Di che cosa si tratta
Il D.Lgs. n. 81/2008 pone una netta distinzione tra i lavori in appalto rientranti nel campo di applicazione del titolo IV (i cosiddetti “cantieri temporanei o mobili”) e qualunque altra attività affidata a terzi (i cosiddetti “appalti interni”), diversificando la relativa disciplina.
Che cosa si deve fare
Ogni qual volta il datore di lavoro affidi lavorazioni a terzi da eseguirsi all’interno del proprio sito o del proprio processo produttivo dovrà in via del tutto preliminare verificare l’ambito normativo applicabile a questo rapporto, per verificare l’applicabilità dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 o, diversamente, le previsioni di cui agli artt. 89 e seguenti, D. Lgs. n. 81/2008.
Per verificare l’applicabilità della normativa di cui all’art. 26, si dovrà valutare:
- se il committente delle attività sia un datore di lavoro, come definito nel D. Lgs. n. 81/2008;
- se le attività che si intendono affidare a terzi siano lavori, servizi e forniture, oggetto di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione;
- se la prestazione verrà eseguita all’interno dell’azienda del committente, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.
Riferimenti legislativi
Art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008.
Note
Si ritiene che il requisito di cui al punto 3) debba essere inteso nel senso di applicare la disciplina di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 in tutte quelle situazioni in cui il committente disponga materialmente degli ambienti di lavoro nei quali la prestazione dovrà essere eseguita.