Autorizzazione e comunicazione

Di che cosa si tratta 

Per l’utilizzo degli impianti mobili è necessario:

  • ottenere l’autorizzazione unica ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006 [n.d.r.: RENDERE LE PAROLE “autorizzazione unica” LINKATE ALLA SCHEDA “2 Aua”], rilasciata in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale e valida per un solo impianto;
  • almeno 20 giorni prima di ogni singola campagna di trattamento dei rifiuti, inviare una comunicazione alla Regione nel cui territorio si svolgerà l’attività.

Che cosa si deve fare 

Ottenuta l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208, per lo svolgimento delle singole campagne di attività tramite impianti mobili, almeno 20 giorni prima dell’inizio della campagna, il soggetto interessato deve effettuare una comunicazione alla Regione competente contenente: 

  • specifiche dettagliate relative alla campagna di attività;
  • autorizzazione unica di cui all’art. 208, comma 1;
  • iscrizione alla categoria 7 dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla regione.

 

A fronte della documentazione trasmessa, la Regione può:

  • imporre prescrizioni integrative rispetto a quelle già previste dall’autorizzazione;
  • vietare l’attività con provvedimento motivato qualora il suo svolgimento in un determinato sito sia incompatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica. 

 

Un’eventuale inerzia della Regione non può essere interpretata come silenzio-assenso, in quanto la legge esclude che questa forma di silenzio possa configurarsi nell’ambito di atti e procedimenti riguardanti l’ambiente. 

Resta salva l’applicazione della disciplina in tema di Via.

Di seguito un riepilogo dell’iter descritto sopra.

Riferimento legislativo

Art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006. 

 

Note

Il D.L. n. 189/2016 (convertito dalla legge n. 229/2016) ha disposto che, nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l’ausilio di impianti mobili, il termine di 20 giorni di cui all’art. 208, comma 15, è ridotto a 15 giorni.