Obblighi del medico competente

Di che cosa si tratta 

Il medico competente si deve occupare dell’analisi e della gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, come dipendente o libero professionista, rispondendo direttamente al datore di lavoro e collaborando con il servizio di prevenzione e protezione (Spp).

Che cosa deve fare

  1. Collaborare con il datore di lavoro e con il Spp alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, all’organizzazione del servizio di primo soccorso, all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»;
  2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  3. istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, conservandola con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina;
  4. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria;
  5. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua conservazione;
  6. fornire informazioni ai lavoratori (e, su richiesta, agli Rls) sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a questi agenti;
  7. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
  8. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al Rspp, ai Rls, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul loro significato;
  9. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa (da comunicarsi al datore di lavoro) in base alla valutazione dei rischi;
  10. partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.

Riferimenti legislativi 

Art. 25 D. Lgs. n. 81/2008.

Eventuali scadenze o periodicità

Le scadenze sono gestite nel protocollo della sorveglianza sanitaria.

Note

È essenziale garantire la continuità e completezza del flusso informativo e della collaborazione tra datore di lavoro e medico competente con riguardo, in particolare, all’organico aziendale e alla sua variazione (assunzioni, licenziamenti, dimissioni, cambio di mansioni eccetera).