Sanzioni (art. 29-quattordecies + inosservanze dell’art. 29-decies)

Di che cosa si tratta 

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative, ovvero di esercizio di un impianto in assenza di Aia o con Aia sospesa o revocata, sono previste conseguenze sanzionatorie di natura penale o amministrativa.

L’art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006 individua le seguenti sanzioni amministrative a carattere inibitorio, emanate dalla competente autorità «secondo la gravità dell’infrazione»:

  • diffida, assegnando un termine per eliminare le inosservanze;
  • diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, nel caso in cui si manifestino «situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente» o nel caso in cui violazioni specifiche siano comunque reiterate più di due volte all’anno;
  • revoca dell’autorizzazione e connessa cessazione dell’attività dell’installazione fino a eventuale nuova autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;
  • chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

 

Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, il sistema sanzionatorio è contenuto nell’articolo 29-quaterdecies ai commi 2, 6, 7, 8 e 10 e riguarda:

  • la violazione delle prescrizioni dell’Aia 🡪 da 1.500 euro a 15.000 euro;
  • l’esercizio di un impianto che ha subito una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all’articolo 29-nonies, comma 1 🡪 da 1.500 euro a 15.000 euro;
  • l’omesso invio all’autorità competente della comunicazione prevista all’articolo 29-decies, comma 1 da inviarsi prima di dare attuazione a quanto previsto nell’Aia, nonché della comunicazione di cui all’articolo 29-undecies, comma 1, in caso di incidenti o imprevisti 🡪 da 5.000 euro a 52.000 euro;
  • l’omessa comunicazione all’autorità competente, all’ente responsabile degli accertamenti in caso di incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente e ai Comuni interessati dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni richiesti dall’Aia 🡪 da 2.500 euro a 11.000 euro;
  • l’omessa presentazione, senza giustificato o documentato motivo, della documentazione integrativa prevista dall’art. 29-quater, comma 8 per perfezionare un’istanza del gestore o per consentire l’avvio di un procedimento di riesame 🡪 da 5.000 euro a 26.000 euro.

 

Per quanto riguarda le sanzioni penali, la medesima norma disciplina diverse ipotesi di reati, tra le quali vanno evidenziate le contravvenzioni relative all’esercizio di attività:

  • in assenza di Aia o con Aia sospesa o revocata (art. 29-quattuordecies, comma 1) 🡪 arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro (salvo aggravanti legate alla pericolosità delle sostanze o dei rifiuti); 
  • in difformità dal titolo amministrativo, relativamente alle emissioni, agli scarichi, alla gestione dei rifiuti ed all’utilizzo di combustibili (art. 29-quattuordecies, commi 3 e 4) 🡪 ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro (comma 3) e ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell’arresto fino a due anni (comma 4);
  • costituenti modifiche sostanziali, senza la previa autorizzazione delle stesse (art. 29-quattuordecies, comma 5) 🡪 arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

 

Che cosa si deve fare

Il gestore deve sempre effettuare una rigida e puntuale valutazione dei contenuti dell’Aia (sia con riferimento al provvedimento che in relazione ai relativi allegati tecnici ed al Piano di Monitoraggio e controllo) e della conseguente organizzazione interna dei necessari adempimenti (scadenziari, procedure, format di comunicazioni periodiche eccetera). 

In caso di ricezione di un provvedimento inibitorio (diffida, sospensione, revoca o chiusura), è necessario verificare caso per caso l’opportunità di impugnare tempestivamente il provvedimento davanti al giudice amministrativo (TAR), entro 60 giorni dalla ricezione, o con ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla ricezione. 

In caso di ricezione di un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo è opportuno valutare se presentare, entro 30 giorni dalla sua ricezione, scritti difensivi e richiesta di audizione ai sensi dell’art. 18 l. n. 689/1981.

In caso di rilevanza penale della condotta, è opportuno rivolgersi al proprio legale di fiducia. 

 

Riferimenti legislativo

Artt. 29-decies e 29-quattordecies, D.Lgs. n. 152/2006.

 

Note

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 29-quaterdecies non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16, legge n. 689/1981.