Di che cosa si tratta
Il campo di applicazione dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 non si limita ai soli contratti di appalto, ma riguarda anche quelli, a cascata, di subappalto.
Cosa deve fare
I datori di lavoro appaltatori, ivi compresi i subappaltatori devono:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;
- indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Riferimenti legislativi
Art. 26, comma 2 e 8-bis, D. Lgs. n. 81/2008.
Eventuali scadenze o periodicità
–
Note
–