Raee: le tariffe per la gestione del sistema

Il D.M. 17 giugno 2016 rappresenta il primo di una serie di provvedimenti di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di definizione del sistema Raee.

Al via le tariffe per la copertura degli  oneri derivanti dal sistema di gestione dei Raee (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche) con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 giugno 2016. Oltre alla determinazione delle tariffe, il provvedimento definisce:

- le modalità di pagamento;

- i criteri per l'individuazione degli oneri;

- la ripartizione del gettito delle tariffe.

Negli allegati tutti i dettagli sulle tariffe su:

- attività di monitoraggio Ispra sul raggiungimento degli obiettivi;

- tenuta del registro nazionale dei soggetti obbligati;

- copertura dei costi per il funzionamento del comitato di vigilanza e controllo.

Il D.M. 17 giugno 2016 rappresenta il primo di una serie di provvedimenti di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di definizione del sistema Raee.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale del D.M. 17 giugno 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 giugno 2016

 

Tariffe per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dal  sistema  di

gestione   dei   rifiuti   delle   apparecchiature   elettriche    ed

elettroniche. (16A04938)

in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016, n. 155

                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


  Vista  la  direttiva  2019/12/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche;

  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in

materia ambientale», ed in particolare, la Parte quarta relativa alla

gestione dei rifiuti;

  Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante

«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori

e relativi rifiuti e che  abroga  la  direttiva  91/157/CEE»,  ed  in

particolare l'art. 19;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, adottato di concerto  con  il  Ministro  dello

sviluppo economico e il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  25

settembre 2007, n. 185,  recante  l'istituzione  e  le  modalita'  di

funzionamento  del  registro  nazionale  dei  soggetti  obbligati  al

finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, la costituzione e  il

funzionamento di un  centro  di  coordinamento  per  l'ottimizzazione

delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e  l'istituzione

del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, 25 settembre 2007, istitutivo del Comitato  di

vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE;

  Visto l'art. 41, comma 4, del decreto legislativo n.  49/2014,  che

dispone che gli oneri relativi alle attivita' di monitoraggio  e  gli

oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza  e  controllo  sulla

gestione dei RAEE e delle pile, degli  accumulatori  e  dei  relativi

rifiuti  (Comitato  di  vigilanza  e  controllo),  del  Comitato   di

indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro  nazionale

dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di  gestione  dei

RAEE (Registro nazionale) sono a carico dei produttori di AEE in base

alle rispettive quote di mercato;

  Visto l'art. 41, comma 5, del decreto legislativo  n.  49/2014,  ai

sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia

e delle finanze, sono stabilite le tariffe  per  la  copertura  degli

oneri di cui al comma 4 del citato decreto  legislativo  n.  49/2014,

nonche' le relative modalita' di versamento;

  Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero  dell'economia

e delle finanze n. 3557 del 9 marzo 2016;

                             A d o t t a


                        il seguente decreto:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1. Il presente decreto stabilisce le tariffe per la copertura degli

oneri derivanti dalle attivita' sotto indicate, nonche' le  modalita'

di versamento delle stesse da parte dei produttori di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (AEE):

    a)  monitoraggio  sul  raggiungimento  del  tasso   di   raccolta

differenziata dei RAEE di cui all'art. 14 del decreto legislativo  n.

49/2014;

    b) monitoraggio sul raggiungimento degli  obiettivi  di  recupero

dei RAEE di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 49/2014;

    c) funzionamento del Comitato di vigilanza  e  controllo  di  cui

all'art. 35 del decreto legislativo n. 49/2014;

    d) funzionamento del Comitato di  indirizzo  sulla  gestione  dei

RAEE di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 49/2014;

    e) tenuta  del  Registro  nazionale  dei  soggetti  obbligati  al

finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di  cui  all'art.  29

del decreto legislativo n. 49/2014.

                               Art. 2
                     Determinazione delle tariffe

   1. Le tariffe  dovute  per  le  attivita'  di  cui  all'art.  1  si

articolano in una quota fissa e una quota variabile e garantiscono la

copertura economica degli oneri di cui all'art. 4.

  2. I produttori di AEE sono tenuti al versamento di una quota fissa

annua pari a euro  10,00  (dieci)  cadauno,  indipendentemente  dalla

relativa quota di mercato.

  3. I produttori di AEE sono, altresi', tenuti al versamento di  una

quota variabile calcolata  come  differenza  tra  l'ammontare  totale

degli oneri di cui all'art. 4, al netto della componente a carico dei

produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall'art. 19, comma 2,

del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e il  totale  delle

quote fisse dovute dai medesimi produttori.

  4. La quota variabile e' ripartita tra i produttori di AEE in  base

alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza

e di controllo, ai sensi  dell'art.  35,  comma  1,  lettera  c)  del

decreto  legislativo  n.  49/2014,  sulla  base  delle  comunicazioni

annuali rese  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  ministeriale  25

settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno.

  5.  Le  tariffe  dovute  dai  produttori  di  AEE  sono   calcolate

annualmente   e   pubblicate    nell'area    riservata    del    sito

www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. I produttori  di

AEE versano le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno.


                               Art. 3
                        Modalita' di pagamento

  1. Il pagamento delle tariffe dovute per la copertura  degli  oneri

di cui all'art. 1  e'  effettuato  mediante  versamento  al  Capo  di

entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 26 del Ministero  dell'economia

e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

  2. Nella causale del versamento e' indicato:

    a) il riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

    b) il nominativo del produttore;

    c) il numero di iscrizione al registro di  cui  all'art.  29  del

decreto legislativo n. 49/2014.

  3. Sul sito www.registroaee.it sono resi  disponibili  i  facsimile

dei modelli da utilizzare per il  versamento  nonche'  gli  ulteriori

sistemi telematici di pagamento.

  4.  La  ricevuta  di  versamento  dell'importo  e'  trasmessa   dal

produttore   di   AEE   al   Registro   nazionale   dei    produttori

contestualmente all'invio della comunicazione annuale di cui all'art.

2, comma 4.

  5. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  effettuati

cumulativamente dai sistemi collettivi di gestione dei  RAEE  di  cui

agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 49/2014 per  conto

dei produttori associati secondo le rispettive quote di mercato.

                               Art. 4
                      Individuazione degli oneri

  1. La quantificazione degli oneri di  cui  alle  lettere  a)  e  b)

dell'art. 1, comma 1 e' riportata in allegato 1.

  2. La quantificazione degli oneri di cui alla lettera e)  dell'art.

1, comma 1 e' riportata in allegato 2.

  3. La quantificazione degli oneri di  cui  alle  lettere  c)  e  d)

dell'art. 1, comma 1 e' riportata in allegato 3 ed  e'  ulteriormente

dettagliata come segue:

    a) oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e  controllo,

nonche' gli eventuali rimborsi di spese di missione;

    b) oneri sostenuti dall'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale  (ISPRA)  per  la  per  la  predisposizione  delle

strutture e mezzi informatici necessari per  il  funzionamento  della

segreteria dei comitati di cui agli articoli  35  e  36  del  decreto

legislativo n. 49/2014;

    c) oneri sostenuti dall'ISPRA e dalla Guardia di finanza  per  le

attivita' ispettive nei  confronti  dei  produttori  di  AEE  di  cui

all'art. 35, comma 1, lettera d) e comma 3 del decreto legislativo n.

49/2014;

    d)  oneri  di  funzionamento  del  Comitato  di  indirizzo  sulla

gestione dei  RAEE,  nonche'  gli  eventuali  rimborsi  di  spese  di

missione.

  4. Ai sensi dall'art. 19,  comma  2,  del  decreto  legislativo  20

novembre 2008, n. 188, gli oneri di  funzionamento  del  Comitato  di

vigilanza e controllo, nonche' gli eventuali  rimborsi  di  spese  di

missione di cui al comma 3, lettera a), sono posti in ugual misura  a

carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e

delle pile ed accumulatori.


                               Art. 5
                Ripartizione del gettito delle tariffe

  1. I proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli  oneri

di cui all'art. 1, comma 1,  vengono  riassegnati,  con  decreti  del

Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare provvede, con propri decreti, a trasferire alle  amministrazioni

competenti e alle associazioni  interessate  la  quota  dei  proventi

relativa  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle  rispettive

attivita'.

                               Art. 6
                         Disposizioni finali
  1. I produttori di  AEE  che  non  rispettano  il  termine  per  il

versamento di cui all'art. 2, comma 5, sono tenuti al pagamento della

tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura  del  tasso

legale vigente, con  decorrenza  dal  primo  giorno  successivo  alla

scadenza di detto termine.

                                                          Allegato 1
                                                 (articolo 4, comma 1)

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 2
                                                 (articolo 4, comma 2)

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 3
                                                 (articolo 4, comma 3)

              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. 17 giugno 2016

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

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