Corso avanzato per prodotti chimici

Testo del D.M. 1/4/2016
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016 

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del
carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti  chimici.
(16A02842)

in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2016, n. 85

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione;
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995;
  Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza  dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)  dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
  Viste la regola V/1-1 paragrafo  5  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-1,  paragrafo  3,
del  codice  STCW,  relativa  ai  requisiti  minimi  obbligatori   di
addestramento  avanzato  per  il  personale  marittimo  destinato   a
prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto  di  prodotti
chimici;
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  "Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare",
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
  Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo";
  Visto il decreto 31 luglio 1991 "Istituzione del corso di sicurezza
per navi cisterna adibite al  trasporto  di  prodotti  chimici  della
durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di  trentacinque
ore  dovranno  essere  impiegate  in  esercitazioni  pratiche"   come
modificato dal decreto 31 ottobre 1991 e dal decreto  dirigenziale  7
agosto 2001;
  Visto il modello di corso  1.03  "Advanced  Training  for  Chemical
Tanker    Cargo     Operations"     dell'Organizzazione     Marittima
Internazionale;
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 7767 del 16 marzo 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1
                   Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento
avanzato obbligatorio per i  Comandanti,  i  Direttori  di  Macchina,
Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale  marittimo
con  una  diretta  responsabilita'  per  le  operazioni  di   carico,
discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico,
pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo
di nave  cisterna  adibita  al  trasporto  di  prodotti  chimici,  in
conformita'  a  quanto  previsto  nella  regola  V/1-1,  paragrafo  5
dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione  aggiornata
e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 3, del relativo codice STCW.
                               Art. 2
              Conseguimento dell'addestramento avanzato

  1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato e' tenuto
a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
    a)   essere   in   possesso   della    certificazione    relativa
all'addestramento di base per le operazioni  del  carico  delle  navi
cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e  di  prodotti
chimici;
    b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di
cui alla lettera a) almeno tre mesi  consecutivi  di  navigazione  su
navi cisterna  superiori  alle  3000  GT,  adibite  al  trasporto  di
prodotti chimici, durante i quali il marittimo abbia  partecipato  ad
almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal
Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
    c) aver frequentato con esito positivo il corso di  addestramento
di cui al successivo art. 3 del presente decreto.
                               Art. 3
              Organizzazione del corso di addestramento

  1. Il corso di addestramento ha una durata non  inferiore  alle  70
ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche.
  2. Ad ogni corso possono essere  ammessi  marittimi  che  siano  in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b)  dell'art.  2  del
presente decreto, in numero non superiore  a  20,  e,  comunque,  non
superiore al numero  massimo  ammissibile  in  base  alle  dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata.  Gli  stessi  sono  suddivisi  in
gruppi non superiori alle 5 unita', per le esercitazioni pratiche.
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato B del presente decreto.
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato C al presente decreto e devono  stabilire,  documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema  di  gestione  della  qualita',
conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  norma  UNI/EN/ISO  9001,  che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i  livelli
di cognizione, di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da
conseguire.
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  D  al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B  sono  trattati
dagli  istruttori  di  cui  all'allegato  D  secondo  le   specifiche
competenze per materia.
                               Art. 4
       Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

  1. A completamento del corso  ogni  candidato  sostiene  un  esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale  ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore  del  corso  e  da  due
membri del corpo istruttori, di cui uno svolge anche le  funzioni  di
segretario.
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata  di  30  minuti
(es.: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta  esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si  raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il  giudizio
di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica  riportata
in allegato E e si intende superata se si raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
  3. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato  F
del presente decreto.
                               Art. 5
              Rilascio del certificato di addestramento

  1. Per il personale marittimo che abbia conseguito  l'addestramento
avanzato con le modalita' di cui al precedente art.  2  del  presente
decreto,  a  cura   dell'ufficio   di   iscrizione,   e'   riportata,
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  71/2015,   la   seguente
annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico  su
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici -  Certificate
of  Proficiency  on  Advanced  training  for  chemical  tanker  cargo
operations" Reg. V/1-1, par 5, Sec. A-V/1-1, par 3".
  2. L'addestramento di cui sopra  ha  validita'  quinquennale  e  si
rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che  abbiano  effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al  trasporto
di prodotti chimici nel quinquennio di validita' del certificato.
                               Art. 6
                      Disposizioni transitorie

  1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale  marittimo,
che sia in possesso di un  attestato  di  superamento  del  corso  di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici,
di cui all'art. 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso  di  validita',
e' riportata, a cura  dell'ufficio  di  iscrizione,  sul  certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di  cui  all'art.  5  del
presente decreto.
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo  svolgimento  del
corso di sicurezza per le  navi  cisterna  adibite  al  trasporto  di
prodotti chimici, ai sensi del decreto  ministeriale 31  luglio  1991
come modificato,  ai  fini  del  mantenimento  del  riconoscimento  e
dell'erogazione del corso di cui al presente decreto,  dichiarano  di
essersi adeguati alle presenti disposizioni,  mediante  comunicazione
scritta, da  far  pervenire  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di Porto.
                               Art. 7
                             Abrogazioni

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
    a) il decreto ministeriale 31 luglio 1991 "Istituzione del  corso
di sicurezza per navi  cisterna  adibite  al  trasporto  di  prodotti
chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di
trentacinque  ore  dovranno   essere   impiegate   in   esercitazioni
pratiche";
    b)  il  decreto  ministeriale  31  ottobre   1991   "Sostituzione
dell'allegato B al decreto ministeriale 31  luglio  1991  concernente
l'istituzione del corso di sicurezza per  navi  cisterna  adibite  al
trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore  a  settanta
ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in
esercitazioni pratiche";
    c) il decreto  dirigenziale  7  agosto  2001  -  "Modifica  della
certificazione del corso di sicurezza per navi  cisterna  adibite  al
trasporto di prodotti chimici".
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

                                                           Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato D

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato E

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato F

              Parte di provvedimento in formato grafico

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