Relazione di riferimento

Di che cosa si tratta 

Si tratta di un documento tecnico che il gestore è tenuto a predisporre prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata (in seguito a modifiche sostanziali o riesame).

La relazione contiene informazioni sullo stato di qualità di suolo, sottosuolo e acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti. Lo scopo è “fotografare” lo stato delle matrici, per effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato futuro, al momento della cessazione definitiva delle attività, e valutare l’eventuale necessità di intervento di risanamento. 

 

Che cosa si deve fare

A livello tecnico, per gli impianti in Aia statale la relazione di riferimento è obbligatoria. Per quelli in Aia regionale o provinciale, la relazione di riferimento è predisposta secondo un percorso di screening preliminare (per valutare la necessità, o meno, di predisporla, sulla base delle sostanze pertinenti presenti in stabilimento e dei relativi criteri di gestione) e di eventuale elaborazione. 

Tra le informazioni necessarie della relazione rientrano:

  • l’utilizzo presente e passato del sito;
  • i dati analitici relativi a suolo e falda;
  • le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione.

Per l’elaborazione della relazione di riferimento è necessario verificare quali linee guida europee e ministeriali e circolari sono attualmente in vigore. 

 

Riferimenti legislativi

  • Artt. 5, comma 1, lettera v-bis) e 29-sexies, D.Lgs. n. 152/2006;
  • DM n. 95/2019;
  • linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali – 2014.

 

Eventuali scadenze o periodicità

La relazione va predisposta prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente.