Nucleare: i fondi per i siti che ospitano centrali

La misura, prevista ai sensi del D.L. n. 314/2003, come convertito dalla legge n. 368/2003, riguarda anche gli impianti del ciclo del combustibile

Assegnati i fondi per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti connessi. In particolare, con la delibera 6 agosto 2015, n. 75, il comitato interministeriale per la programmazione economica ha reso nota la «ripartizione dei contributi previsti per l'anno  2013  a  favore  dei siti che  ospitano  centrali  nucleari  ed  impianti del ciclo del combustibile nucleare» ai sensi del decreto-legge  n.  314/2003,  art.  4,  comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni (in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, n. 267)

A seguire il testo del provvedimento e in allegato l’elenco dei contributi

Delibera comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 2015 

 

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno  2013  a  favore  dei

siti che  ospitano  centrali  nucleari  ed  impianti  del  ciclo  del

combustibile nucleare  (decreto-legge  n.  314/2003,  art.  4,  comma

1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche

e integrazioni). (Delibera n. 75/2015). (15A08496) 

 

in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, n. 267

 

 

 

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 

                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.   368,   recante

disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,

in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; 

  Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n.  314/2003  che

stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che

ospitano centrali nucleari ed impianti  del  ciclo  del  combustibile

nucleare, prevedendo che alla  data  della  messa  in  esercizio  del

Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del  medesimo  decreto

legge, tali misure siano  trasferite  al  territorio  che  ospita  il

Deposito  in  misura  proporzionale   all'allocazione   dei   rifiuti

radioattivi; 

  Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art.  4  il  quale

stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo  sia  effettuata

con deliberazione del CIPE, sulla  base  delle  stime  di  inventario

radiometrico  dei  siti,  determinato  annualmente  con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  su

proposta dell'Istituto Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca

Ambientale (ISPRA); 

  Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato  articolo,  come

modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante  misure  straordinarie

in materia di risorse idriche e di protezione  dell'ambiente  prevede

che il contributo sia ripartito, per ciascun  territorio,  in  misura

del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio  e'  ubicato

il sito, in  misura  del  25  per  cento  in  favore  della  relativa

Provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  Comuni

confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che  il

contributo spettante a questi ultimi  sia  calcolato  in  proporzione

alla superficie e alla popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci

chilometri dall'impianto; 

  Considerato  altresi'  che  l'ammontare   complessivo   annuo   del

contributo, ai sensi del richiamato comma 1 bis, e' definito mediante

la determinazione  di  un'aliquota  della  componente  della  tariffa

elettrica pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per  ogni  kilowattora

consumato, con aggiornamento annuale sulla base  degli  indici  ISTAT

dei prezzi al consumo; 

  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311

(legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°

gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una

quota pari al 70 per cento degli importi derivanti  dall'applicazione

dell'aliquota della componente della  tariffa  elettrica  di  cui  al

comma 1 bis del richiamato art. 4; 

  Visto l'art. 1 comma 493, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266

(legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro,  quanto  disposto

dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

  Visto il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito  con

modificazioni dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  che  all'art.  28

istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del  territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito  il

compito di svolgere le funzioni dell'APAT  di  cui  all'art.  38  del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

  Vista la nota n. 5517 del 19 giugno 2014  con  la  quale  la  Cassa

conguaglio per il settore elettrico (CCSE)  ha  comunicato  l'entita'

delle risorse  disponibili  per  il  finanziamento  delle  misure  di

compensazione   territoriale   relative   all'anno   2013,   pari   a

14.985.263,00 euro, determinate  in  sede  di  contabilizzazione  dei

valori relativi al bilancio per il medesimo anno; 

  Vista la nota n. 14033 del 15 luglio 2015, con la  quale  l'Ufficio

di Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE sia  il

decreto  n.  136  del  14  luglio  2015   del   competente   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  recante  la

ripartizione  percentuale,  per  l'anno   2013,   delle   misure   di

compensazione territoriale  a  favore  dei  comuni  e  alle  province

beneficiarie,  sia  la  relativa  relazione  predisposta   dall'ISPRA

nell'aprile 2015, nonche' la  proposta  di  riparto  finanziario,  in

forma di tabella, che individua  la  corrispondente  assegnazione  in

euro per ciascun sito ed Ente beneficiario; 

  Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio e  del  mare  n.  136,  e'  approvata  la

ripartizione  percentuale,  per  l'anno   2013,   delle   misure   di

compensazione  territoriale  relative  ai  comuni  e  alle   province

ospitanti centrali nucleari ed impianti del  ciclo  del  combustibile

radioattivo,  nonche'  ai  Comuni  confinanti  con  quello  nel   cui

territorio e' ubicato il  sito,  ai  sensi  del  citato  comma  1-bis

dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato  dall'art.

7-ter della legge n. 13/2009; 

  Vista altresi'  la  relazione  predisposta  dall'ISPRA  nell'aprile

2015, concernente le quote di ripartizione delle misure  compensative

in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico  dei

siti nucleari italiani esplicitati nella  relazione  medesima,  dalla

quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della

quota spettante ai comuni confinanti, sono  stati  applicati  i  dati

ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011); 

  Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di

mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione

di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo

ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; 

  Vista la nota n. 12150 del 5 agosto 2015 con la quale il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  ha  segnalato

la  presenza  di  un  refuso  nel  testo  della  precedente  nota  n.

14033/2015, per  cui  l'importo  disponibile  alla  ripartizione  per

l'anno 2013 e' da  intendersi  effettivamente  pari  a  14.985.263,00

euro; 

  Considerato che la legge n. 56 del  7  aprile  2014,  «Disposizioni

sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni» (c.d. legge  «Delrio»)  ha  previsto  la  costituzione  delle

citta'  metropolitane,  ridefinendo  il  sistema  delle  province   e

disciplinando le unioni e fusioni di comuni; 

  Tenuto conto che, in particolare, il comma  16  dell'art.  1  della

suddetta legge  ha  stabilito  che  dal  1  gennaio  2015  la  citta'

metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente  Provincia

di Roma, subentrando ad essa in  tutti  i  rapporti  e  in  tutte  le

funzioni e che di conseguenza la quota spettante  alla  Provincia  di

Roma, riportata in tabella,  si  intende  destinata  all'ente  Citta'

metropolitana di Roma Capitale; 

  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente

regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,

n. 62); 

  Vista  l'odierna  nota,   Prot.   DIPE   n.   3561-P,   predisposta

congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il

coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio

dei  ministri  e  dal  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,

contenente le osservazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella

presente delibera; 

  Su proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio e del mare; 

  Ritenuto di dover approvare tale proposta; 

 

                              Delibera: 

 

  1. Criteri di ripartizione 

    Le risorse destinate come misura compensativa ai  comuni  e  alle

province  che  ospitano  gli  impianti  di   cui   all'art.   4   del

decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003  e  alle

successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa,  vengono

ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 

    la radioattivita' presente nelle strutture stesse  dell'impianto,

in forma di  attivazione  e  di  contaminazione,  che  potra'  essere

eliminata al termine delle procedure di disattivazione  dell'impianto

stesso; 

    i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso  esercizio

dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 

    il  combustibile  nucleare  fresco  e,  soprattutto,   irraggiato

eventualmente presente. 

  2. Ripartizione tra comuni e province 

    In applicazione dei criteri di cui al precedente  punto  1  e  di

quanto previsto dal comma 1 bis dell'art.  4  del  decreto  legge  n.

314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili  come  misure

compensative  per  l'anno  2013,  pari  a  14.985.263,00  euro,  sono

ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti  beneficiari

in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio  e'

ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della  relativa

Provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  Comuni

confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito,  secondo

le percentuali e gli  importi  riportati  nell'allegata  tabella  che

costituisce parte integrante della presente delibera. 

    Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello  nel  cui

territorio e' ubicato il sito viene  calcolato  in  proporzione  alla

superficie  ed  alla  popolazione  residente  nel  raggio  di   dieci

chilometri dall'impianto. 

  3. Modalita' di erogazione delle somme 

    Le somme di cui al precedente punto 2 sono  versate  dalla  Cassa

conguaglio  per  il  settore  elettrico  agli   enti   locali   sopra

individuati, secondo le modalita' previste dal sistema  di  Tesoreria

Unica di cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e  successive

modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale

interessato. 

  Le suddette risorse  finanziarie  dovranno  essere  destinate  alla

realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di

compensazione in campo ambientale e in  particolare  in  materia  di:

tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti  inquinati;  gestione

dei  rifiuti;  difesa  e  assetto  del  territorio;  conservazione  e

valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della

biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero;  prevenzione

e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed

elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile. 

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare

e' chiamato a relazionare a questo Comitato,  entro  il  31  dicembre

2016, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente

delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del  suddetto

vincolo di destinazione delle risorse, in base  alla  rendicontazione

che gli Enti beneficiari sono  chiamati  a  presentare  al  Ministero

dell'ambiente.

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