Contributi per motori elettrici in sostituzione di quelli a combustione

Decreto 19 luglio 2022  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022

Contributi per motori elettrici: con il decreto 19 luglio 2022  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022) il ministero della Transizione ecologica ha disciplinato i criteri e le modalità di erogazione del finanziamento per la sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici.

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Contributi per motori elettrici: i beneficiari 

A godere del contributo sono sia persone fisiche sia le persone giuridiche.

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Contributi per motori elettrici: l'entità

Le risorse destinate all'erogazione dei contributi ammontano a dodici milioni di euro in conto residui di stanziamento di provenienza 2021 e due milioni di euro in conto competenza 2022. Lo Stato contribuirà al 60% del costo di riqualificazione per un massimo di 3.500 euro. Inoltre è previsto anche un contributo pari al 60 per cento delle spese per l'imposta di bollo, per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico e per l'imposta provinciale di trascrizione.

Qui di seguito testo integrale del provvedimento.

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 19 luglio 2022 

Erogazione di contributi destinati ai proprietari di veicoli per
l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in
sostituzione del motore termico. (22A05128)

(Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della
strada»;
Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione
in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito
dell'approccio europeo integrato finalizzato a ridurre le emissioni
di CO2 dei veicoli leggeri, come modificato dal regolamento (UE) n.
333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in
particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni
provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti
amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,
le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
prevede che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018 ed, in
particolare, il comma 1031 che riconosce ai soggetti che acquistano,
anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di
fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido
di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) e il comma 1041 che
aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni per il
2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Visto il comma 1 dell'art. 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
che ha aggiunto la lettera b-bis) al predetto comma 1031 dell'art. 1
della citata legge 145 del 2018, disponendo che, in via sperimentale,
a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo
attraverso l'istallazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1
e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo
pari al 60 per cento del costo di riqualificazione, fino ad un
massimo di euro 3.500, oltre ad un contributo pari al 60 per cento
delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al
pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e
all'imposta provinciale di trascrizione;
Visto il comma 3 dell'art. 74-bis del decreto-legge n. 104 del
2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020, che prevede che «agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite
di tre milioni di euro per l'anno 2020 e di dodici milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art.
1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il comma 1-bis dell'art. 8 del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156 che ha disposto, invece, che il contributo sia riconosciuto
non piu' a chi omologa il sistema, ma direttamente ai proprietari dei
veicoli oggetto di riqualificazione;
Visto il comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, che stabilisce che, per la concessione dei contributi, di cui al
sopra citato comma 1031, lettera b-bis), dell'art. 1, della legge n.
145 del 2018, la competenza sia attribuita al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, invece che al Ministero
dello sviluppo economico, prevedendo che le risorse iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, siano
trasferite, su apposito capitolo dello stato di previsione, al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Visti i commi 809 e 810 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, che hanno previsto, rispettivamente, che il termine di cui
all'art. 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge n. 145 del 2018,
sia prorogato al 31 dicembre 2022 e che, per l'anno 2022, il limite
di spesa sia pari a 2 milioni di euro;
Visto il capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
incardinato nell'ambito della Missione 13 «Diritto alla mobilita' e
sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma 1 «Sviluppo e sicurezza
della mobilita' stradale», Azione 2 «Regolamentazione della
circolazione stradale e servizi di motorizzazione», sul quale sono
iscritte risorse pari a euro dodici milioni in termini di residui di
stanziamento EPR 2021 ed euro due milioni in conto competenza 2022;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, recante
sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare
autovetture M e N1;
Considerata altresi' l'esigenza di prevedere modalita' per la
gestione dei contributi di cui all'art 74-bis della legge n. 126 del
2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e gestione del contributo

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione del contributo, ai sensi del comma 1
dell'art. 74-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020,
convertito con modifiche dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020,
destinato ai proprietari dei veicoli per l'installazione di sistemi
di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.
2. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi, stanziate
sul capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono pari a
dodici milioni in conto residui di stanziamento di provenienza 2021 e
due milioni di euro in conto competenza 2022.
3. Per l'assegnazione dei contributi, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili si avvale di una
specifica piattaforma informatica la cui gestione e' affidata, sulla
base di apposita convenzione, alla societa' Consap S.p.a. quale
soggetto responsabile dell'attivita' istruttoria della misura di cui
al presente decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009.
4. L'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2 fa
salvo quanto dovuto alla Societa' Consap S.p.a., quale soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente
decreto, ai sensi del successivo art. 4.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
per sistema di riqualificazione elettrica: un sistema che
consente di trasformare un veicolo immatricolato originariamente con
motore termico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica;
per proprietari: i proprietari, sia in qualita' di persone
fisiche che di persone giuridiche, che installano, in Italia, entro
il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica sui
propri veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3,
M3G, N1, N1G, immatricolati originariamente con motore termico;
per veicoli di categoria M1, veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente;
per veicoli di categoria M1G, veicoli fuoristrada progettati e
costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente;
per veicoli di categoria M2, veicoli progettati e costruiti per
il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
per veicoli di categoria M2G, veicoli fuoristrada progettati e
costruiti per il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a
5 t;
per veicoli di categoria M3, veicoli progettati e costruiti per
il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
per veicoli di categoria M3G, veicoli fuoristrada progettati e
costruiti per il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5
t;
per veicoli di categoria N1, veicoli progettati e costruiti per
il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
per veicoli di categoria N1G, veicoli fuoristrada progettati e
costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5 t;
per installatore si intende l'impresa esercente l'attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, individuato
con almeno uno dei seguenti codici Ateco (anche come attivita'
secondaria):
i) 45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione
per autoveicoli (include riparazione di sistemi di iniezione
elettronica, riparazione di carburatori, officine di riparazione,
installazione di impianti GPL e metano);
ii) 45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli (include
riparazioni meccaniche, manutenzione ordinaria, riparazioni
meccaniche di veicoli speciali);
che installa un sistema di riqualificazione elettrica su un
veicolo immatricolato originariamente con motore termico.

Art. 3

Criteri per l'erogazione dei contributi per la riqualificazione
elettrica su veicoli immatricolati originariamente con motore
termico.

1. E' riconosciuto, a partire dall'entrata in vigore della legge
156 del 9 novembre 2021, cioe' dal 10 novembre 2021 e fino alla
disponibilita' dei fondi, un contributo, nella misura del 60 per
cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500,
nonche' un contributo pari al 60 per cento delle spese relative
all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro
automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale
di trascrizione.
2. Il contributo statale e' corrisposto al proprietario del veicolo
in base alla data della presentazione della istanza del richiedente
il contributo, previa registrazione sulla specifica piattaforma
informatica di cui all'art. 1, comma 3. Il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con avviso pubblicato
sul sito www.mit.gov.it, comunica la data della messa in esercizio
della piattaforma informatica.
3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine temporale di
ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse
disponibili di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
4. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai dati
del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di
persona giuridica, attraverso il sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale, di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso la Carta nazionale dei servizi,
prevista dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
5. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in cui il soggetto richiedente attesta e
comunica quanto segue:
a) il numero di targa del veicolo oggetto dell'installazione di
un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal
decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015, e di essere
proprietario dello stesso;
b) la data dell'avvenuta installazione, allegando:
copia della fattura di avvenuta installazione, effettuata tra
il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, di un sistema di
riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015;
copia della quietanza di pagamento della fattura (ove non
contenuta nella fattura) effettuata con modalita' che consentano la
piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita'
dello stesso alla relativa fattura;
copia del documento unico di circolazione aggiornato.
c) le spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al
pubblico registro automobilistico (PRA) e all'imposta provinciale di
trascrizione allegando le relative attestazioni;
d) codice IBAN per l'accredito del contributo;
e) cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto
corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la
denominazione sociale in caso di domanda presentata da persona
giuridica;
f) l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse
all'erogazione del contributo.
6. Il sistema informatico prevede il rilascio di una ricevuta di
quanto presentato sulla piattaforma.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
sono stati trasmessi i documenti di cui al precedente art. 3, i
proprietari dei veicoli conservano tutta la documentazione presentata
anche ai fini delle verifiche di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 4

Condizioni e modalita' di accesso e fruizione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
- Dipartimento per la mobilita' sostenibili - Direzione generale per
la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in
materia di trasporti e navigazione, delega le attivita' istruttorie e
di pagamento al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 3, mediante
atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre,
le risorse di cui al comma 2 dell'art. 1 , del presente decreto,
attribuibili a titolo di corrispettivo comprensivo di I.V.A. al 22%,
al soggetto gestore, nell'ammontare non superiore a 200.000 euro.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite sulla base dell'atto di cui al comma 1, procede
all'istruttoria delle domande di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e
provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in
capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
- Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per
la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in
materia di trasporti e navigazione, alla realizzazione, alla
manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione
del flusso documentale, all'assistenza ai cittadini, proprietari dei
veicoli, in sede di presentazione della domanda, all'esecuzione dei
pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale
di cui al comma 3 dell'art. 1.

Art. 5

Erogazione del contributo

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede, anche
attraverso la societa' Consap S.p.a., alla verifica della validita' e
correttezza dei dati dichiarati dal richiedente all'art. 3 su un
campione pari almeno al 10% dei contributi erogati.
2. Il rimborso avverra' tramite accredito sul conto corrente le cui
coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione
dell'istanza di contributo.

Art. 6

Revoca del rimborso

1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni
previste, e' disposta la revoca del rimborso erogato e si procede
contestualmente al recupero dello stesso anche tramite iscrizione al
Ruolo.

Art. 7

Trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalita'
indicate all'art. 1 del presente decreto, e' il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1 e' designato dal
Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili quale
responsabile del trattamento dei dati con la convezione ivi prevista
in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non
comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di
utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE)
2016/679.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della
normativa vigente con riferimento, in particolare, alle misure che
devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di
liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati
ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE)
2016/679, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati
personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by
default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti
all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla
relativa erogazione. Nella convenzione di cui all'art. 1 sono
individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un
adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti
dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione
non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a
dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE)
2016/679, nonche' le modalita' e tempi di conservazioni dei dati.
4. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del contributo ai
sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle attivita' connesse
all'attuazione del presente decreto e fino alla definizione di
eventuali contenziosi.
5. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza
di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE)
2016/679, i beneficiari del contributo ricevono adeguata informativa
sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da
parte degli interessati che sara' pubblicata sulla piattaforma
informatica gestita dalla societa' Consap S.p.a.

Art. 8

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente
decreto, in base all'art. 4, si avvale, nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali, della societa'
Consap S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvede al versamento alla societa' Consap S.p.a. delle somme
necessarie per dare attuazione all'art. 3 del presente decreto con le
seguenti modalita':
a) in misura pari al costo della convenzione, successivamente
alla registrazione della relativa convenzione;
b) la restante somma e' versata in misura pari alle richieste di
rimborso da erogare nelle modalita' previste dalla sopra citata
convenzione.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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