Di che cosa si tratta
L’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro, la nomina del medico competente.
Non ogni professionista medico può svolgere le funzioni di medico competente. E quindi non ogni professionista medico può essere nominato medico competente.
Che cosa deve fare
Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e nominare un medico in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- laurea in medicina e chirurgia, accompagnata dallo svolgimento (alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 277/1991, ora soppresso) dell’attività di medico competente per almeno quattro anni e dall’autorizzazione, rilasciata dall’assessorato regionale alla sanità, a esercitare la funzione di medico competente;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. In tale caso, è necessario anche frequentare appositi percorsi formativi universitari (master abilitante per le funzioni del medico competente). Tuttavia, i soggetti che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, dimostrano di aver svolto le attività di medico competente (producendo alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di questa attività) per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del decreto, sono abilitati a svolgere le relative funzioni;
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle forze armate, compresa l’arma dei carabinieri, della polizia di Stato e della guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario:
– mantenere i requisiti previsti per la nomina in corso di esecuzione dell’incarico;
– partecipare al programma triennale di educazione continua in medicina. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
I medici devono comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti di cui sopra al ministero del Lavoro ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei medici competenti (il ministero, con cadenza annuale, effettua verifiche, anche a campione, sul possesso dei titoli e dei requisiti).
Riferimenti legislativi
Artt. 38 e 25, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 81/2008.