Di che cosa si tratta
In termini generali, la modifica sostanziale va intesa come la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana.
In ambito Aia, è poi previsto un caso di modifica sostanziale specifica, laddove si «dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa» nel caso in cui l’allegato VIII indichi per l’attività valori soglia.
La normativa ambientale trova – in diversi settori – differenti, e talvolta maggiormente puntuali, definizioni di modifica sostanziale (vedere, ad esempio, D.G.R. Lombardia dell’8 febbraio 2021, n. 4268).
Che cosa si deve fare
Laddove la modifica proposta dal gestore sia qualificata come sostanziale, oppure sia ritenuta tale dalle autorità, il gestore dovrà depositare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione di aggiornamento dei profili tecnici.
Servirà, inoltre, un provvedimento espresso dell’autorità a esito di un procedimento conforme in termini di struttura a quello previsto per la prima autorizzazione (sebbene incentrato sui profili oggetto di modifica).
Riferimenti normativi
- Art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006;
- normative regionali di riferimento.
Note
La Corte di Giustizia Ue ha chiarito che, per poter qualificare una modifica come sostanziale, occorre che ricorrano cumulativamente due condizioni: la prima è che si tratti di una «modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto»; la seconda è che questa modifica «possa avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente»(sentenza 2 giugno 2022, in causa C-43/21).