Di che cosa si tratta
Cosa si deve fare
Nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Questi costi non sono soggetti a ribasso.
Riferimenti legislativi
Art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008.
Eventuali scadenze o periodicità
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Note
A questi dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.