Antincendio navi: la formazione per il personale di bordo

Antincendio
Le misure del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017 si applicano anche a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere

Istituiti i corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2017, n. 111 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017.

Le misure, che si applicano anche a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere, comprendono:

  • l'organizzazione dei corsi;
  • l'accertamento delle competenze;
  • il rilascio degli attestati di superamento dei corsi;
  • l'aggiornamento dell'addestramento,

oltre a una nutrita serie di allegati che riguardano:

  • i programmi di addestramento e dei corsi di aggiornamento;
  • strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici;
  • la composizione del corpo istruttori e direttore del corso;
  • la valutazione della prova pratica;
  • gli attesti di superamento delle prove.

Di seguito il testo integrale del D.M. 2 maggio 2017, disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti prossimamente sulla rivista e la banca dati on-line degli articoli.

 

 

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017 

Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato  per

il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio  a  bordo

delle navi petroliere, chimichiere e gasiere. (17A03163)

       in Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2017, n. 111

                  IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO

                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione

alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,

certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a

Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and

Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW'78), nella sua  versione

aggiornata, e sua esecuzione;

  Visto l'annesso alla  Convenzione  STCW'78  come  emendato  con  la

risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione

marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della

guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato  con

la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti

all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra

il 7 luglio del 1995, come emendato;

  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza

delle Parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010;

  Vista la regola VI/1,  paragrafo1,  dell'annesso  alla  Convenzione

sopra richiamata  e  la  corrispondente  sezione  A-VI/1.2.1.1.2  del

codice STCW, relative allo  standard  di  conoscenze  minime  per  la

prevenzione e per la lotta antincendio;

  Vista la regola VI/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata

e la corrispondente sezione  A-VI/3  del  codice  STCW,  relativa  ai

requisiti   minimi   obbligatori   per    l'addestramento    relativo

all'antincendio avanzato per il personale marittimo;

  Vista  la  regola  V/1-1.2  dell'annesso  alla  Convenzione   sopra

richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-1.1  del  codice  STCW,

relativa ai requisiti  minimi  obbligatori  per  l'addestramento  del

personale  che  presta  servizio  a  bordo  di  navi   petroliere   e

chimichiere;

  Vista  la  regola  V/1-2.2  dell'annesso  alla  Convenzione   sopra

richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-2.1  del  codice  STCW,

relativa ai requisiti  minimi  obbligatori  per  l'addestramento  del

personale che presta servizio a bordo di navi gasiere;

  Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata

e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai

requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei

valutatori;

  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata

e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai

requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;

  Visto il modello di  corso  IMO  1.20  «Fire  prevention  and  fire

fighting» relativo alle linee  guida  per  l'elaborazione  del  corso

antincendio di base,  e  il  modello  di  corso  IMO  2.03  «Advanced

training  in  fire  fighting»   relativo   alle   linee   guida   per

l'elaborazione del corso antincendio avanzato;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2

del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione

della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare»,

con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale  del

Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  la  competenza  in  materia  di

regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli

enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura

d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il

personale marittimo»;

  Visto  il  decreto  ministeriale  4  aprile  1987   relativo   alla

«Istituzione  dei  corsi  antincendio  di  base  e  avanzato  per  il

personale marittimo», come  modificato  dal  decreto  dirigenziale  7

agosto 2001;

  Visto il decreto  dirigenziale  9  marzo  2016  che  disciplina  le

«Modalita' di conseguimento ed  aggiornamento  dell'addestramento  di

base»;

  Visto il decreto dirigenziale 1°  aprile  2016  che  disciplina  le

«Modalita' di aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato»;

  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alle  sopra

citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso

alla  Convenzione  sopra  richiamata  e  le  corrispondenti   sezioni

A-VI/1.2.1.1.2, A-VI/3, A-V/1-1.1 e  A-V/1-2.1  del  relativo  codice

STCW;

  Visto il parere della Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle

Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto

marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.

n. 11324 del 18 aprile 2017;




                              Decreta:

                               Art. 1
                   Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina  l'addestramento  antincendio  di

base (Fire Prevention  and  fire  fighting)  e  antincendio  avanzato

(Advanced training in fire fighting) per il personale  marittimo,  in

conformita' rispettivamente alla regola  VI/1,  paragrafo  1  e  VI/3

dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione  aggiornata

e alle corrispondenti sezioni  A-VI/1.2.1.1.2  e  A-VI/3  del  codice

STCW,  nonche'  l'organizzazione  antincendio  a  bordo  delle   navi

petrolierie, chimichiere e  gasiere  in  conformita'  rispettivamente

alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla  Convenzione  STCW'78

nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1

e A-V/1-2.1 del codice STCW.

  2. Il personale destinato a  prestare  servizio  a  bordo  di  navi

soggette  all'applicazione  delle  disposizioni   della   Convenzione

STCW'78 nella sua versione aggiornata, e  comunque  prima  di  essere

assegnato a  qualsiasi  funzione  di  servizio  a  bordo,  riceve  un

appropriato addestramento antincendio di  base  in  conformita'  alle

norme di cui al comma 1.

  3. I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato  a

dirigere le operazioni  di  lotta  antincendio  a  bordo,  dopo  aver

conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base,  devono

ricevere  un  addestramento  antincendio  avanzato,  con  particolare

riferimento   all'organizzazione,   alle   modalita'   operative   di

intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di

aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilita' elencate

nella colonna 1 della  tabella  A-VI/3  del  codice  STCW  nella  sua

versione aggiornata.

  4.  Per  i  comandanti,  gli  ufficiali  ed  ogni  altro  marittimo

destinati  ad  imbarcare  a  bordo  di  navi  cisterna   (petroliere,

chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di  cui

all'allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai  corsi

di addestramento di  base  per  le  navi  petroliere,  chimichiere  e

gasiere.

                               Art. 2
        Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato

  1. Il corso di addestramento antincendio di base di cui all'art. 1,

comma 2, ha una durata non inferiore  alle  15  ore,  comprensivo  di

lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da  svolgere

e' conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.

  2. Il corso di addestramento antincendio avanzato di  cui  all'art.

1, comma 3, ha una durata non inferiore alle 29 ore,  comprensivo  di

lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da  svolgere

e' conforme a quello indicato nell'allegato A1 al presente decreto.

  3. Ai  suddetti  corsi  di  addestramento  possono  essere  ammessi

candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti  della

capacita' massima ammissibile in base  alle  dimensioni  dell'aula  a

tale  scopo  autorizzata,  al  numero   degli   istruttori   e   alle

attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati

gruppi non superiori a 7  allievi  per  istruttore  ed  ogni  allievo

effettua tutte le tipologie d'intervento elencate negli addestramenti

pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1.

  4. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti

idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando

generale del Corpo delle capitanerie di porto.

  5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  4,  gli

istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,

nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre

amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono

essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico

conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e  devono

stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di

gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma

UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi

dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di

capacita' professionale da conseguire.

  6. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'

di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno

di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al

presente decreto.

                               Art. 3
                     Accertamento delle competenze

  1. Al completamento dei singoli corsi di addestramento di  base  ed

avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una  prova

teorico-pratica, che verra'  svolta  al  termine  del  corso  stesso,

dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale  ovvero  da  un

Sottufficiale del  ruolo  marescialli  appartenente  al  Corpo  delle

capitanerie di porto e composta dal  direttore  del  corso  e  da  un

membro  del  corpo  istruttori  che  svolge  anche  le  funzioni   di

segretario.

  2. Gli esami di cui al comma 1, relativi  agli  argomenti  indicati

nell'allegato A per il corso antincendio di base e  nell'allegato  A1

per il corso antincendio avanzato, si articolano in una prova scritta

(test di 30 domande a scelta multipla con cinque  differenti  ipotesi

di risposta) della durata di 60  minuti  ed  una  prova  pratica  per

gruppo di candidati (numero massimo 7). Per l'antincendio di base,  i

candidati devono dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica e le

capacita'  nell'utilizzo  delle  tecniche  della  lotta  antincendio,

effettuando per gruppo, tutte le  tipologie  di  intervento  elencate

nell'addestramento pratico di cui al programma  in  allegato  A.  Per

l'antincendio avanzato, invece, i candidati  devono  dimostrare,  per

gruppo (numero massimo 7 persone), di saper organizzare e/o  dirigere

le squadre antincendio, mediante la simulazione delle varie tipologie

di lotta antincendio a bordo incluso l'utilizzo degli impianti fissi.

Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e

la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio  minimo  di

21 (21/30). Per la prova pratica, il  giudizio  di  valutazione,  per

singolo  candidato,  sara'  espresso  secondo  la  scala  tassonomica

riportata in allegato D e si intende  superata  se  si  raggiunge  il

giudizio di sufficiente (voto nella scala  numerica  6).  L'esame  e'

superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.


                               Art. 4
 Rilascio degli attestati di superamento dei corsi antincendio di base
  ed avanzato e mantenimento delle competenze

  1. Ai candidati che superano  gli  esami  di  cui  all'art.  3,  e'

rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli  allegati

E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio

di base e per il corso antincendio avanzato.

  2. Gli addestramenti hanno validita' quinquennale. Il marittimo  in

possesso dell'attestato di cui al comma  1,  ogni  cinque  anni  deve

dimostrare di aver mantenuto il livello di  addestramento  richiesto,

mediante  la  frequenza  di  un  corso  di  aggiornamento  (refresher

training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.

  3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente

alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  ed  ancora  in

corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al

comma  2  del  presente  articolo  tenendo  conto   degli   eventuali

aggiornamenti gia' eseguiti.

                               Art. 5
             Aggiornamento dell'addestramento antincendio
                         di base e avanzato
  1. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio  di  base,  della

durata di almeno 8  ore,  e'  svolto  presso  gli  istituti,  enti  o

societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del  corso  antincendio

di base, secondo il programma di  cui  all'allegato  G.  Allo  stesso

possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati  e  comunque

secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 2.

  2. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio  avanzato,  della

durata di almeno 12 ore, e' effettuato in  maniera  completa,  presso

gli istituti, enti o societa' riconosciuti  idonei  allo  svolgimento

del  corso  antincendio  avanzato,  secondo  il  programma   di   cui

all'allegato H, oppure parte presso gli istituti, enti o societa'  di

cui sopra, della  durata  di  almeno  8  ore  (secondo  il  programma

riportato in allegato H1) e  parte  a  bordo  (secondo  il  programma

riportato in allegato H2). All'aggiornamento  effettuato  presso  gli

istituti, enti o societa', possono essere ammessi un  numero  massimo

di 20 candidati e comunque secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  3

dell'art. 2.

  3. Anche per i corsi di aggiornamento gli istituti, enti o societa'

di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che  intendono  svolgerli

devono darne comunicazione, volta  per  volta,  alla  Capitaneria  di

Porto competente per territorio secondo  le  disposizioni  in  vigore

relative  all'organizzazione  dei  corsi  di  addestramento   e   per

conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

  4. Al termine dei corsi di  aggiornamento  antincendio  di  base  e

avanzato, il direttore  del  corso,  responsabile  dell'aggiornamento

stesso, redige un verbale dei partecipanti ai  corsi  e  rilascia  un

attestato ai candidati risultati idonei, come da modello  allegato  L

per  l'aggiornamento  dell'antincendio  di  base  e  allegato  M  per

l'aggiornamento dell'antincendio avanzato.

  5. Gli addestramenti di cui al  programma  in  allegato  H2,  quale

completamento  del  percorso  di  aggiornamento   per   l'antincendio

avanzato, sono svolti a bordo della nave,  sotto  la  supervisione  e

responsabilita' della Compagnia di  navigazione,  come  definita  dal

decreto legislativo n. 71, del  12  maggio  2015,  che  a  tal  fine,

attraverso  una  procedura  documentata,  disciplina  l'attivita'   e

provvede a designare uno o piu' «responsabili dell'addestramento» che

sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed  allo  svolgimento

dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato i  corsi  di

cui al presente decreto.

  La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di  tempo

dedicati   allo   svolgimento   dell'addestramento   a   bordo,   non

interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e

assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la

normativa vigente.

  Al termine dell'aggiornamento, il  responsabile  dell'addestramento

effettuato a bordo, rilascia un'attestazione come da modello allegato

N.
                               Art. 6
                           Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra in vigore il 30  ottobre  2017.  Dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti  o

societa' riconosciuti idonei allo svolgimento dei  corsi  antincendio

di base ed avanzato, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987,

qualora intendano continuare ad erogare i corsi antincendio  di  base

ed avanzato, secondo le previsioni del presente  decreto,  presentano

formale istanza di riconoscimento al fine di attivare una nuova  fase

istruttoria ai sensi del decreto 8 marzo 2007.

                               Art. 7
                       Modifiche ed abrogazioni
  
1. Dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  il  decreto

dirigenziale  9   marzo   2016   «Modalita'   di   conseguimento   ed

aggiornamento dell'addestramento di base» e' cosi' modificato:

    a) art. 2, comma  1,  le  parole  «ad  eccezione  delle  navi  da

passeggeri» sono modificate in modo da  leggere:  «ad  eccezione  dei

passeggeri»;

    b) art. 3, comma 2 dopo lettere a), b), c) e d)  sostituire  «sul

certificato» con «sull'attestato»;

  2. Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  e'  abrogato

l'art. 3, comma 3 lettera a) del decreto dirigenziale  9  marzo  2016

«Modalita' di conseguimento ed  aggiornamento  dell'addestramento  di

base».

  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono

abrogati:

    a)  il  decreto  ministeriale  4  aprile   1987   relativo   alla

«Istituzione  dei  corsi  antincendio  di  base  e  avanzato  per  il

personale marittimo»;

    b) il decreto dirigenziale 17 ottobre 2001, a firma del dirigente

generale del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo

e interno pro tempore,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, recante disposizioni in tema di «Corso antincendio di base

ed avanzato»;

    c)  il  decreto  dirigenziale  1°  aprile  2016   «Modalita'   di

aggiornamento del corso antincendio avanzato»;

    d) l'art. 3, comma 3 e l'art. 4 del decreto dirigenziale 9  marzo

2016 «Mod   alita' di conseguimento ed aggiornamento  dell'addestramento

di base».

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.



                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                          Allegato A1

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato D

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato E

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato F

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato G

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato H

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato H1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato H2

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato L

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato M

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato N

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegati

D.M. 2 maggio 2017

Allegato A

Allegato A1

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

Allegato G

Allegato H

Allegato H1

Allegato H2

Allegato L

Allegato M

Allegato N

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