Modifiche dell’Aia [art. 5, comma 1, lettera l) e art. 29-nonies]

Di che cosa si tratta 

Può accadere che, nel corso di validità dell’autorizzazione, l’installazione subisca modifiche. La nozione di modifica è prevista in termini generali all’art. 5, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 152/2006 che la definisce come «la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente».

Le modifiche dell’Aia possono suddividersi in sostanziali [n.d.r.: RENDERE LA PAROLA “sostanziali” LINKATA ALLA SCHEDA “1.5.1 Modifiche sostanziali Aia”] o non sostanziali [n.d.r.: RENDERE LA PAROLA “non sostanziali” LINKATA ALLA SCHEDA “1.5.2 Modifiche non sostanziali Aia”].

 

Che cosa si deve fare 

A seconda della tipologia della modifica, il gestore deve presentare una nuova domanda di Aia (per le modifiche sostanziali) [n.d.r.: RENDERE LA PAROLA “sostanziali” LINKATA ALLA SCHEDA “1.5.1 Modifiche sostanziali Aia”] oppure effettuare una semplice comunicazione (per le modifiche non sostanziali) [n.d.r.: RENDERE LA PAROLA “non sostanziali” LINKATA ALLA SCHEDA “1.5.2 Modifiche non sostanziali Aia”].

 

Riferimenti legislativi

Artt. 5, comma 1, lettera l) e 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006.