Consulta per l’informazione ambientale: al via il regolamento

L'ente, di cui faranno parte esponenti di ministeri e istituti quali Ispra e Istat, è stato previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32

Al via il regolamento che definisce le modalità  di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale.

In particolare, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2016, n. 72, definisce composizione e organizzazione della nuova istituzione, il cui scopo è assicurare «il raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali e l'indirizzo tecnico per la predisposizione dei provvedimenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale».

La Consulta, di cui faranno parte esponenti di Ministeri e Istituti quali Ispra e Istat, è stato previsto dall'art. 11, comma 1, del  decreto  legislativo  27 gennaio 2010, n.  32 «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)». Il ministero dell'Ambiente garantirà il servizio di segreteria tecnica, anche avvalendosi di società esterne.

Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016 

Modalità   di   funzionamento   della   Consulta    nazionale    per
l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32. (16A02445)

in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2016, n. 72

IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                         sulla proposta del

                       MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia  di  danno  ambientale»  e
successive modificazioni;
  Vista la legge  2  febbraio  1960,  n.  68,  recante  «Norme  sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione
e   dei   rilevamenti   terrestri   e   idrografici»   e   successive
modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
  Visti, in particolare, gli articoli 58 e 68  del  predetto  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  Visto in particolare l'art.  59,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo n. 82 del 2005,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto altresi' l'art. 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo
n. 82 del 2005,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Repertorio
nazionale dei dati territoriali;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale»;
  Visto il decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante
«Attuazione della direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  di
documenti nel settore pubblico» e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e successive modificazioni;
  Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
  Vista la comunicazione della Commissione europea al  Consiglio,  al
Parlamento europeo, al Comitato economico  e  sociale  europeo  e  al
Comitato delle regioni del 1° febbraio  2008,  denominata  «Verso  un
Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)»;
  Visto il regolamento (CE) n.  1205/2008  della  Commissione  del  3
dicembre 2008,  recante  attuazione  della  direttiva  2007/2/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  metadati,
entrato in vigore il 24 dicembre 2008, e successive modificazioni;
  Vista la decisione n. 2009/442/CE della Commissione  del  5  giugno
2009, recante attuazione della  direttiva  2007/2/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  il  monitoraggio  e  la
rendicontazione;
  Visto il regolamento (CE) n.  976/2009  della  Commissione  del  19
ottobre  2009,  recante  attuazione  della  direttiva  2007/2/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i  servizi  di
rete, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la
Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante
«Attuazione    della    direttiva    2007/2/CE,    che     istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea (INSPIRE)», e successive modificazioni;
  Visto il regolamento (UE) n.  268/2010  della  Commissione  del  29
marzo  2010,  recante  attuazione  della  direttiva   2007/2/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'accesso  ai
set di dati territoriali e ai servizi ad essi  relativi  degli  Stati
membri da parte delle istituzioni e  degli  organismi  comunitari  in
base a condizioni armonizzate;
  Visto il regolamento (UE) n. 1089/2010  della  Commissione  del  23
novembre 2010,  recante  attuazione  della  direttiva  2007/2/CE  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   per   quanto    riguarda
l'interoperabilita' dei set di dati territoriali  e  dei  servizi  di
dati territoriali, e successive modificazioni;
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  autorita'  competente  per  l'attuazione  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e' chiamato a trasmettere
alla Commissione europea i dati  del  monitoraggio  (monitoring),  ai
sensi dell'art. 21 della direttiva (INSPIRE) e della decisione  della
Commissione n. 442/2009;
  Considerata l'esigenza di realizzare un punto di contatto nazionale
(National Contact  Point),  per  tutte  le  attivita'  di  competenza
concernenti    l'infrastruttura    nazionale    per    l'informazione
territoriale e il monitoraggio ambientale, per le autorita' pubbliche
individuate dall'art. 11 del citato decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 32;
  Visto il comma 1 del predetto art. 11,  che  prevede  l'istituzione
della  Consulta  nazionale   per   l'informazione   territoriale   ed
ambientale;
  Visto il comma 5 del  medesimo  art.  11,  che  stabilisce  che  le
modalita' di funzionamento della Consulta siano definite con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  del  10  novembre  2011,  recante
«Regole tecniche per la  definizione  del  contenuto  del  Repertorio
nazionale dei dati territoriali, nonche'  delle  modalita'  di  prima
costituzione e di aggiornamento dello stesso»;
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  del  10  novembre  2011,  recante
«Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di
ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000»;
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  del  10  novembre  2011,  recante
«Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale»;
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  del  10  novembre  2011,  recante
«Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei
database geotopografici»;
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese»  (c.d.  decreto
crescita  2.0),  e  nello  specifico  l'art.  9,  recante  «Documenti
informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n.  142,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione»;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi  dell'art.
9, comma 3, del decreto legislativo 2  agosto  1997,  n.  281,  nella
seduta del 5 novembre 2015;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio di ministri;
  Sentito  il  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione;
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare;

                              Decreta:

                               Art. 1
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32,  definisce  le  modalita'  di
funzionamento   della   Consulta   nazionale    per    l'informazione
territoriale ed ambientale.
  2.  Il  presente  decreto  individua  altresi',  nell'ambito  della
Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale,  in
via di  prima  applicazione,  le  sezioni  tecniche  per  l'attivita'
istruttoria e  le  competenze  di  ogni  singola  sezione.  Eventuali
modifiche  al  numero  ed  alle  competenze  delle  sezioni  tecniche
potranno,  anche,  su  proposta  della  Consulta  nazionale,   essere
effettuate con le stesse modalita' di cui all'art. 11,  comma  5  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
                               Art. 2
                Composizione della Consulta nazionale

  1.  La  Consulta  nazionale  per  l'informazione  territoriale   ed
ambientale di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n.  32,  assicura  il  raccordo  istituzionale  tra  le
pubbliche amministrazioni che producono set di  dati  territoriali  e
l'indirizzo tecnico per  la  predisposizione  dei  provvedimenti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  atti
al funzionamento  dell'infrastruttura  nazionale  per  l'informazione
territoriale e del monitoraggio ambientale.
  2. La  Consulta,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  4  del  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.   32,   e'   presieduta   da   un
rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare individuato dal Ministro, ed e' costituita  dai
seguenti componenti, scelti  tra  professionalita'  di  comprovata  e
maturata esperienza:
  a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare  di  cui  uno,  individuato  dal  Ministro,
ricopre la carica di Presidente;
  b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organi  cartografici
dello Stato di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68:
  1) Istituto geografico militare;
  2) Istituto idrografico della Marina;
  3) Centro informazioni geotopografiche aeronautiche - CIGA;
  4)  Agenzia  delle  entrate  -   Direzione   centrale   catasto   e
cartografia;
  5) ISPRA - Servizio geologico;
  6) ISTAT - Istituto nazionale di statistica;
  c) un rappresentante per ciascuna delle regioni  e  delle  province
autonome;
  d) un rappresentante del Ministero della difesa;
  e)    un    rappresentante    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  f) un rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  g)  un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali;
  h) un rappresentante del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo;
  i) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
  j) un rappresentante del Ministero della salute;
  k) un rappresentante del Ministro per gli affari regionali;
  l) un rappresentante dell'ISPRA;
  m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
  n) un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale;
  o) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
  p)  un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale   dei   comuni
italiani (ANCI);
  q) un  rappresentante  del  Centro  interregionale  per  i  sistemi
informatici, geografici e statistici (CISIS).
                               Art. 3
Organizzazione e modalita' di funzionamento della Consulta nazionale

  1.  La  Consulta  nazionale  per  l'informazione  territoriale   ed
ambientale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010,  n.  32,  ai  fini  dell'attivita'  istruttoria,  e'
organizzata e svolge le sue funzioni con le seguenti modalita':
  a) i componenti della Consulta durano in carica  tre  anni  e  sono
rinnovabili per una sola volta;
  b) la Consulta e' validamente  costituita  con  la  presenza  della
meta' piu' uno dei componenti; per la validita'  delle  sedute  della
Consulta  e'  necessaria  la  presenza  della  meta'  piu'  uno   dei
componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza;
  c) decade dall'incarico il componente che  non  sia  presente  alle
riunioni per tre volte consecutive; la presenza si ritiene assicurata
anche attraverso gli strumenti di video e teleconferenza;
  d) la Consulta e' convocata dal Presidente, previo debito preavviso
di  almeno  dieci  giorni,  e  si   riunisce   con   cadenza   almeno
quadrimestrale; le sessioni di lavoro possono essere  anche  condotte
attraverso  strumenti  di  teleconferenza,  videopresenza   o   altre
modalita' di gestione dei  flussi  informativi  attraverso  strumenti
telematici che assicurino, comunque,  parita'  di  partecipazione  ai
processi decisionali a tutti i rappresentanti;
  e)  nell'ambito  della  Consulta  sono  attivate  sezioni  tecniche
presiedute da un coordinatore individuato dalla  sezione  stessa.  Ai
lavori delle sezioni tecniche possono partecipare,  oltre  ai  membri
della Consulta, esperti tecnici invitati dagli enti di  cui  all'art.
2, comma 1. Le sezioni tecniche sono  convocate  per  lo  svolgimento
delle attivita' di competenza ogni qualvolta ritenuto necessario  dal
Presidente della Consulta o su  richiesta  di  due  componenti  della
Consulta indirizzata al Presidente  o  da  ciascun  Coordinatore  che
invita direttamente i componenti della propria sezione tecnica;
  f) la partecipazione alla Consulta  e  alle  sezioni  tecniche  non
comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali  rimborsi  per
spese di viaggio sono a carico  delle  amministrazioni  rappresentate
che  vi  provvedono  nell'ambito  degli  ordinari   stanziamenti   di
bilancio.
  2. Le sezioni tecniche operano, per l'attivita' istruttoria,  sulle
tematiche di seguito individuate:

Sezione tecnica 1 - Tavolo tecnico di cooperazione.
  La sezione tecnica opera come tavolo tecnico  di  raccordo  tra  il
livello nazionale e il  livello  territoriale  per  la  realizzazione
dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale  e  del
monitoraggio ambientale.

Sezione tecnica 2 - Metadati.
  La sezione opera sulle seguenti attivita':
  1) raccolta delle istanze italiane sui metadati da  trasmettere  in
sede europea;
  2) predisposizione di un sistema di monitoraggio del contenuto  del
Repertorio  nazionale  dati  territoriali,  ai  fini  della  verifica
semestrale della coerenza del processo di definizione  e  popolamento
dei  metadati  con  lo  sviluppo  dell'infrastruttura  nazionale  per
l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale;
  3) raccordo e  coordinamento  con  il  Tavolo  del  monitoraggio  e
reportistica per la preparazione dell'annuale report INSPIRE.

Sezione tecnica 3 - Specifiche dati.
  La sezione opera sulle seguenti attivita':
  1) raccolta delle istanze italiane sulle  specifiche  tecniche  sui
dati di tutti gli attori coinvolti da trasmettere in sede europea;
  2)  proposte  di  attribuzione  univoca  della  responsabilita'  di
produzione e mantenimento dei dati di  interesse  generale,  al  fine
della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco  ufficiale  delle
autorita' pubbliche responsabili della disponibilita' dei set di dati
territoriali e dei servizi ad essi relativi;
  3) individuazione delle procedure sulla  rappresentazione  e  sulla
posizione degli elementi comuni al fine di garantire la coerenza  dei
dati territoriali che si estendono attraverso la  linea  di  confine,
salvo  il  successivo  perfezionamento  giuridico  del   procedimento
secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;
  4) predisposizione di un sistema di monitoraggio  per  la  verifica
dell'aggiornamento  dei  dati  territoriali  esistenti  e  dei   dati
territoriali raccolti ex novo in  conformita'  alle  disposizioni  di
esecuzione europee;
  5) raccordo e  coordinamento  con  il  Tavolo  del  monitoraggio  e
reportistica per la preparazione dell'annuale report INSPIRE.

Sezione tecnica 4 - Servizi di rete.
  La  sezione,  in  coerenza  con  le  indicazioni  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale (AgID) finalizzate all'attuazione  delle  norme  di
cui al capo V del Codice dell'amministrazione digitale,  opera  sulle
seguenti attivita':
  1) analisi delle specifiche tecniche sui servizi  di  rete  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  lettere  b),  c),  d)  ed  e),  del  decreto
legislativo 27 gennaio  2010,  n.  32,  adottate  a  livello  europeo
attraverso i regolamenti attuativi;
  2) recepimento degli aggiornamenti sui servizi di rete che emergono
in sede europea e predisposizione delle relative linee guida;
  3)  raccolta  delle  istanze  italiane  sui  servizi  di  rete   da
trasmettere in sede europea;
  4) predisposizione di un sistema di monitoraggio  che  verifica  lo
stato di attuazione dei servizi di rete;
  5) raccordo e  coordinamento  con  il  Tavolo  del  monitoraggio  e
reportistica per la preparazione dell'annuale report INSPIRE.

Sezione tecnica 5 - Condivisione di dati e servizi.
  La sezione tecnica opera sulle seguenti attivita':
  1) coordinamento delle attivita' tra  i  diversi  componenti  della
Consulta  ai  fini  della  coerente  e  uniforme   attuazione   delle
indicazioni e delle linee guida adottate  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale in materia di condivisione,  fruibilita'  e  riutilizzo  dei
dati, nonche' di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
  2) definizione di ambiti di collaborazione tra i diversi componenti
della Consulta in tema di condivisione, fruibilita' e riutilizzo  dei
dati, nonche' di valorizzazione del patrimonio  informativo  pubblico
ed elaborazione di proposte operative da sottoporre  all'Agenzia  per
l'Italia digitale ai fini  dell'eventuale  integrazione  delle  linee
guida al punto precedente.

Sezione tecnica 6 - Monitoraggio e reportistica.
  La sezione opera sulle seguenti attivita':
  1) elaborazione di linee guida per la realizzazione di  un  sistema
di  monitoraggio  dell'infrastruttura  nazionale  per  l'informazione
territoriale e del monitoraggio ambientale;
  2) analisi dei dati e predisposizione di report da condividere  con
la plenaria della  Consulta  per  gli  opportuni  atti  di  indirizzo
tecnico;
  3) predisposizione del  report  annuale  di  cui  all'art.  12  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, da pubblicare entro il 30
aprile di ogni anno sul sito web del Ministero dell'ambiente e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  -  Geoportale  nazionale,   in
collaborazione con ISPRA;
  4)   predisposizione   della   comunicazione   che   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  invia  alla
Commissione europea entro il 15 maggio di ogni anno.
                               Art. 4
             Segreteria tecnica della Consulta nazionale

  1. Ai sensi dell'art. 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 32, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare assicura, anche avvalendosi  delle  societa'  a
totale capitale pubblico e delle societa'  da  esso  controllate,  il
servizio  di  segreteria  tecnica  per  la  Consulta  nazionale   per
l'informazione  territoriale  ed  ambientale,  anche  al   fine   del
coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori,  dei
produttori terzi  e  dei  fornitori  di  servizi  a  valore  aggiunto
relativamente all'individuazione di  pertinenti  set  di  dati,  alla
valutazione  delle  esigenze   degli   utilizzatori,   all'invio   di
informazioni sulle pratiche in uso e a  un  feedback  sull'attuazione
del decreto  legislativo  n.  32/2010,  secondo  le  direttive  della
Consulta nazionale.
  2. Il servizio di segreteria tecnica della Consulta  nazionale  per
l'informazione territoriale ed ambientale e' assicurato da funzionari
della Direzione generale per la salvaguardia del territorio  e  delle
acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare designati dal direttore generale; il  predetto  servizio  svolge
anche le funzioni di Punto di contatto  nazionale  (National  Contact
Point) per INSPIRE.
  Il presente decreto e' inviato alla registrazione della  Corte  dei
conti ed e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

Allegati

DPCM 12 gennaio 2016

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