Corso base per prodotti petroliferi e di prodotti chimici

Testo del D.M. 1/4/2016
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016 

Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni  del
carico  delle  navi  cisterna  adibite  al  trasporto   di   prodotti
petroliferi e di prodotti chimici. (16A02811)

in Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2016, n. 84


                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione;
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995;
  Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza  dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)  dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
  Viste la regola V/1-1 paragrafo  1  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1 paragrafo 1, del
codice  STCW,   relativa   ai   requisiti   minimi   obbligatori   di
addestramento  specifico  per  il  personale  destinato  a   prestare
servizio  su  navi  cisterna  adibite  al   trasporto   di   prodotti
petroliferi e chimici;
  Viste la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relative  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando Generale  del
Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
  Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»;
  Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Istituzione del  corso
di familiarizzazione alle tecniche di  sicurezza  per  navi  cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e  per  navi
petroliere»;
  Visto il modello di corso 1.01 «Basic Training for oil and chemical
tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale
edizione 2014;
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 7771 del 16 marzo 2016.

                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento
speciale  obbligatorio  per  il  personale  marittimo   assegnato   a
specifici compiti  e  responsabilita'  correlati  al  carico  e  agli
impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di
prodotti petroliferi e di prodotti chimici, in conformita'  a  quanto
previsto nella regola V/1-1 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione
STCW 78  nella  sua  versione  aggiornata  e  alla  sezione  A-V/1-1,
paragrafo 1, del relativo codice STCW.
                               Art. 2
              Conseguimento dell'addestramento di base

  1.  Prima  di  essere  assegnati  a  specifici  compiti,  assumendo
responsabilita' connesse alle operazioni di carico ed alla tenuta dei
relativi impianti a bordo di navi adibite al  trasporto  di  prodotti
petroliferi e/o di prodotti chimici, il personale marittimo e' tenuto
a conseguire l'addestramento di base per  le  operazioni  del  carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi  e/o
chimici.
  2. L'addestramento di base si consegue alternativamente mediante:
    a) la frequenza del corso di addestramento di cui  al  successivo
art. 3;
    b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi  di
navigazione, nell'ultimo  anno,  su  navi  superiori  alle  3000  GT,
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici,  durante  i
quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalita'
di cui all'art. 5 del presente decreto.
                               Art. 3
              Organizzazione del corso di addestramento

  1. Il corso di addestramento ha una durata non  inferiore  alle  40
ore.
  2. Ad ogni corso possono essere  ammessi  marittimi  che  siano  in
possesso della  certificazione  relativa  all'addestramento  di  base
(Basic Training) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20
e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle
dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto.
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti  o  societa'  sono  tenute  a  dotarsi  di  strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato B al presente decreto e devono  stabilire,  documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema  di  gestione  della  qualita',
conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  norma  UNI/EN/ISO  9001,  che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i  livelli
di cognizione, di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da
conseguire.
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato A  sono  trattati
dagli  istruttori  di  cui  all'allegato  C  secondo  le   specifiche
competenze per materia.
                               Art. 4
       Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

  1. A completamento del corso  ogni  candidato  sostiene  un  esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale  ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore  del  corso  e  da  due
membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche  le  funzioni  di
segretario.
  2. L'esame di cui al comma  1,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata  di  30  minuti
(es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni  risposta  esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si  raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il  giudizio
di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata  in
allegato D e si intende superata  se  si  raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
  3. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato  E
del presente decreto.
                               Art. 5
                        Addestramento a bordo

  1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art.  2  del
presente  decreto  e'  effettuato  sotto  la  responsabilita'   della
Compagnia di navigazione, cosi' come definita dal decreto legislativo
12 maggio 2015 n. 71, alle dipendenze di un ufficiale,  distinto  per
sezione coperta e  macchina,  come  individuato  dalla  regola  V/1-1
paragrafo 1 designato  dalla  Compagnia  e  che  organizza  e  svolge
l'addestramento in base al programma in allegato A.
  2. La Compagnia di navigazione pianifica l'addestramento garantendo
che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a
bordo, non interferiscano con le normali  attivita'  operative  della
nave e assicurino il rispetto degli  orari  di  lavoro  e  di  riposo
secondo la vigente normativa.
  3. L'addestramento di cui sopra viene documentato con l'adozione di
un' idonea procedura della Compagnia di navigazione.
  4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene  rilasciato
un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.
                               Art. 6
              Rilascio del certificato di addestramento

  1. Per il personale marittimo che abbia conseguito  l'addestramento
di base con le modalita' di cui al precedente art. 2,  comma  2,  del
presente decreto, a  cura  dell'ufficio  d'iscrizione,  e'  riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.   71/2015   la   seguente
annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del  carico  su
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici»
- «Certificate of Proficiency on Basic Training for oil and  chemical
tanker cargo operations» Reg. V/1-1 par. 1, Sec. A-V/1-1, par.1.
  2. Il certificato  di  addestramento  di  cui  sopra  ha  validita'
quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni  per  coloro  che
abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione  su  navi  cisterna
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o di prodotti  chimici
nel quinquennio di validita' del certificato.
                               Art. 7
                      Disposizioni transitorie

  1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale  marittimo,
che sia in possesso:
    di un attestato di superamento  del  corso  di  familiarizzazione
alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al  trasporto
di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, di cui  al
comma 3 dell'art. 4 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita',
ovvero
    di un attestato di cui al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto,
in corso di validita',
  e'   riportata,   dall'ufficio   d'iscrizione,   sul    certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di  cui  all'art.  6  del
presente decreto.
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo  svolgimento  del
corso di familiarizzazione alle tecniche di  sicurezza  per  le  navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti  chimici  e
per navi petroliere, ai sensi del decreto 7 agosto 2001, ai fini  del
mantenimento del riconoscimento, dichiarano di essersi adeguati  alle
disposizioni stabilite nel presente decreto,  mediante  comunicazione
scritta  da  far  pervenire  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di Porto.
                               Art. 8
                             Abrogazioni

  1. E' abrogato il decreto dirigenziale 7 agosto 2001  a  firma  del
Capo del dipartimento della  navigazione  marittima  ed  interna  pro
tempore, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  recante
l'«Istituzione  del  corso  di  familiarizzazione  alle  tecniche  di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di  gas  liquefatti,
prodotti chimici e per navi petroliere».
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.



                                                           Allegato A

Programma del corso di addestramento di base per  le  operazioni  del
                     carico delle navi cisterna
 adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici


              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato B
Strutture, attrezzature e materiale didattico per lo svolgimento  del
  corso di addestramento di base per le operazioni del  carico  delle
  navi cisterna adibite al trasporto di  prodotti  petroliferi  e  di
  prodotti chimici
    1. Un'aula per  lezioni  teoriche  dotata  di  sussidi  didattici
quali: sistema  multimediale  di  proiezione  (PC,  videoproiettore),
televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
    2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
      a) manuale istruttore;
      b) proiezioni con video proiettore;
      c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;
      d) testi di riferimento IMO aggiornati;
    3. Dispensa/e su tutti gli argomenti  del  corso  da  fornire  ai
partecipanti;
    4. Predisposizione di lavori di gruppo e  successiva  discussione
ed analisi.
    5. Equipaggiamento:
      Rianimatori;
      Autorespiratori;
      Misuratore di ossigeno;
      Analizzatori di atmosfera infiammabile o tossica;
      Tankscope portatile;
      Sistema che riproduca le operazioni  ed  i  controlli  relativi
alla sicurezza e al maneggio del carico di vari tipi di navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti chimici e petroliferi, compresi  gli
impianti fissi antincendio a schiuma e a polvere chimica.
                                                           Allegato C
       Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

    1) Il corpo istruttori e' composto da 3 docenti in  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) Comandante su navi di stazza pari o superiore a  3000GT,  in
possesso di certificato di competenza  in  corso  di  validita',  che
abbia  almeno  2  anni  di  navigazione  negli  ultimi  5  a  livello
manageriale, di cui almeno uno su navi petroliere e/o chimichiere;
      b) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale
pari o superiore a 3000 kW , in possesso di certificato di competenza
in corso di validita', che abbia almeno 2 anni di  navigazione  negli
ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi  petroliere
e/o chimichiere ovvero laureato in Ingegneria navale o meccanica  che
abbia acquisito alternativamente:
        almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine;
        almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;
        almeno due anni di esperienza lavorativa in  un  registro  di
classificazione IACS;
        almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie  di
Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di  prodotti
liquidi pericolosi alla rinfusa;
      c) Un medico specializzato in medicina del lavoro.
    Sono ritenuti idonei gli istruttori di cui ai punti a) e b)  gia'
accreditati ai sensi del decreto 7 agosto 2001.
    Sono ritenuti idonei  i  medici  di  cui  alla  lettera  c)  gia'
accreditati per lo svolgimento di altri  corsi  purche'  in  possesso
della specializzazione di cui sopra.
    2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW,  gli  istruttori
di cui al punto  1),  per  essere  ammessi  a  far  parte  del  corpo
istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui  al  decreto  17
dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
    3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW,  gli  istruttori
che utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso  devono  aver
frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con
l'uso dei simulatori svolto in conformita' al modello di corso n°6.10
dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno
del corso.
    4)  Il  Direttore  del   corso,   responsabile   della   corretta
implementazione  del  corso  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati, con comprovata esperienza di almeno  2  anni  nell'ambito
della formazione, deve attenersi alle  disposizioni  del  decreto  17
dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
                                                           Allegato D
                   Valutazione della prova pratica

    Per la valutazione della prova pratica dovra'  essere  utilizzata
la seguente scala tassonomica.
    La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  raggiunge  il
giudizio di almeno «sufficiente» che corrisponde al voto di  6  (sei)
nella scala numerica decimale.

      Scala tassonomica per la valutazione della prova pratica

=====================================================================
|                                 |                    | Voto nella |
|                                 |                    |   scala    |
|           Descrizione           |      Giudizio      |  decimale  |
+=================================+====================+============+
|A. Non comprende cio' che deve   |                    |            |
|eseguire;      Esegue solo in    |                    |            |
|minima parte la prova;      Non  |                    |            |
|e' in grado di portare a termine |                    |            |
|la Prova;                        |   INSUFFICIENTE    |    1-5     |
+---------------------------------+--------------------+------------+
|B. Comprende cio' che deve       |                    |            |
|eseguire;     Completa la prova  |                    |            |
|in modo corretto;     Impiega il |                    |            |
|giusto tempo;                    |    SUFFICIENTE     |     6      |
+---------------------------------+--------------------+------------+
|C. Comprende ed esegue la prova  |                    |            |
|in modo       Corretto e nel     |                    |            |
|tempo stabilito;      Dimostra   |                    |            |
|abilita' personali               |                    |            |
|nell'esecuzione della prova, sa  |                    |            |
|fronteggiare imprevisti;         |       BUONO        |     7      |
+---------------------------------+--------------------+------------+
|D. Oltre a comprendere ed        |                    |            |
|eseguire la prova in modo        |                    |            |
|corretto, senza commettere errori|                    |            |
|dimostra sicurezza e prontezza   |                    |            |
|nella sua esecuzione, buone      |                    |            |
|abilita' manuali o corporee.     |      DISTINTO      |     8      |
+---------------------------------+--------------------+------------+
|E. Oltre a comprendere ed        |                    |            |
|eseguire la prova in modo        |                    |            |
|corretto, senza commettere errori|                    |            |
|dimostra sicurezza e prontezza   |                    |            |
|nella sua esecuzione, buone      |                    |            |
|abilita' manuali o corporee;     |       OTTIMO       |    9-10    |
+---------------------------------+--------------------+------------+

                                                           Allegato E

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato F

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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