Di che cosa si tratta
Al contrario delle modifiche sostanziali, non è prevista una puntuale definizione di modifica non sostanziale, che deve, dunque, essere desunta in negativo (per esclusione) rispetto a quella di modifica sostanziale.
Si tratta, pertanto, di modifiche che possono comportare un impatto ambientale tanto negativo (ma non significativo), quanto positivo. Le linee guida regionali o ministeriali, ove emanate, costituiscono utile spunto per il gestore nella definizione della tipologia di modifica.
Che cosa si deve fare
Laddove la modifica proposta dal gestore sia qualificata come non sostanziale, sarà sufficiente una comunicazione, dopodiché:
- l’autorità competente potrà aggiornare l’autorizzazione;
- in assenza di riscontro o diverse indicazioni, il gestore decorsi 60 giorni potrà realizzare la modifica.
Laddove in seguito alla comunicazione di una modifica non sostanziale, l’autorità competente la ritenga sostanziale, questa dovrà informarne entro 60 giorni, il gestore, affinché depositi una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione di aggiornamento dei profili tecnici.
Riferimenti legislativi
Art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.