolo I, parte V, D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 3, comma 1, D.P.R. n. 59/2013.