Di che cosa si tratta
Ai sensi dell’art. 29-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, la domanda per una nuova installazione soggetta Aia deve contenere le seguenti informazioni:
- descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
- descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
- descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
- descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
- descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
- descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti;
- descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’art. 6, comma 16, D.Lgs. n. 152/2006;
- se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.
La domanda deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere a) e m) e l’indicazione delle informazioni che, ad avviso del gestore, non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o di difesa nazionale.
Ai fini della domanda di Aia possono essere utilizzate anche le informazioni e descrizioni fornite in tema di incidenti rilevanti (cosiddetta “disciplina Seveso”), certificazioni ambientali o qualunque altra normativa.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata e può richiedere integrazioni indicando un termine non inferiore a 30 giorni, prorogabile a richiesta dell’istante, con conseguente sospensione dei termini del procedimento. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione richiesta, l’istanza si intende ritirata.
In caso di esito positivo, verrà avviata la procedura per il rilascio dell’Aia.
Che cosa si deve fare
Il gestore deve presentare apposita domanda all’autorità competente, allegando la documentazione richiesta dalla legge.
Riferimenti normativi
- Artt. 6, comma 16, 29-bis e 29-ter, D.Lgs. n. 152/2006;
- art. 39, legge 3 agosto 2007, n. 124.