Di che cosa si tratta
Gli scarichi sono sottoposti a diversi regimi autorizzativi, sanzionatori e di controllo, a seconda della tipologia di acque reflue e del recapito. In base alla tipologia le acque reflue si distinguono in “domestiche”, “assimilate alle domestiche”, “industriali”, “urbane” e “meteoriche”. Per quanto riguarda il recapito, i punti di immissione di uno scarico possono essere:
- il suolo: l’art. 103, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce il divieto generale di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, a eccezione di alcune tipologie di scarichi considerati a ridotto impatto ambientale o la cui effettuazione in recapiti appare impossibile o eccessivamente onerosa in base ai criteri di cui al punto 2 dell’allegato 5 alla parte III, D.Lgs. n. 152/2006, stabiliti in base al rapporto tra la distanza dal corpo idrico superficiale più vicino oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo e il volume dello scarico stesso. Questo rapporto permette di ottenere le portate massime per cui è consentito lo scarico al suolo, mentre gli scarichi aventi portata maggiore devono essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo;
- le acque superficiali: gli scarichi di acque reflue industriali e urbane debbano rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006 (individuati dall’allegato 5 e dalla normativa regionale). Gli scarichi di acque reflue urbane devono, inoltre, essere sottoposti, prima del versamento, a un trattamento secondario o equivalente secondo le indicazioni dell’allegato 5. Disposizioni specifiche sono, inoltre, previste dall’art. 106 per lo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili. Da ricordare poi che, ai sensi dell’art. 124, comma 9, , D.Lgs. n. 152/2006 «per gli scarichi in un corso d’acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee»;
- le reti fognarie: gli scarichi in rete fognaria sono disciplinati dall’art. 107, D.Lgs. n. 152/2006. Le relative disposizioni devono essere integrate con quanto previsto dalla sezione terza della parte III in tema di servizio idrico integrato. Gli scarichi in rete fognaria devono rispettare le norme tecniche, i regolamenti e i valori-limite approvati dagli enti di governo dell’Ambito territoriale ottimale (Ato). La potestà regolamentare dell’ente di governo è, tuttavia, limitata, poiché non possono, comunque, essere derogati:
- i parametri di cui alla tabella 3/A (tutti) e
- alcuni parametri di cui alla tabella 3, cioè quelli di cui alla nota 2 della tabella 5.
In base al comma 2 dell’art. 107, gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sono sempre ammessi purché siano rispettati i regolamenti dei gestori del servizio idrico integrato, come approvati dall’ente di governo. È poi previsto il divieto di smaltimento di rifiuti attraverso l’immissione in rete fognaria (derogabile qualora i rifiuti siano sottoposti a un idoneo trattamento e previa autorizzazione da parte del gestore del servizio idrico).
Che cosa si deve fare
Quando necessario, fare richiesta per l’autorizzazione allo scarico [n.d.r.: RENDERE LE PAROLE “richiesta per l’autorizzazione allo scarico” LINKATE ALLA SCHEDA “12.1.1 Procedimento”]
Riferimenti legislativi
Artt. 101, 103, 105, 106, 107 e 124, D.Lgs. n. 152/2006.
Note
Per le altre tipologie di recapito (acque sotterranee e sottosuolo, scarichi di sostanze pericolose, immersione di mare di materiale da attività di escavo e posta in mare di cavi e condotte, trattamento rifiuti in impianti di trattamento delle acque reflue urbane), si deve fare riferimento alle norme di cui agli artt. 104, 108, 109 e 110, D.Lgs. n. 152/2006.