Di che cosa si tratta
Si tratta del procedimento necessario a ottenere le autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera.
Cosa devi fare
Il gestore dell’impianto richiede di aderire all’autorizzazione di carattere generale. Vi sono due modalità di presentazione della domanda di adesione:
- domanda di adesione autonoma, se non sono necessari altri titoli autorizzativi;
- domanda di Aua (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 59/2013) [n.d.r.: LINKARE LA PAROLA “disciplina Aua” ALLA SCHEDA “2 Aua”].
Nel caso in cui decida di non fare istanza per l’Aua, il gestore deve presentare la domanda di adesione autonoma facendo riferimento ai requisiti indicati dall’autorizzazione generale. In ogni caso, è necessario che il gestore invii all’autorità competente domanda di adesione almeno 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto.
La domanda dovrà poi essere corredata da documentazione tecnica, contenente la descrizione:
- del ciclo produttivo;
- degli impianti presenti;
- delle materie prime ausiliarie utilizzate;
- delle emissioni prodotte ed eventuali sistemi di riduzione delle stesse.
L’autorità potrà decidere di concedere o negare l’adesione.
Si avrà un diniego in caso di:
- insussistenza dei requisiti previsti dall’autorizzazione generale;
- mancato rispetto dei requisiti previsti dai piani e programmi di qualità dell’aria o dalla legislazione regionale;
- particolari situazioni di rischio sanitario;
- zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Le procedure e le tempistiche previste per l’adesione all’autorizzazione generale si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso.
Riferimento legislativo
Art. 272, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.
Eventuali scadenze o periodicità
L’autorizzazione di carattere generale ha durata pari a 15 anni, a decorrere dalla data di adesione. Almeno 45 giorni prima della scadenza di questo periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
Note
Non è possibile aderire a un’autorizzazione generale in caso di utilizzo nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni di sostanze mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, nonché sostanze classificate come «estremamente preoccupanti» ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio.