Autorizzazione ordinaria (artt. 269)

Di che cosa si tratta 

L’art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 introduce il principio per cui tutti gli stabilimenti che producono emissioni devono essere previamente autorizzati, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Di norma, l’autorizzazione viene rilasciata per lo stabilimento nel suo complesso e non per i singoli impianti o le singole attività nello stesso presenti, salvo casi specifici. Dal 2013 l’autorizzazione ordinaria alle emissioni rientra nel campo di applicazione dell’autorizzazione unica ambientale (Aua) [n.d.r.: RENDERE LE PAROLE “autorizzazione unica ambientale (Aua)” LINKATE ALLA SCHEDA “2 Aua], disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013.

La disciplina dettata dall’art. 269 e seguenti in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera risulta residuale e integrativa rispetto ad altre discipline specifiche: questo perché, sul piano formale, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è oggi ricompresa in autorizzazione integrata ambientale (Aia), ex artt. 29-bis e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazioni settoriali (ad esempio, l’autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006) e nell’autorizzazione di carattere generale ex art. 272, D.Lgs. n. 152/2006.

Quanto ai contenuti del titolo abilitativo, lo stesso individua i valori limite «per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo», i metodi di campionamento e analisi, le attività di monitoraggio di competenza del gestore, gli oneri di comunicazione e ogni altro dettaglio operativo rilevante. La parte V, D.Lgs. n. 152/2006 contiene numerose disposizioni specifiche in merito.

 

Che cosa si deve fare

Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo a un altro presenta all’autorità competente, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive (Suap), una domanda di autorizzazione e si attiene alla procedura autorizzativa [n.d.r.: LINKARE LE PAROLE “procedura autorizzativa” ALLA SCHEDA “2 Aua].

 

Riferimenti normativi 

Artt. 269, D.Lgs. n. 152/2006;

D.P.R n. 59/2013.

 

Eventuali scadenze o periodicità

L’Aua ha una durata di 15 anni e il relativo rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza, al fine di garantire la continuità dell’esercizio.