Relazione di riferimento: il minAmb detta nuovamente le regole

Nuovo decreto relazione di riferimento
Il D.M. n. 104/2019 colma il vuoto dovuto all'annullamento del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, da parte del Tar Lazio. Resta la perplessità sul provvedimento, in quanto attualmente non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Con il decreto 15 aprile 2019, n. 104, il ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha dettato le «Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06».

Il provvedimento è stato emanato in sostituzione del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, annullato dal Tar Lazio (Roma), con sentenza 20 novembre 2017, n. 11452.

Che cos'è la relazione di riferimento

Lo strumento della “relazione di riferimento” è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/Ue (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione.

La Rdr si applica agli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) ai punti:

1 (Raffinerie di petrolio greggio, escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio, nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi);

2 (Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW), qualora gli impianti siano alimentati, anche solo in parte, da combustibili diversi dal gas naturale;

3 (Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio);

4 (Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle seguenti soglie

Classe di prodotto

Gg/ anno
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) 200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi 200
c) idrocarburi solforati 100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati 100
e) idrocarburi fosforosi 100
f) idrocarburi alogenati 100
g) composti organometallici 100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) 100
i) gomme sintetiche 100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile 100
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati 100
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio 100

o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

300

5 (Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII);

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La bocciatura del Tar Lazio

Come detto, il Tar Lazio (Roma), con la sentenza 20 novembre 2017, n. 11452, ha annullato il precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, a cui i giudici romani hanno ritenuto di dover riconoscere natura normativa (e, più precisamente, regolamentare), decretandone, conseguentemente, l’illegittimità a causa della mancata osservanza, nell’iter che ha portato alla sua approvazione, dei passaggi procedurali previsti – appunto – per i regolamenti dall’art. 17, legge n. 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo, compreso l’obbligo della pubblicazione integrale sulla Gazzetta ufficiale (clicca qui per l'approfondimento; accesso riservato agli abbonati)

Sul nuovo decreto seguiranno approfondimenti a breve su Ambiente&Sicurezza. Il testo, attualmente è disponibile unicamente sul sito web del ministero dell'Ambiente, ma può essere scaricato anche cliccando sul link riportato qui sotto

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Allegati

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