Riesame senza valenza di rinnovo (art. 29-octies, comma 4)

Di che cosa si tratta 

L’istituto del riesame costituisce il procedimento con cui l’autorità competente, in determinate e tassative condizioni, riesamina le prescrizioni contenute nell’Aia di un determinato impianto. 

Il riesame con valenza di rinnovo viene disposto sull’installazione nel suo complesso: 

  • entro quattro anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all’attività principale dell’installazione;
  • quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell’Aia o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione (che diventano dodici anni se l’installazione è certificata ex Uni En Iso 14001 e a sedici anni se possiede la registrazione Emas).

 

Pertanto, il riesame con valenza di rinnovo può essere giustificato sia dalla necessità di conformarsi alle nuove Batc relative all’attività principale svolta da un determinato impianto sia al decorso di un determinato periodo di tempo dal momento in cui sono state stabilite le prescrizioni dell’autorizzazione. Per quanto riguarda l’andamento del procedimento di riesame, vale quanto alla domanda e alla procedura per il rilascio dell’Aia. 

 

Che cosa si deve fare

Il riesame è disposto d’ufficio dall’autorità competente. Capita, però, spesso che nell’Aia sia prevista la presentazione, da parte del gestore, di una formale istanza di riesame, alla quale segue l’apertura del procedimento da parte dell’autorità competente. In questo caso, l’autorità competente assegna al gestore un termine entro il quale presentare tutte le informazioni necessarie (ad esempio i risultati del controllo delle emissioni e i dati che consentono un confronto tra il funzionamento dell’installazione o le tecniche descritte nelle Batc). Andranno aggiornate tutte le informazioni indicate all’art. 29-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (come la descrizione dell’installazione e delle sue attività o delle materie prime e ausiliarie).

 

Riferimenti legislativi

Art. 29-octies, D.Lgs. n. 152/2006.

 

Eventuali scadenze o periodicità

Fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso.