Prevenzione incendi nelle metropolitane

Il ministero dell’Interno ha approvato la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio

Prevenzione incendi nelle metropolitane: il ministero dell'Interno ha approvato la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture sotterranee di trasporto. Il D.M. 21 ottobre 2015, che regolamenta la prevenzione incendi nelle metropolitane, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2015 ed è rivolto sia alle metropolitane in esercizio sia a a quelle ancora da progettare e costruire. Le indicazioni contenute nel decreto sono finalizzate a minimizzare la probabilità di insorgenza di incendi e, laddove l'incendio si sviluppi sul treno, sulla sede e, in particolar modo in galleria e nelle stazioni, a limitarne la propagazione. Ma non solo: la regola tecnica riguarda anche la possibilità per i passeggeri di mettersi in salvo autonomamente o di essere soccorsi in base a precise procedure d'emergenza. Inoltre, si è teso puntare l'obiettivo anche sulla garanzia di stabilità delle strutture portanti, di limitare la propagazione delle fiamme alle attività contigue e, infine, di garantire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

 

Approfondimenti sul tema saranno pubblicati su Ambiente&Sicurezza (sia nella versione cartacea sia in quella digitale).

 

Qui di seguito il testo integrale del D.M. 21 ottobre 2015

 

Se oltre al tema della prevenzione incendi nelle metropolitane sei interessato ad altri argomenti collegati, leggi anche:

 

- Dal 18 novembre le nuove norme antincendio

- Antincendio negli alberghi, pubblicata la nuova regola tecnica

- Vigili del fuoco, modificate le dotazioni organiche

- Antincendio, rettificato il decreto sulla struttura sanitarie

 


MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 ottobre 2015

Approvazione della regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione,  costruzione   ed   esercizio   delle   metropolitane.
(15A08046) 

(GU n.253 del 30-10-2015)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11, della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», con  il
quale vengono dettate disposizioni in materia di prevenzione  incendi
relativamente all'applicazione dell'art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
  Visto l'art. 16-ter del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle  opere   pubbliche,   la   digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attivita'  produttive»,  con  il  quale  vengono
dettate  disposizioni  urgenti  in  materia   di   metropolitane   in
esercizio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto», che attribuisce al Ministero dei trasporti la  competenza
in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n.  211,  concernente  la  riorganizzazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata attribuita alla
Direzione generale del trasporto locale  la  competenza  in  tema  di
sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  recante  «Semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11  gennaio  1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo  1988,  recante
«Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  9  marzo  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007,  recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  117  del  22  maggio  2007,
recante «Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio  ingegneristico
alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. RD 187, del 19 luglio 2011, con il quale  e'  stata  istituita  la
Commissione  per  la  rivisitazione  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti dell'11 gennaio 1988 «Norme di  prevenzione  incendi  nelle
metropolitane»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013,  recante
«Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro  l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi»; 
  Rilevata la necessita' di rivisitare ed aggiornare le vigenti norme
di prevenzione incendi per le metropolitane; 
  Visto il progetto di regola tecnica elaborato dalla Commissione per
la rivisitazione del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  dell'11
gennaio 1988; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Sentito  il  Comitato  tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei
trasporti ad impianti fissi istituito con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 27 del 30 gennaio 2013; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio  delle  metropolitane,
cosi' come definite nella regola tecnica di cui all'art. 3.  
                               Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le  opere
civili e gli impianti  fissi  delle  metropolitane  sono  progettate,
realizzate e gestite in modo da: 
  a) minimizzare la probabilita' di insorgenza degli  incendi  e  nel
caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno,  sulla  sede,
ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne  la
sua propagazione; 
  b) assicurare la possibilita' che gli  occupanti  possano  lasciare
indenni,  in  modo  autonomo,  i  luoghi  in  cui  si  e'  sviluppato
l'incendio, nell'ambito delle  procedure  di  emergenza,  o  che  gli
stessi possano essere soccorsi in altro modo; 
  c) garantire la stabilita' delle strutture portanti; 
  e) limitare la propagazione di un incendio ad attivita' contigue; 
  f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di  operare
in condizioni di sicurezza. 
                               Art. 3 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi,  comprensiva
dell'appendice tecnica, di cui all'allegato I che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.  
                               Art. 4 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.   3   si   applicano   alle
metropolitane nuove  e  nel  caso  di  interventi  di  ampliamento  o
modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in  vigore
del  presente   decreto,   limitatamente   alle   parti   interessate
dall'intervento. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 3, fatta eccezione del capo VIII
della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato I del
presente decreto, non si applicano alle metropolitane nuove che  gia'
dispongano di un progetto  approvato  dall'autorita'  competente  con
riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui  al  decreto
del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali  siano
state individuate  le  necessarie  risorse  finanziarie.  Qualora  la
realizzazione degli interventi progettati  non  venga  avviata  entro
sette anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  il
progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica di
prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
               Adeguamento metropolitane in esercizio 
 
  1. Le metropolitane,  o  parti  di  esse,  in  esercizio  non  gia'
conformi  alle  disposizioni  tecniche  contenute  nel  decreto   del
Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988,  sono  adeguate  a  tali
disposizioni e al capo  VIII  della  regola  tecnica  di  prevenzione
incendi di cui all'allegato I del presente  decreto,  secondo  quanto
previsto all'art. 7. 
  2. Le metropolitane di cui al comma 1 in  possesso,  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  progetti  approvati
dall'autorita' competente con riferimento ai requisiti  di  sicurezza
antincendio di cui al decreto  del  Ministro  dei  trasporti  dell'11
gennaio 1988 e per le quali siano  state  individuate  le  necessarie
risorse finanziarie, adempiono a quanto previsto all'art. 7, comma 1,
lettera a) e completano l'adeguamento entro  il  termine  massimo  di
sette anni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
presentando, entro i rispettivi termini, la segnalazione  certificata
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata. 
  3.  Le  metropolitane  in  esercizio  conformi  alle   disposizioni
tecniche  contenute  nell'allegato  al  decreto  del   Ministro   dei
trasporti dell'11 gennaio 1988, adempiono a quanto previsto  all'art.
7, comma 1, lettera a), numero 1, nel termine ivi previsto. 
                               Art. 6 
 
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione  disciplinato
nel presente decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma 1, gli  elementi
di chiusura per i quali e' richiesto il requisito  di  resistenza  al
fuoco, disciplinati in Italia  da  apposite  disposizioni  nazionali,
gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione  di
cui  alla  direttiva  98/34/CE,  come  modificata   dalla   direttiva
98/48/CE,   che    prevedono    apposita    omologazione    per    la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Ai fini della sicurezza antincendio, le  tipologie  di  prodotti
non contemplati dai commi 1 e  2,  purche'  legalmente  fabbricati  o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o  in
Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali  stipulati  con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno  degli  Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio  (EFTA),  parte
contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del  presente  decreto  se
utilizzati nelle stesse condizioni che  permettono  di  garantire  un
livello di protezione equivalente a  quello  prescritto  dal  decreto
stesso. 
                               Art. 7 
 
                 Disposizioni complementari e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza, le metropolitane in esercizio di  cui  all'art.
5, comma 1, sono  adeguate  ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio
previsti al capo VIII della regola tecnica di cui  all'allegato  I  e
nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti  dell'11  gennaio
1988, entro i termini temporali di seguito indicati: 
    a) entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
      1) regola tecnica di cui all'art. 3: 
        capo  VIII  -  Organizzazione  e  gestione  della   sicurezza
antincendio: escluso il punto 6 del capo VIII.1; 
      2) allegato al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  dell'11
gennaio 1988: 
        4.5. Segnalazioni; 
        6.1. Impianti termici; 
        6.2.1. Impianti  di  spegnimento  incendi:  limitatamente  al
punto 6.2.1.1. lettera b); 
        6.2.4. Impianti di illuminazione di sicurezza:  limitatamente
al primo capoverso; 
        6.3. Cavi di alimentazione: limitatamente al primo capoverso; 
        7.1.3. Impianti di illuminazione di sicurezza:  limitatamente
all'impianto di illuminazione ordinaria; 
        8. Segnalazioni; 
    b) entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto per i seguenti punti dell'allegato al  decreto  del  Ministro
dei trasporti dell'11 gennaio 1988: 
  6.2.2. Impianti di rivelazione e segnalazione incendi; 
  6.2.3. Impianti di allarme; 
  6.2.5. Fonti di energia per gli impianti elettrici di emergenza; 
  6.2.7.; 
  6.3.1. Apparecchi di illuminazione; 
  7.1.2. Impianti di allarme; 
  7.1.4. Fonti di energia per gli impianti di emergenza; 
  7.1.5. Apparecchi di illuminazione; 
    c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per i seguenti punti dell'allegato al  decreto  del  Ministro
dei trasporti dell'11 gennaio 1988: 
  4.3. Impianti di protezione dei tratti e/o delle aree protette; 
  6.2.1.1. Impianti di spegnimento incendi: escluso il punto 6.2.1.1.
lettera b); 
  6.2.1.2. Impianti di spegnimento incendi; 
  6.3. Cavi di alimentazione; 
  7.4. Impianti elettrici; 
    d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto per i restanti punti dell'allegato al  decreto  del  Ministro
dei trasporti dell'11 gennaio 1988. 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  da  presentare  al   Comando
provinciale dei  vigili  del  fuoco  competente  per  territorio,  di
seguito  denominato  Comando,  indica  le  opere  di  adeguamento  ai
requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b), c) e d) del  comma
1. 
  3. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti  alle  lettere
a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei  rispettivi
termini previsti, e' presentata la segnalazione certificata. 
  4. In alternativa a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 l'adeguamento
puo' essere effettuato per lotti, secondo i termini temporali  e  con
le modalita' di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi  stabiliti
dalla vigente legislazione in materia di sicurezza: 
  a) entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  e'  presentata  al  Comando  la  segnalazione  certificata,
attestante il rispetto dei requisiti  e  delle  misure  di  sicurezza
antincendio previsti al comma 1, lettera a), nonche' il  progetto  di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151, che riporta la descrizione di tutti i singoli lotti  di
adeguamento,  esplicitandone,  per  ciascuno  di  essi,  la  relativa
autonomia antincendio rispetto al resto della struttura da  adeguare,
la sua ubicazione nonche' le modalita' di gestione della sicurezza  e
delle emergenze; 
  b) entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  e'  presentata  al  Comando  la  segnalazione   certificata,
attestante  il  completo  adeguamento  ai  requisiti   di   sicurezza
antincendio  previsti  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti  dell'11  gennaio  1988,  di  lotti  pari  almeno  al   30%
dell'intera metropolitana; 
  c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto  e'  presentata  al  Comando  la  segnalazione   certificata,
attestante  il  completo  adeguamento  ai  requisiti   di   sicurezza
antincendio  previsti  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti  dell'11  gennaio  1988,  di  lotti  pari  almeno  al   60%
dell'intera metropolitana; 
  d) entro sette anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  e'  presentata  al  Comando  la   segnalazione   certificata
attestante  il  completo  adeguamento  ai  requisiti   di   sicurezza
antincendio  previsti  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti  pari  al  100%  dell'intera
metropolitana. 
  5. Qualora la metropolitana presenti caratteristiche  tali  da  non
consentire  l'integrale  osservanza  dell'allegato  al  decreto   del
Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, potra' essere presentata
istanza di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  6. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 ottobre 2015 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Alfano          
Il Ministro delle infrastrutture 
        e dei trasporti 
             Delrio 
                                                           Allegato I 
 
                REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI 
                  PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 
                  ED ESERCIZIO DELLE METROPOLITANE 
 
                               Capo I 
                             Generalita' 
 
I.1. Premesse. 
    1. Lo scopo della presente regola tecnica e' quello di fornire  i
criteri progettuali per la realizzazione di  nuove  metropolitane  al
fine di attenuare i livelli  di  rischio  nei  confronti  dell'evento
«incendio». La sicurezza antincendio e' infatti fondamentale per  gli
utenti che usufruiscono del servizio ed incontra anche la  necessita'
di garantire  alle  squadre  di  soccorso  le  condizioni  minime  di
sicurezza per operare con successo. 
    2. La regola  tecnica  e'  basata  su  indicazioni  tecniche  che
rappresentano  la  sintesi  di  studi  ed  orientamenti   progettuali
condivisi  a  livello  internazionale.  In  tal  modo  i  criteri  di
progettazione  della  sicurezza  antincendio  per  le   metropolitane
risultano definiti, comprensibili, sorretti da un adeguato margine di
sicurezza e,  soprattutto,  integrati  nel  piu'  ampio  processo  di
progettazione delle  opere.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e
gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di  sfollamento,
deve  essere  conseguito   mediante   una   progettazione   di   tipo
prestazionale basata sui criteri indicati nel  decreto  del  Ministro
dell'interno 9  maggio  2007,  recante  «Direttive  per  l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», a  partire
da alcuni  valori  prescritti  nella  presente  regola  tecnica  che,
qualora rispettati, non richiedono ulteriori valutazioni del rischio.
In caso di scostamento dai valori prescritti e' necessario analizzare
gli scenari significativi in accordo all'approccio ingegneristico  ai
sensi del citato decreto; in entrambi i casi dovra' essere attuato un
sistema di gestione della sicurezza antincendio, cosi' come  previsto
dallo stesso decreto. 
    3. L'obiettivo primario della  salvaguardia  delle  persone  deve
essere perseguito con riferimento: 
      alle  condizioni  di  sopravvivenza  delle   persone   che   si
troveranno nelle immediate vicinanze di un focolaio d'incendio; 
      alla protezione  delle  persone  durante  il  percorso  che  le
conduce in uno spazio scoperto o comunque intrinsecamente sicuro. 
    4. Tenuto conto che, ai  fini  della  sicurezza  antincendio,  va
sempre perseguito l'obiettivo di condurre il treno in  stazione,  gli
scenari d'incendio di riferimento piu' importanti, ma non  esclusivi,
sono: 
    scenario 1): l'incendio a bordo di un treno in stazione; 
    scenario 2): l'incendio a bordo di un treno fermo in galleria; 
    scenario 3): l'incendio di un'eventuale attivita' commerciale  di
pertinenza   posta   nell'atrio   della   stazione   ed   avente   le
caratteristiche geometriche ed impiantistiche riportate nella  stessa
regola tecnica; 
    scenario 4): l'incendio in un locale tecnico. 
    5. La potenza d'incendio, e quindi la curva naturale  d'incendio,
da assumere come base per i calcoli dei parametri dell'incendio quali
profili di temperatura, altezza delle fiamme e portata dei fumi sara'
stimata, per gli scenari di  incendio  1)  e  2),  sulla  base  delle
caratteristiche di combustibilita' dei materiali che costituiscono  i
vagoni dei convogli. Nel caso  in  cui  risulti  una  potenza  totale
inferiore a 7000 kW sara' comunque assunto un  incendio  di  progetto
minimo pari a 7000 kW  su  cui  basare  ogni  calcolo  dei  parametri
dell'incendio. La potenza va intesa come  potenza  totale  di  picco,
espressa con una funzione temporale  quadratica  con  coefficiente  α
pari a 0,014, corrispondente al raggiungimento della potenza di  1000
kW in 270 secondi. 
    6. Per lo scenario di incendio 3) sara' assunto  un  incendio  di
progetto minimo pari a 3000 kW  da  intendersi  come  potenza  totale
massima raggiunta espressa con una funzione temporale  quadratica  di
tipo  medio  e  controllata,  eventualmente  fino  allo  spegnimento,
dall'impianto automatico di spegnimento ad acqua, sempre  presente  e
debitamente progettato per raggiungere tale obiettivo. 
    7. Per lo scenario di incendio 4) sara' assunto  un  incendio  di
progetto di caratteristiche  analoghe  a  quello  dello  scenario  di
incendio  3)  anche  non  in  presenza  di  impianto  automatico   di
spegnimento. 
I.2. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 
    1.2.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali
si rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre  1983
e successive modifiche ed integrazioni. 
    Ai fini della presente regola tecnica si definisce, inoltre: 
      1. Metropolitana: sistema di  trasporto  rapido  di  massa,  di
elevata  portata  e   frequenza   nell'ambito   delle   conurbazioni,
costituito da veicoli automotori o rimorchiati dai medesimi, a  guida
vincolata  con  circolazione  regolata  da  segnali  e  completamente
autonoma da qualsiasi altro tipo di  traffico,  cosi'  come  definito
nella  norma  UNIFER  8379.   Tale   sistema   comprende   anche   le
metropolitane leggere  ed  e'  caratterizzato  da  una  sede  propria
isolata e dei seguenti elementi costitutivi: 
    sede, escluso l'armamento e la linea elettrica di trazione; 
    stazioni; 
    pozzi di intertratta e di ventilazione 
    opere accessorie ed impianti. 
    2. Sede: piattaforma  destinata  alla  circolazione  dei  veicoli
afferenti il sistema di  trasporto  a  guida  vincolata,  cosi'  come
definito nella norma UNIFER 8379. 
    3. Sede all'aperto: porzione di metropolitana che corre  a  cielo
libero: 
    sul piano di riferimento; 
    su viadotto; 
    in trincea. 
    Si considera «all'aperto» una sede che  abbia  una  superficie  a
cielo libero di dimensioni pari almeno al  50%  della  larghezza  del
treno per non meno dell'intera lunghezza dello stesso. 
      4. Sede confinata: porzione  di  metropolitana  che  corre  sul
piano di riferimento, in trincea, su  viadotto  e  ricoperta  da  una
chiusura strutturale (piana o a volta) che non presenta soluzioni  di
continuita' sia in senso longitudinale che trasversale. 
      5. Sede sotterranea: porzione di  metropolitana  caratterizzata
da uno sviluppo in galleria sotto il piano di riferimento. 
      6. Piano di riferimento: per le stazioni si  intende  il  piano
stradale di accesso alla stessa, in particolare ai mezzi VVF. Per  la
sede si intende il piano di campagna da cui si accede alla stessa. 
      7. Stazione aperta: stazione, comunque posta rispetto al  piano
di riferimento, che ha le vie di corsa a  cielo  libero  in  modo  da
permettere  al  fumo  e  al  calore   di   disperdersi   direttamente
nell'atmosfera.  Ai  fini  della  definizione  non  sono   presi   in
considerazione eventuali sovrappassi che realizzano  coperture  della
sede per una larghezza totale non superiore a 8 m. Rientrano in  tale
definizione anche le stazioni aventi la sede all'aperto ma  un  atrio
d'ingresso confinato. 
      8. Stazione chiusa: stazione, comunque posta rispetto al  piano
di riferimento, che non permette al fumo e al calore  di  disperdersi
direttamente nell'atmosfera. 
    Nell'ambito delle stazioni chiuse si individuano anche: 
    stazioni sotterranee  superficiali:  stazioni  il  cui  piano  di
banchina si trova ad una profondita' non superiore a 12 m rispetto al
piano di riferimento; 
    stazioni sotterranee profonde: stazioni il cui piano di  banchina
si trova ad una profondita' superiore a 12 m  rispetto  al  piano  di
riferimento. 
      9. Galleria di stazione: tratto di galleria su cui affaccia una
banchina di stazione, comprendente la banchina stessa. 
      10. Banchina di stazione: area  della  stazione  immediatamente
adiacente ai binari e da  cui  avviene  lo  sbarco  e  l'imbarco  dei
passeggeri. Puo' essere: 
    di tipo aperto, ad isola  o  laterale,  quando  su  di  essa  non
insistono altre strutture o locali ma solo le scale di accesso; 
    di tipo confinato, ad isola o laterale, quando ad essa si  accede
tramite passaggi, disimpegni o corridoi. 
    11. Facciata di banchina: struttura, generalmente  realizzata  in
carpenteria metallica e vetro, che separa fisicamente la banchina  di
stazione dalla  via  di  corsa  della  galleria  nelle  metropolitane
costituita da una parte fissa, dalle porte  di  accesso  al  treno  e
dalle porte di emergenza. Le  facciate  di  banchina  possono  essere
anche  integrate  con  una  struttura  di   copertura   della   sede,
costituendo il cosiddetto «tunnel di banchina». 
    12. Passaggi  tra  banchina  di  stazione  e  percorsi  protetti:
discontinuita' strutturali che permettono il libero passaggio tra  la
galleria di stazione ed i percorsi protetti. Nelle stazioni chiuse ad
unica volumetria possono non esistere oppure coincidere con  l'inizio
di corridoi, disimpegni e scale che hanno le  caratteristiche  di  un
percorso protetto. 
    13. Percorso di sfollamento: sistema di vie di uscita, costituito
da tratti protetti o meno, che consente agli utenti di raggiungere un
luogo sicuro, a partire dal capo piu' lontano della banchina. Possono
considerarsi  percorsi  di  sfollamento  anche  percorsi  normalmente
destinati per l'ingresso. Questi percorsi possono  essere  costituiti
da corridoi, piani inclinati regolamentari, scale fisse o mobili. 
    14. Percorso di sfollamento  protetto:  tratto  del  percorso  di
sfollamento lungo il quale  i  sistemi  di  ventilazione  naturale  o
meccanica, e comunque in generale i sistemi di gestione  del  fumo  e
del calore, gestiti automaticamente o comunque attraverso  un  centro
di  controllo  perennemente  presidiato,  realizzano  le   condizioni
sostenibili per la vita umana. 
    15.  Luogo  sicuro:  luogo   che   abbia   una   delle   seguenti
caratteristiche: 
    luogo in cui termina un percorso protetto, dotato di  un  sistema
di pressurizzazione o di barriere d'aria o  di  evacuazione  naturale
che, in condizione di emergenza, lo  renda  aeraulicamente  disgiunto
dai percorsi protetti e permetta un rapido deflusso  verso  un  luogo
all'aperto che si raggiunge immediatamente o  mediante  percorso  non
superiore a 60 m, conteggiato dal punto in cui terminano  i  percorsi
protetti; 
    luogo all'aperto. 
      16. Stato critico per la sicurezza della vita  umana:  ciascuna
delle condizioni limite alle quali puo' essere esposta una persona in
metropolitana in caso di incendio. La verifica  progettuale  consiste
nell'impedire che si manifestino, mediante misure  di  prevenzione  e
protezione dagli incendi, condizioni piu'  gravose  di  ciascuno  dei
limiti sotto indicati: 
    l'esposizione delle persone ad un flusso termico radiante pari  a
2,5 kW/m² determinato da stratificazioni di fumo caldo; 
    l'esposizione delle persone a temperature  di  60°  C  per  tempi
superiori a dieci minuti; 
    una visibilita', riferita  alla  percezione  delle  uscite  dalla
galleria di stazione, pari a 15 m misurata ad un'altezza di 1,8 m dal
piano di calpestio; 
    un livello medio della FED  (Fractional  Effective  Dose)(1)  non
superiore  a  0,3,  calcolata   considerando   solo   il   contributo
dell'ossido di carbonio. 
---------- 
  (1) Rapporto tra il prodotto Ct (concentrazione per tempo) per  una
data sostanza asfissiante e analogo prodotto dello stesso asfissiante
che produce  un  certo  effetto  su  un  soggetto  esposto  di  media
vulnerabilita'. 
 
    Lo stato critico non deve essere superato  almeno  per  il  tempo
necessario affinche' l'ultima persona presente  nel  compartimento  o
nella zona dell'incendio raggiunga un luogo sicuro o un  percorso  di
sfollamento protetto. Deve essere valutato il margine di sicurezza in
termini di tempo disponibile per l'esodo  (ASET)  rispetto  al  tempo
necessario per l'esodo (RSET). 
      17.  Condizioni  sostenibili  per  la  vita  umana:  condizioni
sostenibili per un tempo indefinito alle quali  puo'  essere  esposta
una persona in un  percorso  di  sfollamento  protetto.  La  verifica
progettuale  consiste  nell'impedire  che  si  manifestino,  mediante
misure di prevenzione e protezione  dagli  incendi,  condizioni  piu'
gravose di ciascuno dei limiti sotto indicati: 
    una temperatura media dell'aria non superiore a 40° C; 
    una visibilita', riferita alla percezione  della  segnaletica  di
emergenza, non inferiore a 30 m misurata ad un'altezza di 1,8  m  dal
piano di calpestio; 
    un livello  medio  della  FED  (Fractional  Effective  Dose)  non
superiore  a  0,1,  calcolata   considerando   solo   il   contributo
dell'ossido di carbonio. 
      18. Larghezza effettiva di una via di uscita e di una uscita di
sicurezza:  larghezza  inferiore  a  quella  geometrica   che   viene
effettivamente utilizzata dalle persone che stanno  attraversando  un
corridoio, una  scala,  una  porta  o  una  uscita  in  generale.  La
larghezza effettiva si ottiene  sottraendo  da  ogni  lato  confinato
della  larghezza  geometrica,  una  quantita'  X  che  dipende  dalla
tipologia della via di esodo, secondo quanto riportato nella  tabella
seguente: 
 
                   ===============================
                   |   Via di uscita   |  X(m)   |
                   +===================+=========+
                   |       Scale       |  0,10   |
                   +-------------------+---------+
                   |  Scale mobili in  |         |
                   |       moto        |  0,00   |
                   +-------------------+---------+
                   |     Corridoi      |  0,15   |
                   +-------------------+---------+
                   | Porte e passaggi  |  0,10   |
                   +-------------------+---------+
                   |    Banchina di    |         |
                   |  stazione chiusa  |  0,20   |
                   +-------------------+---------+
                   |Tornelli, varchi di|         |
                   |     controllo     |  0,00   |
                   +-------------------+---------+
 
    19. Densita' di affollamento (D): numero di persone  assunto  per
unita' di superficie del pavimento (pers/m²). 
    20. Velocita' di esodo (V): velocita', in m/s, delle persone  che
stanno percorrendo un percorso di sfollamento. La velocita' media  e'
funzione  della  densita'  di  affollamento  mentre  quella  puntuale
dipende anche dalle caratteristiche tipologiche degli individui.  Per
velocita' vettoriale su una scala si intende quella  lungo  il  piano
inclinato. Nell'appendice tecnica sono riportate le equazioni per  il
calcolo della velocita'. 
    21.  Flusso  specifico  (Fs):  numero  massimo  di  persone   che
nell'unita' di tempo e per  unita'  di  larghezza  effettiva  possono
defluire in modo ordinato da un passaggio, un  varco,  un  corridoio,
una scala, una generica via di uscita o una uscita di sicurezza. Essa
si ottiene operando il prodotto  tra  la  velocita'  di  esodo  e  la
densita' di affollamento e si misura  in  pers/(s•m).  Nell'appendice
tecnica sono indicati i criteri con cui valutarla ed i valori massimi
ammissibili. 
    22. Flusso (F): numero massimo di persone che in  un  sistema  di
vie d'uscita defluiscono, nell'unita' di tempo, da una via di uscita.
Esso viene ottenuto operando il prodotto tra il flusso specifico e la
larghezza effettiva dell'uscita e si misura in pers/s. 
    23.  Tempo  di  transito  (tp):  tempo  necessario,  espresso  in
secondi, affinche' un certo numero di persone  passi  attraverso  una
via di uscita. E' ottenuto dividendo il  numero  di  persone  per  il
flusso. 
    24. Ascensore di emergenza: ascensore utilizzabile in  condizioni
di esercizio ordinario e in condizioni di  soccorso,  rispondente  ai
seguenti requisiti: 
    le dimensioni interne minime  della  cabina  e  dell'accesso  non
devono  essere  inferiori  ai  seguenti  valori:  larghezza  1,10   m
profondita' 2,10 m altezza interna di cabina 2,15 m; 
    ad ogni piano inferiore a  quello  di  attestazione,  l'ascensore
deve sbarcare in un filtro a prova di  fumo  le  cui  caratteristiche
devono essere  coerenti  con  gli  scenari  d'incendio  previsti;  le
dimensioni del  locale  filtro  devono  consentire  il  trasporto  di
lettighe;  ciascun  filtro  a  prova   di   fumo   deve   essere   in
comunicazione,  tramite  porte  a   chiusura   automatica   in   caso
d'incendio, con un percorso protetto che conduca all'aperto; 
    per tutti le  restanti  caratteristiche  tecniche  e  funzionali,
l'ascensore deve essere realizzato nel rispetto di  quanto  previsto,
per gli ascensori antincendio, nella norma UNI EN 81-72 e nel decreto
ministeriale 15 settembre 2005, ove non in contrasto con quanto sopra
prescritto. 
 
                               Capo II 
              Elementi costitutivi delle metropolitane 
 
II.1. Generalita'. 
    1. Gli elementi costitutivi di una metropolitana sono i seguenti: 
    stazioni; 
    sede e relativi manufatti accessori; 
    impianti relativi alla sicurezza  antincendio  ed  alla  gestione
dell'emergenza. 
II.2. Stazioni. 
    1. Le stazioni possono comprendere piu'  livelli  accessibili  al
pubblico, costituiti da piu' ambienti tra di loro separati oppure  da
aree inserite in un'unica volumetria. 
    2. Le stazioni possono essere costituite da: 
    aree aperte al pubblico; 
    aree nelle quali il pubblico non e' ammesso; 
    aree commerciali. 
    3. Le stazioni, ai fini funzionali, si distinguono in: 
    stazioni terminali; 
    stazioni di transito; 
    stazioni di corrispondenza/interscambio. 
    4. L'appartenenza di una stazione  ad  una  tipologia  funzionale
deve essere attribuita in fase di progettazione. 
    5.  Le  stazioni,  ai  fini  architettonici  e  strutturali,   si
distinguono in: 
    stazioni aperte; 
    stazioni chiuse. 
    6.  Le   stazioni   aperte   non   necessitano   di   particolari
approntamenti  antincendio  ad  eccezione  delle  strutture  e  degli
elementi costruttivi, che devono  essere  incombustibili  e  che  non
devono dare luogo a distacchi e cadute di parti in caso di  incendio,
dell'impianto idranti in banchina, dell'illuminazione di emergenza  e
dell'impianto di  comunicazione  di  emergenza.  Va  comunque  sempre
verificato che la stazione  sia  dotata  di  uscite,  ragionevolmente
contrapposte, sufficienti a garantire, in condizioni di emergenza, il
deflusso delle persone nella pubblica  via  in  dieci  minuti  totali
dalla apertura delle porte del convoglio. 
II.3. Sedi. 
    1. La sede puo' essere: 
    all'aperto; 
    confinata; 
    sotterranea. 
    2.  Le   sedi   all'aperto   non   necessitano   di   particolari
approntamenti antincendio. 
II.4. Manufatti accessori. 
    1. I manufatti accessori comprendono, in modo  non  esaustivo,  i
seguenti elementi: 
    i pozzi di ventilazione; 
    i pozzi di accesso; 
    i bypass di collegamento tra gallerie parallele. 
II.5. Impianti. 
    1. Gli impianti comprendono, in modo non esaustivo: 
    gli impianti di ventilazioni di emergenza; 
    gli impianti di protezione attiva; 
    gli impianti di emergenza. 
 
                              Capo III 
                   Caratteristiche architettoniche 
                 e strutturali delle metropolitanee 
 
III.1. Stazioni. 
    III.1.1. Generalita'. 
    1. Le aree aperte al pubblico delle stazioni comprendono: 
    il piano banchine, inteso come il piano in cui avviene la fermata
dei treni; 
    i piani intermedi,  intesi  come  i  piani  nei  quali  non  sono
presenti particolari funzioni per il pubblico, in cui  sono  soltanto
ubicati gli accessi ai percorsi di collegamento  ed  eventualmente  a
locali tecnici; 
    i piani tecnici, accessibili solo al personale dell'ente gestore; 
    i percorsi di collegamento tra il piano banchine e l'esterno; 
    l'atrio, inteso come il  piano  nel  quale  ci  sono  funzioni  e
servizi utilizzati dal pubblico (ad es.: linea di controllo  accessi,
box  agente  di  stazione,  eventuali  locali  commerciali,  macchine
emettitrici, ecc.). 
    2. Le aree non aperte al pubblico della stazione comprendono: 
    i locali per impianti tecnici pertinenti la metropolitana; 
    i locali di servizio per il personale di stazione. 
    3. Le aree commerciali delle stazioni comprendono: 
    le attivita' commerciali di pertinenza della stazione; 
    i locali commerciali adiacenti alle stazioni  e  comunicanti  con
esse. 
    4. Nella metropolitana non sono  ammesse  altre  attivita'  oltre
quelle descritte al punto 3. 
    III.1.2. Caratteristiche strutturali delle stazioni. 
    1. Nel caso  di  stazioni  chiuse  le  strutture  portanti  della
galleria di stazione devono essere incombustibili e avere prestazioni
di resistenza al fuoco non inferiore a R 120 mentre in tutte le altre
aree  aperte  al  pubblico  devono  essere  incombustibili  e   avere
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a R 60. 
    2. Nel caso di stazioni chiuse, costituite da un'unica volumetria
in cui coesistono  piano  banchine,  piani  intermedi  ed  atrio,  le
caratteristiche minime di resistenza al fuoco sono cosi' definite: 
    R 120 per le strutture portanti delle zone che  circoscrivono  la
banchina di stazione fino all'inizio dei percorsi d'esodo; 
    livello di prestazione  III,  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 marzo 2007, per  le  strutture  portanti  delle  altre
zone. 
    3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco sono  riferite  alla
curva ISO  834  e  alla  combinazione  di  carichi  eccezionali  come
definito nelle Norme tecniche delle costruzioni. 
    III.1.3. Compartimentazione delle stazioni. 
    1. La galleria di stazione, che comprende anche le  banchine,  e'
considerata  un  compartimento  antincendio.  In  linea  generale  le
comunicazioni  di  tale  compartimento  verso  le  altre  zone  della
stazione sono costituite dai  passaggi  che  immettono  nei  percorsi
protetti e dalle porte che immettono in eventuali  locali  tecnici  a
livello del piano banchine. La compartimentazione  nei  passaggi  che
immettono  nei  percorsi  protetti  si  intende  ripristinata   anche
attraverso  l'installazione  di  idonei  sistemi   di   ventilazione,
eventualmente insieme ad altri dispositivi valutabili caso per  caso,
che ostacolano la diffusione  dei  fumi  in  modo  da  assicurare  le
condizioni sostenibili per la vita umana nel percorso protetto. 
    2. Gli  altri  volumi  che  costituiscono  la  stazione,  possono
costituire  un  unico  compartimento  o  essere  suddivisi  in   piu'
compartimenti. 
    3. Nel caso di stazioni chiuse, costituite da un'unica volumetria
in cui coesistono piano  banchine,  piani  intermedi  ed  atrio,  gli
elementi costruttivi che separano le frontiere  della  volumetria  da
altri compartimenti devono garantire caratteristiche di resistenza al
fuoco conformi al livello di prestazione III del decreto del Ministro
dell'interno 9 marzo 2007. 
    4. Le eventuali facciate di banchina devono essere realizzate  in
materiale incombustibile e mantenere la stabilita'  meccanica  almeno
per i tempi d'esodo previsti. 
    5. Gli elementi non strutturali  che  delimitano  i  percorsi  di
sfollamento devono garantire caratteristiche di resistenza  al  fuoco
conformi al livello di  prestazione  III  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 marzo 2007. 
    6. Gli attraversamenti tra un compartimento e quello adiacente di
condotti, tubazioni non metalliche, cavidotti ed altro devono  essere
dotati di appositi dispositivi che, in caso di  incendio,  assicurino
la continuita' della compartimentazione, con la stessa caratteristica
di resistenza al fuoco. 
    7. I sottobanchina con passaggio di servizi e di cavidotti devono
essere compartimentati rispetto alla banchina per tutta la  lunghezza
della stessa e almeno 10 m  oltre  la  fine  della  banchina  stessa,
all'interno della galleria per ciascun lato. In corrispondenza  delle
estremita'  di  detta  compartimentazione  del  sottobanchina  dovra'
essere presente  una  compartimentazione  trasversale  rispetto  alla
direzione di servizi e cavidotti. 
    III.1.4. Reazione  al  fuoco  dei  materiali  di  finitura  nelle
stazioni. 
    1.  Nelle  gallerie  di  stazione  le  superfici   verticali   ed
orizzontali, compreso il piano banchina,  dovranno  essere  rivestite
solo con materiali incombustibili di  classe  di  reazione  al  fuoco
A1/A2/A1fl /A2fl . Nei percorsi protetti, dovranno essere  installati
sulle  pareti,  comunque  realizzate  in  materiale   incombustibile,
materiali di finitura con classe di reazione al fuoco non inferiore a
B-s1,d0; tali materiali  potranno  essere  installati  anche  non  in
aderenza al supporto incombustibile,  purche'  detta  classe  risulti
attribuita  in  funzione  delle  reali  condizioni  di  posa,  avendo
valutato il comportamento al fuoco su entrambe le facce. 
    2. Nei percorsi protetti gli eventuali rivestimenti dei  soffitti
dovranno essere incombustibili, mentre gli eventuali rivestimenti dei
pavimenti potranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore  a
Bfl -s1, ad esclusione delle aree contigue alla galleria di stazione,
allo stesso livello del piano banchina: tali aree saranno  realizzate
esclusivamente in materiale incombustibile. 
    3. Nelle  restanti  altre  aree,  le  superfici  verticali  ed  i
pavimenti potranno al massimo essere rifinite  con  materiali  aventi
classe di reazione al fuoco C-s1,d0/Bfl -s1. 
    4. I controsoffitti installati in tutte le  aree  dovranno  avere
classe di reazione al fuoco non inferiore ad A2. 
    III.1.5. Tabelloni porta mappe e cartelloni pubblicitari. 
    1.  Sulle  pareti  della  galleria  di  stazione  e'   consentita
l'esposizione di materiale pubblicitario e/o  di  mappe,  in  ragione
massima del  30%  della  superficie  totale  delle  pareti,  solo  se
contenuti   in   appositi   espositori   costituiti   da    materiale
incombustibile che devono avere anche caratteristiche di sicurezza ai
fini  antinfortunistici.  Questi  devono   essere,   preferibilmente,
inseriti in apposite nicchie nelle pareti e, comunque,  non  potranno
presentare sporgenze superiori ai 5 cm e spigoli vivi. 
    2. Nei percorsi protetti e' ammessa la presenza sulle pareti,  in
ragione massima del 40% della superficie totale, di espositori su cui
incollare manifesti pubblicitari od informativi di carta. I materiali
utilizzati per la realizzazione di espositori devono essere di classe
di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0. La larghezza delle  vie
d'esodo terra'  conto  dell'ingombro  degli  espositori  di  spessore
superiore a 5 cm. 
    III.1.6. Accessibilita' alle stazioni. 
    1. Le stazioni devono essere progettate e realizzate in  modo  da
risultare pienamente accessibili e fruibili alle persone con  ridotte
capacita'  fisiche,   garantendone   la   salvaguardia,   il   pronto
allontanamento  ed  il  soccorso,  in  caso  di  emergenza;  stazioni
progettate secondo  la  norma  UNI-UNIFER  11168-1  sono  considerate
conformi alla regola dell'arte. 
    III.1.7. Ingressi delle stazioni. 
    1. Gli ingressi delle stazioni devono attestarsi all'aperto ed in
zone direttamente collegate alla viabilita' pedonale esterna. 
    2. Gli ingressi devono essere adeguatamente segnalati e muniti di
sistemi atti  ad  interdire,  ove  fosse  necessario,  l'ingresso  al
pubblico. Puo' anche essere presente un sistema di  segnalazione  che
comunichi, al pubblico, l'eventuale  interdizione  dell'accesso  alla
stazione. 
    3. Gli accessi alla stazione devono  avere  larghezza  congruente
con quella  prevista  dal  sistema  di  sfollamento  e  comunque  non
inferiore a 1,80 m per ciascun accesso. 
    III.1.8. Locali tecnici non accessibili al pubblico. 
    1. I depositi di materiale, combustibile  o  meno,  ed  i  locali
degli  impianti  tecnologici  a  servizio   della   stazione   devono
costituire  compartimento  antincendio  avente   caratteristiche   di
resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 120. 
    2. La comunicazione con gli ambienti della  stazione  e'  ammessa
con una delle seguenti modalita': 
    attraverso  filtri  a  prova  di  fumo,  con  caratteristiche  di
resistenza al fuoco indicate al punto 1; 
    direttamente tramite porte resistenti al fuoco EI 60, qualora  il
carico di incendio non superi i 300 MJ/m²; 
    direttamente tramite porte resistenti al fuoco EI 60, qualora  il
carico di incendio superi i 300 MJ/m² e il  locale  sia  protetto  da
apposito impianto di spegnimento automatico ad  acqua  conforme  alla
norma  UNI  EN  12845  o  altra  idonea  tipologia  di  impianto   di
spegnimento automatico. 
    3. I locali tecnici, con apertura  direttamente  sulla  banchina,
dovranno essere dotati di porte aventi caratteristiche di  resistenza
al fuoco  non  inferiore  a  EI  120.  Nel  caso  di  locali  tecnici
raggruppati tra di loro e comunicanti con  la  banchina  di  stazione
tramite disimpegno o corridoio, le caratteristiche di  resistenza  al
fuoco delle strutture perimetrali dell'intera zona dei locali tecnici
dovranno essere non inferiori a  R/REI/EI  120,  fermo  restando  che
ciascun locale dovra' essere compartimentato dagli altri con elementi
aventi caratteristiche di resistenza al fuoco pari a REI/EI60. 
    4. Per locali di superficie superiore a 15 m², dove sia  presente
un carico di incendio superiore a 300 MJ/m², deve  essere  assicurata
una  ventilazione  naturale  mediante  aperture  con  superficie  non
inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale. Ove non  sia
possibile raggiungere il rapporto di superficie predetto, nel  locale
dovra' essere installato un impianto di estrazione meccanica dei fumi
di combustione con  portata  determinata  imponendo  lo  scenario  di
incendio 4. 
    5. All'interno dei locali deposito non possono essere  depositati
gas combustibili, gas comburenti o liquidi infiammabili. 
    6. Tutte le porte dei locali tecnici e dei locali deposito devono
essere dotate di  dispositivo  di  auto  chiusura  ed  essere  tenute
normalmente chiuse a chiave. Il verso di apertura  delle  porte  deve
essere sempre in direzione della via di fuga.  Qualora  le  porte  si
aprano sulle banchine o su  percorsi  di  sfollamento  dovra'  essere
evitata l'interferenza con il flusso del pubblico. 
    III.1.9. Locali tecnici ad uso dei VV.F. 
    1. Nelle stazioni  deve  essere  previsto  un  locale,  al  piano
banchina, nella zona dei percorsi protetti  e  di  facile  accesso  e
protetto  contro  l'incendio,  ove  saranno   riposte   le   seguenti
attrezzature per le squadre di soccorso VV.F: 
    carrello di facile movimentazione,  in  alluminio  o  altra  lega
leggera, idoneo al trasporto su rotaia di persone ed attrezzature; 
    carrello idoneo al superamento di scale fisse e/o mobili  per  il
trasporto di materiali ed  attrezzature  di  soccorso  dal  piano  di
riferimento al piano banchina e viceversa,  ove  non  siano  presenti
ascensori di soccorso. Rientrano tra  queste  attrezzature  anche  le
barelle per il trasporto dei feriti; 
    fioretti di messa a terra. 
    III.1.10. Locali commerciali di pertinenza delle stazioni. 
    1. Possono essere inseriti negli atri delle stazioni, al di fuori
delle linee dei tornelli, se presenti, e comunque  al  di  fuori  dei
percorsi protetti, locali commerciali con superficie complessiva  non
superiore a 400 m², (edicola, bar, tabaccheria, ecc.). 
    2. Gli eventuali locali deposito a  servizio  di  ciascuna  delle
attivita' commerciale non possono avere superficie superiore a 30  m²
e sono compresi nella superficie complessiva di 400 m². 
    3. Nei locali commerciali e  relativi  deposito  non  e'  ammesso
l'uso di impianti alimentati da combustibili liquidi o gassosi. 
    III.1.11. Locali commerciali comunicanti con le stazioni. 
    1.  La  stazione  puo'  essere  adiacente   e   comunicante   con
un'attivita' commerciale, di superficie superiore a 400 m², dotata di
propri accessi e di un  sistema  di  vie  di  esodo  indipendenti,  a
condizione che la stessa  sia  compartimentata  con  elementi  aventi
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 120. 
    2. I  locali  commerciali  possono  comunicare  con  la  stazione
metropolitana, fino  ad  una  profondita'  non  superiore  a  7,5  m,
esclusivamente attraverso linee di tornelli o  varchi,  mediante  uno
dei seguenti tipi di collegamento: 
    spazio  scoperto,  eventualmente  dotato,  superiormente,  di  un
elemento di copertura la cui larghezza non sia superiore al 30% della
larghezza in pianta; 
    locale disimpegno di lunghezza pari o superiore a 5 m e dotato di
elemento mobile di separazione avente caratteristiche  di  resistenza
al fuoco EI 120 che, in caso di emergenza, ricostituisca l'integrita'
dei due compartimenti contigui in modo  automatico  ed  impedisca  il
passaggio da uno all'altro. In corrispondenza  di  tale  elemento  di
separazione  e  degli  imbocchi   del   disimpegno,   devono   essere
posizionati sistemi atti a segnalare l'interdizione del collegamento. 
    III.1.12. Comunicazione tra linee metropolitane. 
    1. Nel caso in cui stazioni di linee diverse, in ogni caso dotate
di accessi e vie di sfollamento indipendenti,  vengano  interconnesse
mediante percorsi o aree  comuni,  questi  dovranno  essere  di  tipo
protetto o costituire luogo sicuro. 
    III.1.13. Comunicazione delle stazioni con  altre  infrastrutture
di trasporto. 
    1. La comunicazione tra la stazione ed  altre  infrastrutture  di
trasporto (stazioni aeroportuali, ferroviarie,  ecc.)  deve  avvenire
come indicato al precedente capo III.1.11. 
    2. Ciascuna attivita' comunicante deve essere  dotata  di  propri
accessi e vie di esodo indipendenti su  cui  basare  il  calcolo  dei
flussi. 
    3. I percorsi di collegamento tra  attivita',  qualora  fruibili,
non possono essere computati ai fini del calcolo delle vie di  esodo;
in ogni caso il carico di incendio all'interno dei passaggi non  deve
eccedere i 100 MJ/m². 
    4. Ai fini della gestione della sicurezza, si dovra' procedere al
coordinamento  dei   singoli   piani   di   emergenza   di   ciascuna
infrastruttura. 
    III.1.14.  Comunicazioni  delle   stazioni   con   parcheggi   di
interscambio. 
    1.  La  comunicazione  tra  la  stazione  ed  il  parcheggio   di
interscambio deve avvenire attraverso filtro  a  prova  di  fumo  con
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI60. 
    2. La comunicazione  e'  ammessa  fino  ad  una  profondita'  non
superiore a 7,5 m. 
III.2. Sedi. 
    III.2.1. Sede confinata. 
    1. Nelle linee  in  sede  confinata  non  sono  ammesse  gallerie
completamente chiuse; le gallerie di  lunghezza  superiore  a  250  m
dovranno presentare discontinuita' della volta per almeno 10  m  ogni
250 m. 
    2. Le strutture  portanti  delle  gallerie  poste  sul  piano  di
riferimento o su viadotto devono  essere  incombustibili.  In  nessun
caso, in presenza di uno scenario di incendio del tipo 2,  si  devono
verificare   distacchi   di   elementi   strutturali   che    possano
rappresentare un rischio per le persone presenti. 
    3. Nelle gallerie dovranno essere installate apposite banchine di
servizio, di larghezza effettiva  pari  a  60  cm  e  che  assicurino
un'altezza libera percorribile di almeno 200  cm.  La  differenza  di
quota tra il piano di calpestio delle banchine e quello del materiale
rotabile non dovra' essere superiore a 35 cm. 
    4. Per le altre misure da rispettare  si  deve  fare  riferimento
alla norma tecnica UNI-UNIFER 7360. 
    5. Per le gallerie poste sul piano di riferimento dovranno essere
previsti degli accessi carrabili dalla rete stradale,  opportunamente
distribuiti. 
    III.2.2. Sedi sotterranee. 
    1. Le strutture portanti delle gallerie sotterranee devono essere
incombustibili e avere caratteristiche di resistenza al fuoco  almeno
R 60. Nel caso in cui un cedimento locale della struttura possa avere
conseguenze catastrofiche, come ad esempio per le gallerie sommerse o
per le gallerie  che  possono  causare  il  cedimento  di  importanti
strutture soprastanti  o  adiacenti,  le  strutture  portanti  devono
essere incombustibili e avere una resistenza al fuoco non inferiore a
R 120. 
    2. Le prestazioni di resistenza al fuoco sono riferite alla curva
ISO 834 e alla combinazione  di  carichi  eccezionali  come  definita
dalle Norme  tecniche  delle  costruzioni.  Dovra'  essere,  inoltre,
analizzata l'integrita' strutturale  per  il  tempo  necessario  alla
gestione dell'emergenza, in caso di incendio, al fine di valutare  la
necessita' di misure atte a limitare il fenomeno dello  spalling  del
calcestruzzo. 
    3. Nelle gallerie sotterranee dovranno essere installate apposite
banchine di servizio, di  larghezza  effettiva  pari  a  60  cm,  che
assicurino un'altezza  libera  percorribile  di  almeno  200  cm.  La
differenza di quota tra il piano di calpestio delle banchine e quello
del materiale rotabile non dovra' essere superiore a 35 cm. 
    4. Per le altre misure da rispettare  si  deve  fare  riferimento
alla norma tecnica UNI-UNIFER 7360. 
    5. Per le galleria di lunghezza superiore ai 900 m dovra'  essere
presente almeno un accesso di emergenza. 
    6.  Gli  accessi  di  emergenza  saranno  muniti  di  scale   con
inclinazione non superiore a 70°, interrotte da pianerottoli ogni 8 m
di  dislivello,  in  modo  da  consentire  l'accesso  dall'alto  alle
gallerie  da  parte  dei  soccorritori,  muniti  dei  dispositivi  di
protezione  individuale  e  delle  attrezzature  di  intervento.   La
larghezza delle scale dovra' essere non inferiore a  quanto  indicato
al successivo capo IV.5. 
 
                               Capo IV 
         Criteri progettuali per l'esodo dalle metropolitane 
 
IV.1. Tempo massimo di percorrenza del percorso di sfollamento. 
    1. La progettazione del sistema organizzato delle vie d'esodo  di
una stazione della metropolitana deve essere effettuata tenendo conto
che deve essere sempre verificato,  mediante  metodi  dell'ingegneria
della sicurezza, il raggiungimento dell'obiettivo primario di cui  al
capo I.1. 
    2. Il tempo massimo di  evacuazione  attraverso  un  percorso  di
sfollamento verso un luogo sicuro e' fissato in  dieci  minuti  cosi'
costituiti: 
    galleria di stazione: non oltre  quattro  minuti  dal  capo  piu'
lontano della banchina all'imbocco del percorso protetto piu' vicino; 
    percorsi protetti: non oltre sei minuti fino ad un luogo sicuro. 
    3. I tempi sono calcolati dal momento in cui il primo  passeggero
sbarca sulla banchina fino a quando  l'ultima  persona  presente  nel
percorso di sfollamento raggiunge un luogo sicuro. 
    4. Nell'ipotesi di sfollamento dalla banchina in tempi  inferiori
a quattro minuti, e' ammesso sommare il tempo residuo ai  sei  minuti
previsti per la percorrenza  dei  percorsi  protetti,  per  un  tempo
totale comunque non superiore ai dieci minuti prescritti. 
IV.2. Lunghezza massima del percorso di sfollamento. 
    1. Sono stabilite le seguenti lunghezza massime: 
    nella galleria di stazione, dal capo piu' lontano della  banchina
all'imbocco del percorso protetto piu' vicino: 45 m elevabili a 60  m
nelle condizioni indicate al successivo capo IV.4; 
    nei percorsi protetti, fino al luogo sicuro piu' vicino: 300 m; 
    nelle sedi sotterranee le uscite  di  sicurezza  dovranno  essere
posizionate ad una distanza reciproca massima di 900 m, in  modo  che
la lunghezza massima del percorso di sfollamento non sia superiore  a
450 m. Sono considerate uscite di sicurezza anche le stazioni. 
IV.3. Affollamento. 
    1. Il massimo affollamento ipotizzabile in banchina e' dato dalla
somma di due addendi: 
    a) il numero dei  passeggeri  convenzionalmente  presenti  su  un
treno,  assunto  pari  alla  capacita'  di  un   treno   di   massima
composizione, con il carico nominale che  e'  fissato  in  4  pers/m²
calcolato su una superficie pari  a  quella  lorda  interna  di  ogni
vagone diminuita del 10%. Nel caso di banchine ad isola, il numero di
passeggeri di un treno  va  moltiplicato  per  1,5  per  tener  conto
dell'eventuale contemporaneita' di fermata  di  un  treno  sull'altro
binario; 
    b) il numero dei passeggeri presenti in banchina, assunto pari a: 
    1,5  pers./m²  per  stazioni  di  corrispondenza  o  interscambio
modale; 
    1,0 pers./m² per stazioni di transito o terminali. 
    2. L'area di banchina da prendere a riferimento per i  passeggeri
presenti in banchina e' costituita dal prodotto della lunghezza della
banchina per la larghezza utile, da intendersi  come  definita  dalla
norma UNI 7508, diminuita di un franco pari a 20 cm, per tener  conto
del naturale comportamento delle persone a distanziarsi dalle pareti. 
    3. Nel caso di banchine ad isola, la larghezza di cui al punto 2,
deve essere pari a quella di tutta la banchina, diminuita  delle  due
zone di sicurezza, cosi' come definita dalla norma UNI 7508. 
    4. Nel caso di stazioni di corrispondenza, ove si intersecano due
o piu' linee metropolitane, l'affollamento sulle banchine delle linee
non interessate dall'incendio, si calcola applicando  solo  l'addendo
di cui al precedente comma 1, lettera b), aumentato del 20%,  purche'
siano  previste  procedure  di  emergenza  per  l'interdizione  della
fermata dei treni in arrivo. 
    5. Per il calcolo  dell'affollamento  durante  l'emergenza,  deve
essere  presa  in  considerazione  anche   una   quota   di   persone
potenzialmente presenti nei percorsi di sfollamento, tra la linea dei
tornelli e le banchine, pari a 0,1 pers/m². 
IV.4. Percorsi di sfollamento. 
    1. La stazione dovra' essere dotata di un sistema di vie di esodo
tali da assicurare che da ciascuna banchina si possa  raggiungere  un
luogo sicuro, sempre mediante  almeno  due  percorsi  di  sfollamento
indipendenti con accessi ragionevolmente contrapposti. 
    2.  Piu'  percorsi  di  sfollamento   possono   riunirsi,   anche
temporaneamente, a condizione che  non  avvengano  rallentamenti  dei
flussi d'esodo e che sia sempre comunque garantita la possibilita' di
raggiungere  un  luogo  sicuro  mediante  almeno  due   percorsi   di
sfollamento. 
    3. Ciascuna banchina deve essere servita da almeno  due  distinti
passaggi verso la zona protetta, posizionati in modo che  i  percorsi
verso la stessa non siano superiori a 45 m, elevabili a 60 m, ove  la
banchina sia munita di impianto di aspirazione posto  nella  galleria
di stazione. Questo impianto dovra'  essere  progettato  in  funzione
dello scenario di incendio di tipo 1 e dovra' entrare a regime  entro
un minuto dall'attivazione del  segnale  di  emergenza.  In  caso  di
installazione di  questo  impianto  si  dovra'  verificare,  mediante
apposita analisi di scenario di incendio, che  non  si  raggiunge  lo
stato critico  per  la  sicurezza  della  vita  umana  per  il  tempo
necessario allo sfollamento. 
    4. La disposizione e la larghezza delle uscite dalla galleria  di
stazione devono essere sempre verificate in funzione del rispetto del
tempo limite di sfollamento della banchina, pari  a  quattro  minuti,
muovendosi dal capo piu' lontano della banchina, in modo da  limitare
la formazione di code ai passaggi di accesso ai percorsi protetti. 
    5. Il tratto protetto del percorso  di  sfollamento,  che  inizia
immediatamente a valle  delle  uscite  dalla  galleria  di  stazione,
dovra' essere progettato per garantire le condizioni sostenibili  per
la vita umana e dimensionato in  funzione  dell'affollamento  massimo
previsto in banchina, del flusso specifico dei passaggi e  del  tempo
massimo di sfollamento dalla banchina, con una  larghezza  effettiva,
di ciascun passaggio, comunque non inferiore a 1,80 m. 
    6. Nell'appendice tecnica sono riportati i criteri su cui  basare
il dimensionamento dei percorsi di sfollamento. Si precisa che per lo
scenario di incendio 1, e soltanto per  esso,  si  deve  tener  conto
delle seguenti ulteriori ipotesi di base: 
    in caso di incendio a bordo, mentre il treno,  in  movimento,  si
trova in galleria, il tempo di rivelazione e di allarme e' fissato in
60 s a cui sono aggiunti ulteriori 60 s per fermare  il  treno  nella
stazione piu' vicina. Si stabilisce  che  la  curva  d'incendio,  sia
quella minima prescritta ovvero quella  individuata  dal  progettista
sulla base di analisi  del  materiale  ferroviario,  ha  origine  nel
momento della rivelazione, cioe' 120 s prima che il treno si fermi in
stazione. Pertanto, quando decorre il tempo zero per lo  sfollamento,
la potenza dell'incendio sara'  quella  che  si  deduce  dalla  curva
d'incendio al tempo pari a 120 s; 
    i passeggeri del treno sbarcano in banchina con flusso  specifico
attraverso le porte del treno pari a 80 pers/(m min). 
    7. Ove i percorsi di sfollamento provenienti da una  galleria  di
stazione a  banchine  separate,  convergano  in  un  unico  percorso,
l'affollamento dei treni verra' calcolato come nel caso  di  banchine
ad isola di cui al capo IV.3, punto 1, lettera a). 
IV.5. Uscite di sicurezza dalle sedi sotterranee. 
    1. Le uscite di sicurezza dalle sedi sotterranee potranno  essere
realizzate: 
    a) mediante scale di sicurezza larghe almeno 1,50 m installate in
pozzi verticali che comunicano con  la  galleria  mediante  filtri  a
prova di fumo, con  pressurizzazione  positiva  o  altro  sistema  di
ventilazione equivalente. La superficie in pianta del filtro a  prova
di fumo non dovra' essere inferiore a 25 m²; 
    b) In caso di  gallerie  separate  a  singolo  binario,  mediante
passaggi trasversali di larghezza non inferiore ad 1,80 m ed  altezza
non inferiore a 2,0 m, delimitati da porte con idonee caratteristiche
di resistenza al fuoco. 
    2. Le porte di accesso alle  uscite  di  sicurezza  devono  avere
caratteristiche di resistenza al fuoco EI 120, una  larghezza  minima
di 1,80 m ed essere  dotate  di  dispositivi  di  autochiusura  e  di
maniglioni antipanico. 
    3. Durante l'esercizio ordinario le  porte  dei  filtri  dovranno
essere assicurate in posizione chiusa. 
IV.6. Scale fisse. 
    1. Per il dimensionamento architettonico delle scale fisse e  dei
pianerottoli si applica, per quanto non in contrasto con la  presente
regola tecnica, la norma UNI 7744, fatta eccezione  del  paragrafo  7
«Dimensionamento dei singoli elementi». 
    2. I pianerottoli devono avere la stessa  larghezza  delle  scale
senza allargamenti o restringimenti e  devono  essere  lunghi  almeno
1,80 m. 
    3. E' consentito che due o al massimo tre rampe di scale  possano
confluire in un'unica rampa purche'  questa  abbia  larghezza  almeno
uguale alla somma di quelle confluenti  ed  il  pianerottolo  da  cui
origina l'unica rampa abbia la dimensione longitudinale  almeno  pari
ad 1,5 volte la larghezza della rampa piu' larga confluente. 
    4. Le pareti delle scale, per un'altezza di 2  m  dal  pavimento,
devono essere prive di sporgenze o rientranze. 
    5. Tutte le scale devono essere  munite  di  corrimano  collocati
entro un incavo del muro o comunque sporgenti  non  oltre  8  cm.  Le
estremita' dei corrimano devono essere  arrotondate  verso  il  basso
oppure rientrare con dolce raccordo del muro stesso. 
    6. Nell'allegato tecnico sono riportati i criteri su  cui  basare
il dimensionamento ai fini dell'esodo. 
IV.7. Scale mobili. 
    1. Le scale mobili a servizio di ciascun dislivello da  superare,
possono  essere  considerate  nel  dimensionamento  dei  percorsi  di
sfollamento, con le modalita' indicate al successivo punto 2. 
    2. Ai fini del dimensionamento dei percorsi di sfollamento,  sono
ammessi  due  tipi  di  gestione  delle  scale  mobili,  in  caso  di
emergenza, che devono  essere  oggetto  di  specifica  valutazione  e
definizione nel piano di emergenza di cui al capo VIII: 
    blocco delle  n  scale  mobili  all'attivazione  del  sistema  di
allarme: le n-1 scale mobili per ciascun dislivello  potranno  essere
dimensionate come scale  ordinarie,  secondo  i  parametri  riportati
nell'appendice tecnica, tenendo presente che quelle aventi  larghezza
pari o superiore a 100  cm  possono  considerarsi  portatrici  di  un
flusso doppio rispetto a quelle di dimensioni minori. Le scale mobili
da considerare ai fini del computo, devono essere quelle  che  creano
le condizioni piu' sfavorevoli ai fini dello sfollamento; 
    all'attivazione dell'allarme le scale continuano a  funzionare  e
quelle  che  hanno  un  verso  contrario  alla  direzione  dell'esodo
invertono il senso di marcia, dopo fermata con apposita  segnalazione
e ripartenza graduale fino alla velocita' di  marcia,  tenendo  conto
dell'incolumita' delle persone: i flussi di  esodo  sono  posti  pari
alla portata massima prevista dalle scale mobili. In questo  caso  le
scale mobili devono essere alimentate da almeno due fonti di  energia
elettrica alternative, commutabili automaticamente. Con  questo  tipo
di gestione i flussi di esodo saranno posti pari alla portata massima
prevista dalle scale mobili. 
    3. Il vano motore delle scale mobili  deve  essere  protetto  con
impianto automatico di spegnimento. 
IV.8. Ascensori. 
    1. Gli sbarchi degli  ascensori  devono  essere  posizionati  nei
percorsi protetti e possono continuare a funzionare anche in caso  di
emergenza. 
    2. Sono ammessi ascensori con sbarco diretto  nella  galleria  di
stazione, solo nei casi in  cui  risulti  effettivamente  impossibile
adottare la soluzione di cui al comma 1 e comunque  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla  norma  UNI  7744.  Il  funzionamento  di  tali
ascensori  dovra'  essere  interdetto  in  caso  di  emergenza.   Gli
ascensori non dovranno consentire la  propagazione  dei  fumi  tra  i
compartimenti  e  dovranno  essere  dotati   di   chiusure   atte   a
ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco della galleria
di stazione. 
    3. Nelle stazioni sotterranee il cui piano banchina si  trova  ad
una profondita'  superiore  a  12  m,  dovra'  essere  previsto,  per
ciascuna banchina, almeno  un  ascensore  di  emergenza  utilizzabile
anche in condizioni di soccorso e di intervento dei VV.F. 
    4. Gli ascensori di cui al punto 3 possono  essere  attestati  al
piano atrio qualora: 
    il piano atrio e' protetto rispetto alla galleria di stazione; 
    lo stesso piano non si trova a quota inferiore a -7,5 m dal piano
di riferimento; 
    sono garantiti, per le operazioni  di  soccorso,  comodi  accessi
dall'esterno  indipendenti  dai  percorsi  presi  in  conto  per   lo
sfollamento. 
    5.  Gli  ascensori  che  permarranno   in   uso   anche   durante
un'emergenza dovranno essere dotati di alimentazione  di  riserva  di
cui al capo VII.2. 
IV.9. Tornelli e varchi. 
    1. Le linee di tornelli o varchi automatici, ove previsti, devono
presentare dei passaggi di larghezza utile minima pari a 60 cm. 
    2. La larghezza complessiva delle linee di controllo, qualora non
ubicate in luogo  sicuro,  deve  essere  tale  da  non  rappresentare
ostacolo allo sfollamento. 
    3. Ciascuna linea di controllo deve inoltre essere dotata  di  un
varco  per  i  disabili,  di  larghezza  minima  pari  a  90  cm.  In
prossimita'  di  tale  varco  deve  essere  presente  un  sistema  di
comunicazione con il locale dell'agente di stazione o, in mancanza di
esso, con la centrale operativa del gestore dell'infrastruttura. 
    4.  In  caso  di  incendio,  deve  essere  garantita   l'apertura
automatica  e  permanente  delle  linee  di  controllo,  al  fine  di
consentire l'esodo delle persone presenti all'interno della stazione. 
 
                               Capo V 
                Impianti di ventilazione di emergenza 
 
V.1. Criteri generali. 
    1. Gli impianti di ventilazione  di  emergenza  costituiscono  un
elemento fondamentale per la sicurezza nelle metropolitane  e  devono
essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte,  al  fine
di raggiungere i seguenti obiettivi: 
      in caso di incendio a bordo di un convoglio che perde mobilita'
all'interno di una galleria (riferimento allo  scenario  di  incendio
2), assicurare che le persone possano evacuare il convoglio usando la
galleria come percorso di sfollamento fino alla stazione piu'  vicina
o ad una uscita di sicurezza. La velocita' dell'aria  nella  galleria
dovra' essere sufficiente a contrastare i fenomeni espansivi dei fumi
dell'incendio in senso contrario a quello dell'aria fresca immessa in
galleria (backlayering) e comunque non potra' essere inferiore a  1,5
m/s; in ogni caso non si  deve  verificare,  in  galleria,  lo  stato
critico per la sicurezza umana  per  tutto  il  tempo  necessario  al
raggiungimento delle uscite di sicurezza di cui al capo IV.5, tenendo
altresi' conto delle difficolta' di sbarco e della ridotta  mobilita'
degli occupanti sulla banchina di servizio; 
      in caso di incendio a  bordo  di  un  treno  che  e'  fermo  in
stazione (riferimento allo scenario di incendio 1), assicurare che le
persone possano  evacuare  il  convoglio  percorrendo  il  tratto  di
banchina di lunghezza definita al capo  IV.2,  fino  ad  entrare  nei
percorsi protetti; in ogni caso  non  si  deve  verificare  lo  stato
critico per la sicurezza  umana  almeno  per  i  primi  dieci  minuti
dall'apertura delle porte del convoglio; 
      controllare   la   velocita'   dell'aria   nelle   prime   fasi
dell'incendio (fase di crescita) al fine di  agevolare  l'evacuazione
degli utenti in galleria. 
    2. Per gallerie di sedi sotterranee di lunghezza inferiore o pari
a 300 m non e' necessario l'impianto di ventilazione di emergenza. 
    3. La combinazione delle logiche di attuazione degli impianti  di
ventilazione, intendendo sia quelli di aspirazione che di immissione,
con le procedure di emergenza,  deve  far  si'  che  i  fumi  seguano
percorsi opposti a quelli dell'esodo delle  persone  considerando  la
possibilita' di avviare la ventilazione meccanica in modo graduale  e
differenziato in funzione della posizione  del  treno  rispetto  alle
uscite di emergenza e del focolaio all'interno del treno medesimo. 
    4. Gli impianti di  ventilazione  di  emergenza  dovranno  essere
progettati secondo i metodi della  tecnica  aeraulica  e  l'efficacia
globale degli impianti nel raggiungimento degli obiettivi di  cui  al
capo I.1, sara' verificata tramite analisi fluidodinamiche. 
    5.  La  verifica  fluidodinamica  dell'impianto   dovra'   essere
effettuata anche su uno  scenario  che  preveda  l'attivazione  degli
impianti  di  ventilazione  in  condizioni  di  emergenza,  ma  senza
incendio, in modo da costituire  un  riferimento  progettuale  per  i
successivi collaudi funzionali. 
V.2. Pozzi di estrazione fumi. 
    1. Ogni tratto di galleria di lunghezza superiore ai 300  m,  fra
due stazioni successive, dovra' essere  attrezzato  con  un  impianto
meccanico di  estrazione  dei  fumi  la  cui  tipologia  deve  essere
valutata nell'ambito delle  scelte  progettuali  con  l'obiettivo  di
ottenere le migliori prestazioni in relazione al tipo di galleria. 
    2.  I  pozzi  di  ventilazione  saranno  posizionati,  in   linea
generale, a circa meta' tratta della galleria; la  loro  collocazione
potra' essere anche diversa, ad esempio in testa  alle  stazioni,  in
relazione al cadenzamento  dei  treni  ed  all'interdistanza  tra  le
stazioni stesse. 
    3. In caso di gallerie separate a singolo binario servite  da  un
unico pozzo, questo deve essere completamente  diaframmato  in  senso
verticale in modo da non avere circuitazione dei fumi. 
    4. Qualora  i  pozzi  siano  utilizzati  anche  come  accesso  di
emergenza, essi devono essere realizzati  in  modo  che  il  percorso
destinato ai soccorritori sia completamente indipendente  e  separato
dai percorsi di estrazione/immissione dell'aria e dei fumi. In questo
caso lo sbarco dal  pozzo  alla  galleria  deve  avvenire  attraverso
filtro a prova di fumo. 
    5.  I  grigliati  dei  pozzi  di  ventilazione  e  di  aerazione,
posizionati sul piano di riferimento, devono essere collocati in modo
da evitare l'introduzione accidentale di  sostanze  pericolose  nella
galleria. 
    6. I grigliati dei pozzi di aerazione e ventilazione non  devono,
preferibilmente, essere collocati  nella  sede  stradale  o  in  zone
facilmente accessibili al pubblico. 
    7. I grigliati dei pozzi di aerazione e ventilazione,  le  uscite
di sicurezza ed in genere gli accessi di emergenza per le squadre  di
soccorso dei vigili del fuoco devono essere delimitati  in  modo  che
non possa essere inibita la loro immediata e sicura fruibilita'. 
V.3. Sistemi di separazione aeraulica del percorso protetto. 
    1. Nelle stazioni interrate di tipo superficiale ed in quelle  di
tipo chiuso, poste  sul  piano  di  riferimento  o  su  viadotto,  la
compartimentazione aeraulica tra galleria di stazione ed  i  percorsi
protetti puo' essere realizzata anche  solo  con  l'installazione  di
barriere  d'aria,  opportunamente  dimensionate,   nei   varchi   che
costituiscono i passaggi tra i  due  compartimenti.  Potranno  essere
utilizzati, per la compartimentazione, dispositivi diversi qualora ne
venga dimostrata l'equivalenza prestazionale. 
    2. Nelle stazioni profonde, la compartimentazione  aeraulica  del
percorso protetto, sara' realizzata con le barriere d'aria  integrate
da un sistema di  ventilazione  dei  percorsi  protetti  che  immetta
adeguate portate d'aria verso la galleria di stazione,  in  modo  che
tali  percorsi  risultino  in  sovrappressione  rispetto  alla   zona
dell'incendio. Potranno essere utilizzati per  la  compartimentazione
dispositivi  diversi  qualora  ne  venga   dimostrata   l'equivalenza
prestazionale. 
    3. Non  sono  ammesse  barriere  d'aria  poste  tra  galleria  di
stazione e percorsi protetti alimentate da aria  prelevata  in  loco;
l'aspirazione dovra' avvenire dall'esterno oppure  da  zone  distanti
almeno 25 m dalla galleria di stazione. Anche le  eventuali  barriere
poste nei percorsi protetti dovranno essere  alimentate  in  modo  da
evitare ricircoli e turbolenze che possano ridurre  l'efficienza  dei
dispositivi. 
    4. La velocita' dell'aria immessa dalle  barriere  d'aria  dovra'
essere tale da assicurare un'efficace tenuta pneumatica  in  funzione
delle spinte espansive dei gas prodotti dall'incendio di  progetto  e
dovra', comunque, assicurare che le persone possano  attraversare  il
varco protetto senza resistenze e senza panico. 
    5.  La  velocita'  dell'aria  dei  sistemi   di   sovrappressione
eventualmente presenti nei percorsi  protetti  dovra'  essere  sempre
maggiore di 1 m/s ma non superiore a 6 m/s, misurata nel  tratto  del
percorso protetto piu' vicino alla banchina di stazione. 
    6. E' ammesso l'uso di cortine  antifumo,  in  particolare  nelle
scale e nei percorsi subverticali. 
    7. Nel caso di stazioni chiuse costituite da un'unica  volumetria
aperta potranno essere adottati anche sistemi di evacuazione  forzata
di fumo e calore progettati secondo la UNI 9494-2. 
V.4. Tipologia dei ventilatori. 
    1. La scelta dei ventilatori  di  estrazione  degli  impianti  di
ventilazione  dovra'   essere   effettuata   con   riferimento   alla
temperatura dei fumi, corrette in  funzione  delle  perdite  e  delle
eventuali miscelazioni con aria  ambiente,  che  possono  svilupparsi
nello scenario di incendio preso  a  riferimento.  Per  gli  impianti
dedicati all'estrazione di fumi da incendio la classe dei ventilatori
non dovra' essere inferiore ad F400/90 minuti. 
V.5. Gestione centralizzata degli impianti di ventilazione. 
    1. La gestione  degli  impianti  di  ventilazione  dovra'  essere
gestita da un apposito centro di controllo, a  cui  devono  pervenire
tutte le informazioni sia in esercizio ordinario che in condizioni di
emergenza. 
 
                               Capo VI 
       Impianti di protezione attiva, estintori e segnaletica 
 
VI.1. Reti di idranti. 
    1. Le reti  di  idranti  installate  nelle  metropolitane  devono
essere progettate, realizzate e gestite secondo la regola dell'arte e
quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre
2012 «Regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  gli  impianti  di
protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi». 
    2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, il livello di
pericolosita' e' pari a 3, con sola protezione  di  tipo  interno,  e
alimentazione idrica almeno del tipo singolo superiore,  secondo  UNI
EN  12845,   privilegiando   l'alimentazione   da   acquedotto,   ove
consentito. 
    3. Nella galleria di stazione, dovranno essere installati  almeno
due idranti a muro DN 45, collocati sul piano di ciascuna banchina in
modo da coprire la stessa, tenuto conto del raggio  di  azione  degli
idranti a muro. 
    4. Nelle sedi confinate, qualunque sia la loro posizione rispetto
al piano  di  riferimento,  e  nelle  sedi  sotterranee  deve  essere
installata una  tubazione  idrica,  derivata  dalla  rete  idranti  a
servizio delle stazioni, dotata di sole valvole di intercettazione DN
45, posizionate ogni 50 m;  una  valvola  di  intercettazione  DN  45
dovra' essere posizionata in prossimita' dello sbarco  dei  pozzi  di
accesso di emergenza.  Adeguate  dotazioni  di  tubazioni  flessibili
antincendio e lance devono essere posizionate in appositi armadi alle
estremita' delle banchine di stazione e nei pozzi di accesso. 
    5. All'ingresso di ogni stazione  dovra'  essere  installato,  in
posizione segnalata e protetta, un idrante soprasuolo minimo DN  100,
conforme alla norma UNI 14384, allacciato alla rete idrica  comunale,
in grado di assicurare una erogazione minima di 500 l/min. 
VI.2. Impianti di spegnimento automatico. 
    1. Gli impianti  di  spegnimento  automatico,  qualora  presenti,
devono essere progettati, realizzati  e  gestiti  secondo  la  regola
dell'arte e quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno del
20 dicembre 2012 «Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  gli
impianti di protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi». 
    2. Per gli impianti di spegnimento automatico del tipo  sprinkler
l'alimentazione idrica deve essere almeno del tipo singolo superiore,
secondo UNI EN 12845, privilegiando  l'alimentazione  da  acquedotto,
ove consentito. 
    3. Nelle  attivita'  commerciali  di  pertinenza  della  stazione
dovra' essere installato un impianto di  spegnimento  automatico  del
tipo sprinkler, esteso anche all'esterno delle stesse per una  fascia
di profondita' pari a 4 m, contenente file di due erogatori per tutto
il fronte del locale. 
    4. Nelle stazioni profonde, in cui il dislivello tra  banchina  e
piano atrio risulta superiore ai 24 m,  dovranno  essere  installati,
nella galleria di stazione, impianti  di  spegnimento  automatico  ad
acqua aventi le seguenti caratteristiche: 
    essere dedicati alla mitigazione degli effetti dell'incendio  sul
convoglio e sulle eventuali facciate di banchina,  evitando  il  piu'
possibile interferenze con il piano di calpestio della banchina; 
    essere del tipo a diluvio, preferibilmente  con  sezionamenti  su
diversi livelli di ugelli; 
    intervenire con azionamento  controllato,  attivando  le  diverse
sezioni in modo da non interferire con il processo  di  esodo  ed  in
modo coordinato con la ventilazione della galleria e della stazione. 
VI.3. Impianti automatici di rivelazione e allarme incendi. 
    1. In ogni stazione deve essere installato un impianto automatico
di rivelazione ed allarme  degli  incendi  progettato,  realizzato  e
gestito secondo la regola dell'arte e quanto previsto nel decreto del
Ministro  dell'interno  del  20  dicembre  2012  «Regola  tecnica  di
prevenzione incendi per gli  impianti  di  protezione  attiva  contro
l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi». 
    2. Le sedi sotterranee devono essere dotate di un idoneo  sistema
in grado di  fornire,  al  centro  di  controllo,  la  localizzazione
dell'incendio al fine di poter definire le strategie di ventilazione,
di sfollamento e di intervento dei soccorsi. 
    3. I segnali devono pervenire in un luogo remoto, permanentemente
presidiato  (24  ore  su  24),  da  dove  sia   possibile   l'agevole
individuazione delle aree  interessate  dal  principio  d'incendio  e
avviare le procedure di emergenza. 
    4.  Gli  allarmi   provenienti   dai   pulsanti   devono   essere
tempestivamente verificati da personale addetto prima dell'avvio  del
segnale di allarme generalizzato; la verifica  puo'  essere  condotta
anche mediante sistemi di video sorveglianza. 
    5. Gli impianti automatici di rivelazione  degli  incendi  devono
essere installati in ogni locale o ambiente della stazione compresi: 
    a) locali tecnici; 
    b) locali macchine degli ascensori,  vani  macchine  delle  scale
mobili e dei corridoi mobili; 
    c) cavedi tecnologici e passaggi per cavi sotto le banchine; 
    d) lungo le scale ed i corridoi mobili e nelle relative  aree  di
accesso delle banchine; 
    e) spazi soprastanti i controsoffitti e sotto stanti i  pavimenti
flottanti ed all'interno delle condotte di ventilazione. 
VI.4. Evacuatori di fumo e calore. 
    1. Gli evacuatori di fumo e calore, ove installati, devono essere
progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte e quanto
previsto nel decreto del Ministro dell'interno del 20  dicembre  2012
«Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro  l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi». 
    2. Nell'ipotesi che la superficie di riferimento non rientri  nel
campo previsto dalla norma UNI 9494-1-2, si  potra'  far  riferimento
alle equazioni di calcolo riportate in appendice alla medesima  norma
tecnica oppure alla norma NFPA 204. 
VI.5. Estintori di incendio portatili. 
    1.  Nelle  metropolitane  devono  essere   installati   estintori
portatili aventi carica nominale minima  pari  a  6  kg  e  capacita'
estinguente non inferiore a 34A, 89B cosi' dislocati: 
    almeno due per ciascuna banchina nella galleria di stazione; 
    in numero di uno per ogni 200 m² di superficie, nell'atrio. 
    2. Nei locali commerciali di pertinenza  deve  essere  installato
almeno un estintore ogni 100 m² e,  comunque,  almeno  uno  per  ogni
singola  attivita'.  In  caso  di  piccolo  deposito  a  servizio  di
un'attivita',  deve  essere  previsto  un  ulteriore   estintore   in
prossimita' dell'accesso a tale deposito. 
    3. A protezione dei locali tecnici non aperti  al  pubblico  deve
essere installato  un  estintore  portatile  avente  carica  nominale
minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A  144B,
posizionato all'esterno del locale,  nelle  immediate  vicinanze  del
vano di accesso. 
VI.6. Segnaletica di sicurezza. 
    1. Dovra' essere  installata  idonea  segnaletica  di  sicurezza,
possibilmente  anche   con   diciture   in   inglese,   espressamente
finalizzata  alla  sicurezza  antincendio  e  conforme   al   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che segnali almeno: 
    i percorsi di sfollamento e le uscite di sicurezza; 
    l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; 
    i divieti di fumare ed uso di fiamme libere; 
    i pulsanti di allarme; 
    il divieto di utilizzare gli ascensori in caso  di  incendio  ove
previsto. 
    2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di  sfollamento  dovranno
essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso  mantenuta  sempre
accesa durante l'esercizio dell'attivita',  alimentata  sia  da  rete
normale che da alimentazione di sicurezza. 
    3.  Per  le  specificita'  connesse  all'esodo  di  persone   con
disabilita' dovra' essere adottata idonea segnaletica di sicurezza. 
    4. In corrispondenza degli ingressi alle stazioni dovranno essere
posizionati  sistemi  atti  a  segnalare,  in  caso   di   emergenza,
l'eventuale interdizione all'ingresso all'infrastruttura. 
 
                              Capo VII 
                Impianti elettrici e di comunicazione 
 
VII.1. Generalita'. 
    1. Gli impianti elettrici devono essere progettati  e  realizzati
in conformita' alla legge n. 186 del 1° marzo 1968, sulla base  della
valutazione dei rischi condotta  anche  ai  sensi  dell'art.  80  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. 
    2. Ai fini della sicurezza  antincendio  gli  impianti  elettrici
devono avere le seguenti caratteristiche: 
    non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione; 
    non costituire causa di propagazione degli incendi; 
    non costituire pericolo per le persone a causa di  produzione  di
fumi e gas tossici in caso di incendio; 
    garantire l'indipendenza elettrica e la continuita' di  esercizio
degli impianti di sicurezza; 
    garantire la sicurezza dei soccorritori. 
VII.2. Alimentazione dei servizi di emergenza. 
    1. I servizi di  emergenza  di  seguito  indicati  devono  essere
dotati, oltre che dell'alimentazione normale, di una alimentazione di
sicurezza realizzata secondo le norme  tecniche  di  riferimento,  in
grado di alimentare il carico, in caso di  guasto  dell'alimentazione
normale, entro: 
      - 0,5 s per i seguenti impianti: 
    a) illuminazione di sicurezza; 
    b) allarme; 
    c) impianti di rivelazione incendio; 
    d) sistema di allarme vocale (diffusione  sonora  di  annunci  ai
passeggeri); 
    e) impianti di videosorveglianza; 
    f) impianti citofonici; 
    g)  ascensori,   limitatamente   alle   funzioni   di   emergenza
(illuminazione interna, circuiti di allarme cabina, citofono, sistemi
di riporto al piano della cabina eventualmente  arrestatasi  a  meta'
corsa, ecc.); 
    h)  sistemi  di  telecomando  e  telecontrollo  dei  servizi   di
sicurezza; 
      - 120 s per i seguenti impianti: 
    i) impianti di controllo dei fumi (ventilazione, ecc.); 
    j) ascensori che vengono mantenuti in esercizio nelle  situazioni
d'emergenza; 
    k) scale mobili che vengono tenute in funzione ed utilizzate  per
l'esodo; 
    l) impianti di estinzione degli incendi. 
    I tornelli o  varchi  automatici,  se  previsti,  devono  aprirsi
automaticamente in caso di disalimentazione. 
    2. L'autonomia di  funzionamento  dei  servizi  di  emergenza  e'
stabilita in 120 minuti per tutti gli impianti elencati al precedente
punto 1. Limitatamente agli impianti di cui alle lettere a), b),  c),
d), e), f), g), h), tale autonomia deve  essere  garantita  anche  in
caso di completo fuori servizio di tutti gli allacciamenti alla media
tensione e alla bassa tensione, e quindi mediante  fonti  di  energia
locali  (es.:  motori   a   combustione   interna   o   batterie   di
accumulatori). 
    3. Le sorgenti di alimentazione,  normale  e  di  sicurezza,  dei
servizi  di   emergenza,   devono   essere   installate   in   locali
opportunamente   segnalati,   fatta   eccezione   per   le   sorgenti
centralizzate costituite in apposito  armadio  contenente  il  carica
batteria avente potenza sino a 3 kVA e batteria  di  accumulatori  di
tipo chiuso o a bassa emissione di idrogeno per i  quali  e'  ammessa
l'ubicazione in compartimento  antincendio  direttamente  comunicante
con gli ambienti frequentati dal pubblico,  escluse  le  banchine  di
stazione. 
    4. Le sorgenti di sicurezza possono essere costituite da: 
    un  punto  di   consegna   dell'ente   distributore   diverso   e
indipendente da quello utilizzato  per  l'alimentazione  ordinaria  e
ubicato in compartimento antincendio distinto; 
    una rete di distribuzione proprietaria del sistema  metropolitano
distinta da quella primaria e attestata in una cabina di  stazione  o
locale tecnico ubicato in un compartimento  antincendio  distinto  da
quello della cabina primaria; 
    gruppi di continuita' statici con ridondanza  interna  (a  doppia
conversione) e con bypass automatico in caso di guasto e/o gruppi  di
continuita' rotante idonei  all'impiego  previsto  e  installati  nel
rispetto delle norme tecniche applicabili; 
    gruppi elettrogeni idonei  all'impiego  previsto,  installati  in
conformita' al decreto del  Ministro  dell'interno  13  luglio  2011.
Qualora i gruppi debbano essere installati oltre i -5 m  rispetto  al
piano di riferimento, e comunque non oltre la quota di -7,5  m  dallo
stesso piano, gli stessi devono essere  alimentati  esclusivamente  a
combustibile liquido con temperatura di infiammabilita' ≥ 55° C e  il
locale deve essere protetto da un impianto di spegnimento automatico. 
    5.  La  continuita'  di   esercizio,   in   caso   di   incendio,
dell'alimentazione di emergenza, deve essere garantita, per modalita'
di posa  in  opera  e/o  per  caratteristiche  costruttive  dei  suoi
componenti: 
    per gli impianti di cui alle lettere i),  j),  l),  per  l'intera
durata dell'emergenza; 
    per gli impianti di cui alle lettere a), b), c), d), per il tempo
necessario alla salvaguardia delle persone, con  la  sola  esclusione
della parte di impianto interna all'area dell'incidente in modo tale,
comunque, che le singole porzioni di impianto  all'interno  dell'area
incidentata, via via poste fuori servizio dai dispositivi  automatici
di protezione, abbiano un'estensione limitata e comunque  compatibile
con  le  prestazioni  da  garantire  per  il  tempo  necessario  alla
salvaguardia delle persone; 
    per gli impianti di cui alla lettera k), solo per il circuito  di
alimentazione del vano motore. 
VII.3. Distribuzione. 
    1. I locali tecnici destinati agli impianti di alimentazione e ai
relativi quadri elettrici di distribuzione dovranno essere  collocati
all'interno di  compartimenti  antincendio  ad  uso  esclusivo  delle
installazioni elettriche, aventi  caratteristiche  di  resistenza  al
fuoco secondo i criteri  generali  piu'  restrittivi  previsti  dalla
normativa tecnica e/o dalle specifiche  disposizioni  di  prevenzione
incendi; inoltre l'accesso a tali locali deve avvenire attraverso  un
disimpegno aerato o  filtri  a  prova  di  fumo,  in  modo  tale  che
eventuali fumi e gas da esse prodotti in caso di incendio non possano
propagarsi agli ambienti aperti al pubblico. 
    2. I quadri di distribuzione devono essere installati in ambienti
non accessibili al pubblico. 
    3. I quadri di alimentazione  dei  servizi  di  emergenza  devono
essere installati all'interno di un compartimento antincendio in modo
tale  che  risultino  protetti  dal  fuoco,   rispetto   agli   altri
compartimenti, per almeno  il  tempo  di  funzionamento  dei  servizi
alimentati. 
    4. I quadri di alimentazione dei servizi  diversi  da  quelli  di
emergenza possono essere installati  negli  ambienti  accessibili  al
pubblico purche' posizionati entro appositi armadi  metallici  aventi
porta frontale cieca con chiusura  a  chiave;  gli  armadi  a  parete
devono essere normalmente incassati a  muro  e  comunque  non  devono
costituire ostacolo o intralcio al deflusso delle persone. 
VII.4. Sezionamento di emergenza. 
    1. In caso di emergenza, gli impianti  elettrici  ed  elettronici
presenti  nell'area  dell'incidente,  compresi  quelli  di  linea  ed
esclusi quelli di alimentazione dei servizi di sicurezza, in grado di
costituire pericolo per l'incolumita' degli  operatori  di  soccorso,
devono poter essere sezionati. 
    2.  I  dispositivi  di   emergenza   devono   essere   facilmente
accessibili alle squadre di soccorso,  protetti  dal  fuoco  e  dagli
azionamenti accidentali, installati almeno in corrispondenza: 
    dei pozzi di accesso di emergenza  alle  gallerie,  in  modo  che
l'azionamento  di  uno  qualunque  dei  dispositivi  possa   togliere
tensione almeno agli  impianti  pericolosi  presenti  nella  galleria
servita; 
    dei percorsi di sfollamento protetti; 
    della sala operativa del gestore. 
    3. In caso di emergenza incendio nei locali tecnici dedicati agli
impianti di alimentazione, il dispositivo di comando del sezionamento
deve essere disponibile all'esterno dei locali stessi. 
    4.  Gli  eventuali  circuiti  di   comando   utilizzati   per   i
sezionamenti  di  emergenza  devono  essere  protetti  dal  fuoco   e
dall'azionamento accidentale. 
VII.5. Cavi elettrici. 
    1. Le condutture in bassa, media tensione  e  di  segnale  posate
nelle  gallerie,  nelle  stazioni  e  in  tutti  gli  altri  ambienti
accessibili al pubblico  devono  essere  conformi  alle  prescrizioni
previste,  in  materia  di  controllo  del  rischio  di   innesco   e
propagazione degli incendi, dalle  norme  tecniche  vigenti  per  gli
ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l'elevata densita'
di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento. 
    2. I cavi in media e bassa tensione ed  i  cavi  a  fibra  ottica
impiegati devono essere a bassa emissione di fumi e gas corrosivi  in
accordo con le vigenti norme di prodotto. 
    3. La posa dei cavi deve  essere  effettuata  con  l'adozione  di
tutte le precauzioni indispensabili per evitare  interferenze  fra  i
cavi di potenza e quelli destinati alla sicurezza ed alla regolarita'
del servizio. 
    4. La continuita' di esercizio, in caso di incendio, dei circuiti
di alimentazione  e  di  trasmissione  dati/comando  dei  servizi  di
emergenza deve essere garantita tramite i seguenti provvedimenti: 
    posa dei cavi entro cunicoli  o  polifore  o  locali  costituenti
compartimenti  antincendio,  rispetto  alla  galleria  o  agli  altri
ambienti della stazione, con grado di protezione almeno REI 60; 
    per le parti di impianto  non  posate  come  descritto  al  punto
precedente  e  il  cui  danneggiamento  in  caso   d'incendio   possa
comportare la mancata disponibilita' di funzioni  essenziali  per  la
gestione dell'emergenza, utilizzo di cavi  resistenti  al  fuoco  con
requisito P o PH non inferiore a  60,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto ministeriale 16 febbraio 2007, e di  eventuali  accessori  di
installazione (es.: cassette e sistemi di derivazione, ecc.) che  non
pregiudichino la continuita' di funzionamento dei cavi resistenti  al
fuoco. 
    5. Nelle sedi  sotterranee  e  confinate  i  cavi  devono  essere
normalmente   posati   entro   cunicoli   o   polifore    costituenti
compartimenti antincendio,  rispetto  alla  galleria,  con  grado  di
protezione almeno REI 60. Modalita' di posa differenti  sono  ammesse
solo per gli stacchi alle singole apparecchiature. 
VII.6. Impianti di illuminazione di sicurezza delle stazioni. 
    1. Tutti gli ambienti accessibili al pubblico ed al personale  di
servizio delle  stazioni  devono  essere  dotati  di  un  sistema  di
illuminazione  di  sicurezza  ridondante,  costituito  da  almeno  un
impianto con apparecchi dotati di alimentazione  centralizzata  e  un
impianto con apparecchi autoalimentati. 
    2. Tali impianti dovranno congiuntamente  assicurare  i  seguenti
complessivi livelli di illuminamento, misurati secondo  le  modalita'
previste nelle norme tecniche vigenti: 
    gallerie di stazione (banchine),  scale  fisse,  scale  mobili  e
percorsi protetti: 10 lux; 
    in tutti gli altri ambienti accessibili al pubblico: 5 lux; 
    in  tutti  gli  altri  ambienti  accessibili  esclusivamente   ai
lavoratori: 2 lux. 
    3. Gli apparecchi di illuminazione lungo le vie  di  esodo  e  in
tutte le stazioni devono  essere  installati  alternativamente  e  su
almeno due circuiti separati. 
    4. La perdita  dell'alimentazione  ordinaria  in  una  zona  deve
attivare automaticamente l'illuminazione di sicurezza  (se  non  gia'
normalmente attiva) almeno in quella zona. 
    5. Gli apparecchi di illuminazione devono  essere  installati  in
posizioni tali da garantire i livelli  di  illuminamento  di  cui  al
punto 2. Nei tratti non  protetti  dei  percorsi  di  sfollamento,  i
livelli di illuminamento dovranno essere garantiti anche in  presenza
di fumo correlato all'incendio di progetto; gli apparecchi installati
in posizione accessibile al pubblico dovranno avere involucri con  un
grado di protezione contro impatti meccanici  scelto  in  conformita'
alla normativa tecnica in vigore. 
    6. Tulle le stazioni chiuse devono essere dotate, oltre che degli
impianti  di  sicurezza  descritti  ai  punti  precedenti,  anche  di
impianti  di  illuminazione  ordinaria  e  di  riserva  che  dovranno
garantire,  eventualmente  con  il  contributo  degli   impianti   di
sicurezza se normalmente accesi, le prestazioni richieste dalla norma
UNI-UNIFER 8097. L'architettura dei diversi impianti di illuminazione
e la distribuzione dei relativi apparecchi  illuminanti  nelle  varie
aree, devono essere tali da minimizzare il degrado funzionale in caso
di guasto o fuori servizio del sistema  di  illuminazione  ordinario.
Per poter  considerare  ammissibile  la  condizione  di  degrado,  in
condizioni di normale esercizio, il valore dell'illuminamento residuo
deve essere maggiore del 50% del minimo valore nominale  di  progetto
cosi' come indicato dalla suddetta norma UNI-UNIFER. 
    7. Laddove non in contrasto con il presente decreto, si applicano
gli ulteriori requisiti della norma UNI-UNIFER 8097. 
VII.7. Impianti di illuminazione di sicurezza delle sedi. 
    1. Tutte le sedi sotterranee e confinate devono essere dotate  di
impianto  di  illuminazione  di  sicurezza,  aggiuntivo  e   separato
rispetto all'impianto di illuminazione ordinaria. 
    2. Tale impianto di illuminazione di sicurezza dovra'  assicurare
i  seguenti  livelli  medi  di  illuminamento,  misurati  secondo  le
modalita' previste nelle norme tecniche vigenti: 
    banchine di emergenza delle gallerie: 10 lux; 
    uscite di sicurezza e percorsi d'esodo in galleria: 10 lux; 
    in  tutti  gli  altri  ambienti  accessibili  esclusivamente   ai
lavoratori: 2 lux. 
    3. La perdita dell'alimentazione ordinaria in  una  tratta  della
sede deve attivare automaticamente l'illuminazione di  sicurezza  (se
non gia' normalmente attiva) almeno in quella tratta. 
    4. Laddove non in contrasto con il presente decreto, si applicano
gli ulteriori requisiti della norma UNI-UNIFER 8097. 
    5. Nelle sedi sotterranee deve essere installato  un  sistema  di
illuminazione dinamico, progettato, realizzato  e  gestito  a  regola
d'arte, che consenta di guidare gli utenti  nella  giusta  direzione,
eventualmente in abbinamento ad un sistema sonoro. 
VII.8. Sistemi di allarme vocale. 
    1. Tutti gli  ambienti  accessibili  al  pubblico  devono  essere
serviti da un sistema  di  allarme  vocale  per  scopi  di  emergenza
realizzato a regola d'arte, anche impiegabile per le comunicazioni di
servizio e/o informative. 
    2. I sistemi di allarme vocale progettati in accordo  alla  norma
UNI ISO 7240-19 si ritengono conformi alla regola dell'arte. 
    3. Per l'impianto devono, comunque, essere garantite: 
      la continuita' di esercizio, in assenza di incendio,  in  tutte
le aree anche in caso guasto di uno qualunque  dei  suoi  componenti,
ivi compreso il sistema di generazione dei messaggi vocali; 
    il funzionamento in caso di  incendio  in  conformita'  a  quanto
previsto al capo VII. 2; 
    l'utilizzo sia da parte dell'addetto di stazione che  dalla  sala
operativa del gestore; 
    l'emanazione di messaggi di emergenza  multilingua  preregistrati
per le diverse situazioni  incidentali  da  predisporre  in  fase  di
elaborazione del piano di emergenza interno. 
VII.9. Sistema di telesorveglianza. 
    1.  I  principali   ambienti   delle   stazioni   devono   essere
continuamente controllati a distanza da sistemi TVCC  i  cui  segnali
siano    riportati    alla    centrale    operativa    del    gestore
dell'infrastruttura  o  al  locale  dell'addetto  di  stazione,   ove
presente. 
    2. L'impianto televisivo a circuito chiuso deve essere realizzato
in modo da semplificare e facilitare la selezione  delle  stazioni  e
delle relative zone controllate da parte dell'operatore. 
    3. Il sistema TVCC potra' essere utilizzato come  strumento,  non
unico, per la  gestione  dell'emergenza  ed  in  questo  caso  dovra'
garantire la visualizzazione e registrazione delle immagini anche  in
presenza di opacita' ambientale  dovuta  alla  presenza  di  fumi  da
incendio ed essere protetto dagli effetti termici. In  ogni  caso  il
sistema dovra' essere altresi' protetto dagli atti vandalici. 
VII.10. Impianto citofonico. 
    1. L'impianto citofonico, collegato con la centrale operativa del
gestore dell'infrastruttura o con il locale dell'addetto di stazione,
deve essere di tipo bidirezionale e funzionante a chiamata  da  parte
del pubblico. 
    2. I citofoni devono essere opportunamente dislocati in tutti gli
ambienti accessibili al  pubblico  e  ai  soccorritori  e  dotati  di
apposita tabella di istruzioni. 
    3. I citofoni devono essere segnalati  e  numerati,  in  modo  da
consentire la pronta individuazione. 
    4. Le comunicazioni  effettuate  tramite  citofoni  devono  poter
essere registrate. 
VII.11. Sistema di comunicazione. 
    1. Al fine di assicurare la massima  tempestivita'  ed  efficacia
degli interventi delle squadre del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco negli ambienti  confinati  delle  metropolitane  e'  necessario
predisporre idonei apparati di telecomunicazioni. 
    2.  Nel  dettaglio  le  comunicazioni   all'interno   dell'intera
infrastruttura dovranno avvenire: 
      a) mediante un sistema di  telefoni  fissi  o  di  citofoni  di
emergenza da installare: nelle stazioni,  nelle  gallerie  (qualunque
sia la loro posizione rispetto  al  piano  di  riferimento)  e  nelle
uscite di sicurezza. Il sistema dovra'  garantire  una  comunicazione
capo-capo con la centrale operativa  del  gestore.  La  comunicazione
dovra' avere le seguenti caratteristiche: 
    l'operatore della centrale operativa che  raccoglie  la  chiamata
deve essere in grado di riconoscere  univocamente  la  posizione  del
chiamante con i dati della segnalazione e anche  senza  l'ausilio  di
TVCC; 
    l'operatore della centrale operativa che  raccoglie  la  chiamata
deve essere in grado di effettuare, a richiesta  del  chiamante,  una
interconnessione con la Rete telefonica generale (PSTN)  in  modo  da
instradare la chiamata verso  la  rete  telefonica  nazionale  ed  in
particolare verso il numero di emergenza 115; 
      b) mediante apparati di telecomunicazioni che  dovranno  essere
conformi alle reti radio e agli apparati radio gia' in  dotazione  al
C.N.VV.F. e  che  dovranno  essere  realizzati  in  tecnologia  mista
analogico-digitale secondo lo standard DMR (Standard ETSI  TS-102-361
e TS-102-398). La rete radio dovra' operare nella gamma di  frequenza
UHF 410-450 MHz. 
    3.   Le   coperture   radioelettriche   dovranno   garantire   le
comunicazioni sia lungo la sede per tutta la lunghezza del  percorso,
che all'interno delle stazioni e,  in  particolare,  all'interno  dei
piani  ammezzati  per  mezzo  di  idonei  sistemi  radianti  per   la
ridiffusione del segnale radio. 
    4. Dovra' inoltre essere realizzato un sistema  di  telecontrollo
delle reti radio in metropolitana attraverso un sistema che  permetta
la gestione delle comunicazioni VF e  che  dovra'  essere  installato
presso la sala operativa del comando provinciale VF. 
    5. Dovra' essere previsto un piano di test periodici  della  rete
secondo un programma pianificato. 
 
                              Capo VIII 
        Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio 
 
VIII.1. Generalita'. 
    1. L'organizzazione e la  gestione  della  sicurezza  antincendio
deve essere commisurata all'importanza della infrastruttura destinata
allo spostamento di centinaia  di  migliaia  di  persone  al  giorno,
perlopiu' con percorsi sotterranei. In presenza di  interferenze  con
altre attivita',  la  gestione  della  sicurezza  antincendio  dovra'
essere di tipo coordinato. 
    2. Le procedure di emergenza devono essere elaborate in  funzione
dei flussi massimi dei viaggiatori. 
    3. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere
ai criteri contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  e
successive modificazioni. 
    4. Ai fini  del  necessario  coordinamento  delle  operazioni  di
emergenza, tutte le segnalazioni di allarme dovranno  affluire  nella
sala operativa del gestore che dovra' essere in grado  di  comunicare
con qualsiasi capo della metropolitana, secondo le procedure indicate
nel piano di emergenza. 
    5. Nei limiti operativi  imposti  dall'esercizio  dell'attivita',
devono  essere  programmate  periodiche   esercitazioni,   anche   in
collaborazione con le strutture territoriali del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco. 
    6. Deve essere attuato un sistema  di  gestione  della  sicurezza
antincendio,  cosi'  come   previsto   nel   decreto   del   Ministro
dell'interno del 9 maggio 2007. 
VIII.2. Piano di emergenza. 
    1. Il  responsabile  dell'attivita'  deve  predisporre  piani  di
emergenza relativi ai diversi scenari incidentali, anche  diversi  da
quelli di incendio, che possono configurarsi nell'ambito  dell'intera
metropolitana. 
    2. In caso di incendio gli scenari di riferimento  sono  definiti
al capo I.1 In tali piani devono essere, inoltre, riportati: 
    la  descrizione  generale   della   struttura   con   particolare
riferimento alle stazioni ed alle sedi sotterranee o su viadotto; 
    definizione delle modalita' di gestione delle  scale  mobili,  in
caso di emergenza; 
    l'identificazione dei possibili eventi  che  possono  verificarsi
all'interno della struttura o che possono coinvolgerla dall'esterno e
dai quali possono derivare pericoli per l'incolumita'  delle  persone
e/o danni alla struttura stessa; 
    i sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati; 
    l'identificazione  delle  persone  autorizzate  ad  attivare   le
procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione
e del coordinamento delle  misure  di  intervento  all'interno  della
struttura coinvolta; 
    le logiche di attivazione degli impianti di protezione  aeraulica
nei percorsi protetti ed in galleria; 
    l'identificazione del  personale  che  puo'  effettuare  i  primi
interventi, in attesa delle squadre di soccorso; 
    l'identificazione del responsabile  delle  comunicazioni  con  le
autorita' ed in particolare con i Vigili del fuoco; 
    le modalita' di effettuazione  dell'evacuazione  dalla  struttura
coinvolta; 
    le attrezzature di ausilio al soccorso presenti in loco; 
    le procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni
di esercizio, ove possibile. 
VIII.3. Informazione e formazione. 
    1. Tutto il personale che opera nell'ambito  della  metropolitana
deve essere informato e formato secondo i criteri di  base  enunciati
nei  pertinenti  atti  regolamentari.  Detto  personale   deve   aver
conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art.  3  della
legge 28 novembre 1996, n. 609. 
VIII.4. Gestione  del  sovraffollamento  in  banchina  in  condizioni
  ordinarie. 
    1. Al fini  di  evitare  il  sovraffollamento  delle  persone  in
banchina in attesa del convoglio, in particolari momenti di  punta  o
in caso di eventi eccezionali, dovranno  essere  previsti  sistemi  o
procedure in grado di gestire l'afflusso delle persone, anche con  la
temporanea interdizione di tutta o parte la stazione interessata. 
 
                               Capo IX 
                         Materiale rotabile 
 
IX.1. Generalita'. 
    1. Il materiale  rotabile  deve  essere  progettato  e  costruito
secondo le norme tecniche di riferimento. Particolare attenzione deve
essere posta alle caratteristiche costruttive che influenzano i tempi
di sfollamento dal  treno,  in  relazione  ai  tempi  di  sfollamento
totali. 
 
                          APPENDICE TECNICA 
 
A1. Generalita'. 
    La presente regola tecnica attribuisce un  valore  primario  alla
progettazione del sistema di  esodo  in  fase  di  emergenza  da  una
metropolitana.  Il  probabile  alto  numero  di  persone,  spesso  la
profondita'  delle  stazioni,  i   percorsi   non   sempre   lineari,
costituiscono vincoli che il progettista deve tenere sempre  presente
per   una   corretta   soluzione   progettuale   che   deve    essere
necessariamente inserita nella progettazione architettonica  generale
delle  stazioni.  Una  stazione  che  sia  comodamente   accessibile,
architettonicamente ma anche  psicologicamente  ampia,  esteticamente
confortevole, corredata di impianti funzionali,  sara'  una  stazione
sicura anche se di tipo profondo e gli utenti ne trarranno  vantaggio
anche nel caso di emergenze che prevedano il rapido sfollamento.  Per
tale motivo il presente allegato  tecnico  intende  fornire  elementi
tratti dalla piu' diffusa letteratura tecnica di settore,  utili  per
la migliore descrizione del  fenomeno  dell'esodo  in  emergenza  che
permetta di progettare in maniera efficace il  sistema  dei  percorsi
d'esodo. 
    Si  sono  presi  a  riferimento   numerosi   testi   di   livello
internazionale ed articoli pubblicati su  riviste  scientifiche,  tra
cui: 
    Hankin, B. D.; and Wright,  R.  A;  Passenger  flow  in  subways,
Operational Research Quarterly. Vol. 9, part2, 81-8, 1958; 
    C.S., DengY.F, Hu C., Ding H., Chow W.K.:  Crowding  in  platform
staircases of a subway station in China  during  rush  hours,  Safety
Science. Volume 47, Issue 7, August 2009, Pages 931-938; 
    SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering 3° edition. 
A2.  Criteri  generali  per  la   progettazione   dei   percorsi   di
  sfollamento. 
    Il numero di persone (Pers.) che possono  defluire  in  qualsiasi
percorso   d'esodo   di   tipo   confinato   puo'   essere   espresso
dall'equazione: 
 
 portata (Pers/s) = velocita' media (m/s) × densita' media (Pers/m²) 
                      × larghezza effettiva(m) 
 
    Nell'applicazione di questa  formula  occorre  tenere  conto  del
fatto che in una folla in rapido movimento la velocita' e la densita'
media di occupazione della superficie non sono tra loro indipendenti. 
    Lungo un percorso  la  velocita'  media  diminuisce  in  funzione
dell'aumento del numero di persone che lo utilizzano. Infatti  quando
non vi e' congestione si riscontra una distribuzione delle  velocita'
di movimento degli individui molto ampia: appena aumenta la  densita'
media di occupazione della  superficie,  gli  individui  piu'  veloci
tendono ad essere ostacolati dai piu' lenti provocando  un  crescente
avvicinamento delle velocita' verso  i  valori  piu'  bassi,  fino  a
quando, all'interno di una folla compatta che cammina in  uno  spazio
confinato, ad esempio un corridoio, quasi tutti si muovono lo  stesso
ritmo lento. Se la densita' di occupazione supera i 3,8 pers/m² si ha
praticamente il blocco degli individui. 
    Per quanto riguarda il concetto di larghezza effettiva essa tiene
conto dell'eventuale presenza di ostacoli  vari  che  possono  essere
presenti lungo le vie d'uscita e del fatto che  durante  l'esodo  una
persona adatta  la  posizione  del  proprio  corpo  agli  spostamenti
laterali che e' costretta ad eseguire per mantenersi  in  equilibrio.
Pertanto, la quantita'  di  persone  che  puo'  transitare  lungo  un
percorso di esodo non e' in rapporto discreto con la  sua  larghezza,
bensi' in rapporto lineare permettendo di prendere in  considerazione
larghezze dei percorsi di esodo di qualsiasi dimensione. 
    E'  importante  precisare  che,   ai   fini   di   una   corretta
progettazione ai fini della sicurezza antincendio, il dimensionamento
delle stazioni ed in  particolare  dei  percorsi  di  sfollamento  e'
affidato ad un calcolo  di  progetto  da  cui  derivare  i  parametri
geometrici che permettano di rispettare i vincoli di tempo imposti  e
non, viceversa, ad un calcolo di verifica  sulla  base  di  elaborati
architettonici avulsi dalla problematica dell'esodo delle persone. 
    In tal senso sono adottabili sia processi di progettazione basati
su calcoli manuali oppure, sempre nel rispetto di quanto previsto  al
capo 4.4 «Documentazione di  progetto»  dell'allegato  A  di  cui  al
decreto ministeriale 9 maggio 2007, tecniche piu' sofisticate  basate
su codici di calcolo automatico. 
A3. Calcolo della velocita' di sfollamento. 
    Per valori della  densita'  di  affollamento  compresi  tra  0,54
persone/m² e 3,8 persone/m², la velocita' V  di  sfollamento  in  m/s
puo' essere espressa con la relazione: 
 
                        V = k - 0,266 • k • D 
 
ove D e' la densita' di affollamento espressa in pers/m² e  k  e'  un
parametro  che  tiene  conto  dell'inclinazione  dei  percorsi.   Per
percorsi orizzontali k e' pari a 1,40 mentre  per  le  scale  dipende
invece dalla tipologia dei  gradini  come  riportato  nella  seguente
tabella i cui valori possono essere interpolati (i gradini con alzata
maggiore di 16,5 cm sono riferiti alle scale  mobili  ed  alle  scale
fisse di emergenza): 
      
                         Scale - Costante k 
 
               =======================================
               | Alzata (cm) | Pedata (cm) |    k    |
               +=============+=============+=========+
               |    19,0     |    25,0     |  1,00   |
               +-------------+-------------+---------+
               |    17,8     |    28,0     |  1,08   |
               +-------------+-------------+---------+
               |    16,5     |    30,5     |  1,16   |
               +-------------+-------------+---------+
               |    16,0     |    32,0     |  1,22   |
               +-------------+-------------+---------+
 
    Per scale costituite da oltre 75 gradini in un'unica rampa, anche
se intervallata dai regolamentari piani di calma, occorre tener conto
della riduzione di velocita' dovuta all'affaticamento  applicando  un
fattore riduttivo del 15% ogni successiva  tratta  costituita  da  30
gradini. 
    Per le scale, ai fine  del  calcolo  del  tempo  di  percorrenza,
occorre anche tener conto che la distanza percorsa e' pari alla somma
delle pedate piu' la somma delle alzate moltiplicate per  un  fattore
che dipende dal valore della  stessa  alzata,  come  riportato  nella
seguente tabella: 
      
              Scale - Fattore do conversione per alzate 
 
     ===========================================================
     | Alzata (cm) | Pedata (cm) |       Moltiplicatore        |
     +=============+=============+=============================+
     |    19,0     |    25,0     |            1,60             |
     +-------------+-------------+-----------------------------+
     |    17,8     |    28,0     |            1,85             |
     +-------------+-------------+-----------------------------+
     |    16,5     |    30,5     |            2,08             |
     +-------------+-------------+-----------------------------+
     |    16,0     |    32,0     |            2,20             |
     +-------------+-------------+-----------------------------+
 
    Per le scale mobili si applicano  gli  stessi  parametri  ove  le
procedure di emergenza prevedano il loro blocco. Invece nel  caso  di
scale mobili in funzione  durante  l'emergenza,  la  velocita'  delle
persone sara'  posta  pari  a  quella  nominale  della  scala  mobile
aumentata del 20%. 
A4. Calcolo del flusso di sfollamento. 
    Il flusso in un determinato capo di un  percorso  di  sfollamento
vale: 
 
                              F = Fs W 
 
dove W e' la larghezza espressa in m del percorso di sfollamento  nel
capo in esame e Fs e' il flusso specifico  della  folla  espresso  in
Pers/(m s) attraverso la relazione: 
 
                             Fs = V • D 
 
    Combinando la relazione del flusso  specifico  con  quella  della
velocita' di sfollamento si ricava la relazione fondamentale  per  la
progettazione dei percorsi di sfollamento: 
 
                     Fs = (1 - 0,266 D) • k • D 
 
    Sono di seguito indicati i flussi specifici massimi ammissibili: 
      
                Flussi specifici massimi ammissibili 
 
        =====================================================
        |   Tipo di percorso    | Pers/m min  |  Pers/m s   |
        +=======================+=============+=============+
        |      Orizzontali      |     80      |    1,33     |
        +-----------------------+-------------+-------------+
        |    Scale in salita    |     66      |    1,10     |
        +-----------------------+-------------+-------------+
        |   Scale in discesa    |     72      |    1,20     |
        +-----------------------+-------------+-------------+
 
    In fase di sfollamento  per  i  varchi/tornelli  delle  linee  di
controllo si assume una portata pari 60  persone/minuto  per  ciascun
passaggio. 
A5. Effetti del calore. 
    Nella definizione di stato critico per la  sicurezza  della  vita
umana  e'  stato  fissato  il  limite  massimo  di   tolleranza   per
esposizione della pelle al calore radiante, pari a 2,5 kW/m².  Al  di
sotto di questo flusso termico incidente  l'esposizione  puo'  essere
tollerata per tempi anche superiori ai trenta  minuti.  Sopra  questo
valore di soglia il tempo per provocare ustioni alla pelle  di  grado
superiore  al  primo  decresce  rapidamente   secondo   la   seguente
relazione: 
 
                          tlrad = 4 q-1,35 
 
dove: 
    t = tempo in minuti; 
    q = flusso termico radiante in kW/m² incidente. 
A6. Effetti del monossido di carbonio. 
    Nella definizione di stato critico per la  sicurezza  della  vita
umana e' stato fissato un  valore  della  Fractional  Effective  Dose
(FED) non superiore a 0,3. 
    La dose tossica attribuita ai gas generati in un  incendio  viene
espressa come una frazione della dose totale necessaria  a  provocare
un determinato effetto (incapacitazione o morte) sulla persona.  Essa
viene espressa mediante la relazione generale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
dove: 
    T = tempo di esposizione; 
    Ci = concentrazione dell'i-esimo gas al tempo t; 
    (Ct)i = dose della specie gassosa i-esima in  grado  di  produrre
gli effetti determinati sulle persone presenti (valore di soglia  del
gas i-esimo). 
    Nell'ambito di questa regola tecnica, la  relazione  generale  si
semplifica nella seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
che tiene conto solo della tossicita' del monossido di  carbonio  con
un'incertezza stimata di ±35%. Il valore 35000 ppm • min  rappresenta
la dose  incapacitante  di  tale  gas  che,  secondo  l'equazione  di
Stewart-Peterson, produce una dose accumulata  di  carbossiemoglobina
negli esseri umani, in presenza di un ritmo respiratorio di 20 L/min.
Ai solo fini semplificativi dei calcoli di  verifica  non  si  terra'
conto del fattore di amplificazione  che  considera  l'aumento  della
frequenza respiratoria dovuta ad una concentrazione  di  biossido  di
carbonio superiore al 2%. 
    La  norma  ISO/TDS13571,  per  tenere  conto  della  parte   piu'
sensibile della popolazione, consiglia un valore  massimo  della  FED
pari a 0,3 dove sono presenti persone a rischio. 

Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2015

 

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