Di che cosa si tratta
Durante il periodo di attività dello stabilimento autorizzato ai sensi dell’art. 269, D.Lgs. n. 152/2006, è possibile che il gestore vi apporti delle modifiche strutturali.
Le modifiche dell’autorizzazione possono suddividersi in sostanziali o non sostanziali:
- la modifica sostanziale è definita come la «modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente; per gli impianti di cui all’articolo 273 si applica la definizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all’articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21e 22 di tale articolo Le regioni e le province autonome possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 269, comma 8»;
- la modifica semplice è, invece, definita dall’art. 268 come l’«installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato».
Cosa devi fare
Qualora il gestore intenda apportare delle modifiche all’impianto ne deve dare comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di autorizzazione applicando la disciplina Aua [n.d.r.: LINKARE LA PAROLA “disciplina Aua” ALLA SCHEDA “2 Aua”].
Riferimenti legislativi
- Art. 269, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013.